Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38415 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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- Presidente -
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AR ES ON
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA TO nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38415/2025 Roma, li, 26/11/2025
Sent. n. sez. 1592/2025 CC 23/10/2025 R.G.N. 25774/2025
avverso l'ordinanza del 06/06/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere AR ES ON;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con cui è stata applicata, nei confronti di ON LA, siccome gravemente indiziato del delitto di atti persecutori, la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, SC SP, a cui era legato sentimentalmente, con divieto di comunicazione e con presidi elettronici, essendo stati individuati i pericoli di inquinamento della prova e di reiterazione, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.
2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Carlo Demurtas, denuncia erronea applicazione degli artt. 274 co. 1 e 275 co. 1 e 3 cod. proc. pen. e correlati
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Firmato Da: AR ES ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: EN CA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
vizi della motivazione quanto alla adeguatezza della misura imposta relativamente ai ravvisati pericula.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancanza di attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, evidenziandosi come la p.o. abbia presentato dettagliata querela, venendo sentita due volte dalla polizia giudiziaria, mentre illogicamente il tribunale distrettuale si è affidato a un ragionamento tautologico, facendo riferimento alla possibilità che la p.o., dopo la querela, possa recedere dal proposito al momento della eventuale testimonianza.
2.2. Analoghe considerazioni vengono svolte con riguardo al pericolo di reiterazione, per cui il ricorrente deduce l'assenza totale di contatti con la p.o. da oltre tre mesi, l'istaurazione di una nuova relazione sentimentale già concretizzatasi con una convivenza, lamentando anche che l'ordinanza avrebbe omesso di prendere in considerazione la condotta processuale del LA, che ha reso spontanee dichiarazioni, confermando la conflittualità della relazione con la p.o., pur negando aggressioni fisiche. Quanto alla personalità dell'indagato, segnala come egli sia gravato da un precedente per minaccia risalente a sette anni prima, e da altra condanna per porto abusivo di armi conclusosi con assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Firmato Da: AR ES ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: EN CA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
3.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato limitatamente al pericolo di inquinamento probatorio, in ordine al quale l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Nel resto, le censure prospettate sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.
2.In premessa, giova ricordare - per definire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale - che, secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv.
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251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...]; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463).
2. Ciò posto, e ricordato che la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o., con le limitazioni di cui si è già detto, è stata disposta sulla base del grave quadro indiziario, ravvisato dal giudice per le indagini preliminari, e rimasto incontestato da parte ricorrente formulando il ricorso censure afferenti esclusivamente alle esigenze cautelari nonché in ragione della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di quello di inquinamento della prova, va chiarito, quanto alla prima esigenza, che il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.
2.1. Il testo dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, [...], Rv. 271522). Le modalità e le circostanze del fatto servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, [...], Rv. 267798). Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica <<si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela» (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, [...]; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, [...]).
2.1.1. Con riferimento al requisito dell'attualità del pericolo, il Collegio si riconosce, infatti, nell'orientamento - maggioritario a tenore del quale esso non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, piuttosto, al giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più
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Firmato Da: AR ES ON Emesso Da: ST
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approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 277242; Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, [...], Rv. 279122; Sez. 5 n. 1154 del 11/11/2021 (dep. 2022), Magliulo, Rv. 282769 - 01), senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, [...], Rv. 268366; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, [...], Rv. 267965), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.
2.2. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato. Il Tribunale distrettuale ha incentrato la propria valutazione prendendo le mosse dalla allarmante gravità delle condotte persecutorie, in ragione sia della loro reiterazione, per avere sopposto la p.o. a un pressante e ossessivo controllo, che per la violenza che le ha connotate, una violenza agita nelle parole e negli atti, per un lungo periodo, durante e prima della cessazione della relazione, comportamenti cessati solo a seguito dell'allontanamento della vittima, appena prima della querela del marzo scorso, coincidente con l'ultimo episodio persecutorio.
2.2.1 Ha, quindi, scrutinato anche la personalità dell'indagato, sia alla luce delle descritte condotte vessatorie, attuate in danno della denunciante, che ponendo in relazione tali comportamenti, affatto lontani o superati, con quelli confluiti in altre vicende giudiziarie, di stampo analogo, per condotte persecutorie attuate in danno di altre donne. Correttamente, e del tutto ragionevolmente, il Giudice a quo ha dato peso, nella valutazione dell'attualità del periculum, alla storia giudiziaria del ricorrente, giacchè, riproponendo i medesimi comportamenti offensivi, rivela "la pervicacia e l'assoluta inclinazione nel particolare illecito, con un esito altamente sintomatico di pericolosità sociale".
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2.2.2. Né può riconoscersi alcun pregio all'argomento del ricorrente che pone in rilievo - per sconfessare l'attualità delle esigenze la circostanza della cessazione delle condotte persecutorie dal 10 marzo, data in cui l'indagato avrebbe chiamato la vittima per ben 8 volte, dal momento che, la persona offesa, nel denunciare, riferiva di modestie avvenute fino al giorno prima, a fronte di una ordinanza cautelare adottata dal G.I.P. il 13 maggio 2025. 2.2.3. Non può, dunque, ritenersi che sia decorso un periodo di tempo significativo dalla dei fatti a quella di emissione della misura cautelare, e, comunque, pur non richiedendosi nel caso di specie, per la tempistica ora ricordata, un'espressa valutazione del "tempo silente", nondimeno, il Tribunale l'ha preso in esame, valorizzando, appunto, come si è detto, l'incidenza sul profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, dell'esistenza di pregresse analoghe condotte attuate nell'ambito di relazioni affettivo-sentimentali, quale elemento capace, per specifica significatività personologica, di imporsi sul mero dato del tempo trascorso dall'ultimo fatto ai
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danni di un'altra compagna. In tal modo, risulta smentita anche la deduzione difensiva circa la svalutazione del comportamento processuale dell'indagato.
2.2.4. Del tutto razionalmente, il Tribunale ha tratto, dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell'indagato, quale si è manifestata sia nell'attualità che in pregresse esperienze sentimentali, significativi indicatori per ritenere che le allarmanti condotte in esame si pongano in continuità con il passato del ricorrente, in quanto sintomatiche di un atteggiamento antisociale continuato nel tempo e di una spiccata inclinazione a incorrere nel peculiare illecito in esame. Di qui, l'attualità di un negativo giudizio prognostico nei suoi confronti, correttamente valutata alla luce dei richiamati indicatori fattuali.
3. Diversa la valutazione di questo Collegio con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio.
3.1. Secondo il Tribunale di Cagliari, in considerazione dei molti tentativi di porre fine al rapporto mai andati a buon fine per l'insistenza dell'uomo e per la evidente paura di possibili peggiori reazioni "non è da escludersi...la probabilità che la donna, dopo aver denunciato e rappresentato i fatti in dettaglio receda dal proposito al momento dell'eventuale testimonianza", così ritenendo concreto e attuale il periculum.
3.2. E, però, il Tribunale gravato, nel ravvisare anche il pericolo di inquinamento probatorio, ha disatteso l'insegnamento consolidato di questa Corte, secondo cui la concretezza del pericolo di inquinamento della prova deve identificarsi in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (ex multis Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [...], Rv. 270561).
3.2.1. Manca, nella motivazione del Tribunale del riesame, il riferimento a comportamenti concretamente evocativi della intenzione dell'indagato di inquinare l'indagine a suo carico. In tal senso, vi è solo il riferimento alle condotte tenute dall' indagato al momento della commissione dei reati, senza l'evocazione di una condotta, diversa e ulteriore rispetto a quelle oggetto di contestazione, significativa dell'intenzione manipolatoria della prova, tanto più successiva alla pendenza del procedimento penale. Infatti, i comportamenti selezionati per la sussistenza del pericolo di inquinamento della prova devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, perchè, altrimenti, lo stesso, nell'ipotesi di reati commessi con violenza e minaccia, dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen.. 3.2.2. Va, infatti, ribadito che la concretezza e attualità del pericolo di inquinamento probatorio devono essere escluse qualora l'indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, [...], Rv. 270670). Sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata.
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4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di inquinamento probatorio. Nel resto, il ricorso va rigattato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
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Il Presidente
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