CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 16626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16626 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IN Russo;
Udito il Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore del condannato, avv. IN D’Aniello, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di NT CC di revisione della condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza del 8 gennaio 2020, irrevocabile il 16 novembre 2021, che lo ha riconosciuto responsabile dell'omicidio volontario di CO IT, e reati connessi, e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo. L'istanza di revisione era fondata sull'esistenza di una prova nuova costituita da una consulenza balistica realizzata, su richiesta del condannato, dal consulente Martino Farneti, che aveva ricostruito la traiettoria dei proiettili sulla base della lettura degli atti del procedimento ed, in particolare, della perizia balistica redatta in giudizio da IN NO e della perizia medico legale redatta da Mariano di Meo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16626 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 La Corte di appello, fissata l'udienza per la decisione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, in quanto non fondata su prova nuova, atteso che la consulenza Farneti non è che altro che la rivalutazione di prove già esistenti in atti e valutate dal perito balistico;
ciò che c'è di nuovo sono soltanto le valutazioni del consulente, che però non sono state formulate sulla base di nuove, e più raffinate, tecniche di analisi non esistenti all'epoca del processo, ma sulla base dello stesso materiale su cui in giudizio il perito aveva formulato le proprie valutazioni. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, pur avendo fissato udienza, anziché esaminare l'istanza nel merito, ha dichiarato inammissibile la richiesta;
in realtà, una volta instaurato il giudizio di revisione, la Corte avrebbe dovuto procedere alla celebrazione dello stesso;
inoltre, la Corte d'appello erra nel ritenere la prova proposta come non nuova, atteso che costituisce prova nuova anche una diversa valutazione di prove già raccolte in giudizio. 3. La difesa del condannato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del condannato, avv. IN D’Aniello, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. L’unico motivo propone anzitutto una questione processuale, deducendo che, non avendo pronunciato l’inammissibilità de plano, la Corte di appello avrebbe dovuto celebrare il giudizio di revisione, e non dichiarare l’istanza inammissibile dopo aver incardinato il contraddittorio con la parti. L’argomento è infondato. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva” (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 – 01; conforme Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989 – 01: in 2 sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva;
nello stesso senso Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 – 01: l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.). L’orientamento in questione è, d’altronde, applicazione coerente del principio più generale, su cui si era pronunciata la Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, secondo cui “in tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto” (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G. e P.C. in proc. Pisano, Rv. 220441 - 01). Il ricorso deduce, poi, che il giudice della revisione avrebbe errato nel ritenere non costituisca novum valutabile in tale giudizio una diversa valutazione, da parte di un consulente, di prove già raccolte in giudizio. L’argomento è infondato. Anche questa questione è stata già portata all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che “in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio” (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840 - 01). Non costituisce, infatti, prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza 3 (Sez. 5, n. 14192 del 09/01/2026, Nirta, n.m.). È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071; Sez. 5, n. 15990 del 27/03/2025, Fezza, n.m.), come avvenuto nel caso in esame, in cui il consulente della parte si è limitato a formulare le proprie valutazioni sulla base della mera lettura degli atti del giudizio senza disporre di nuove metodologie di accertamenti scientifico che non fossero già a disposizione del perito incaricato nel corso del giudizio. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere IN Russo;
Udito il Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore del condannato, avv. IN D’Aniello, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di NT CC di revisione della condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza del 8 gennaio 2020, irrevocabile il 16 novembre 2021, che lo ha riconosciuto responsabile dell'omicidio volontario di CO IT, e reati connessi, e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo. L'istanza di revisione era fondata sull'esistenza di una prova nuova costituita da una consulenza balistica realizzata, su richiesta del condannato, dal consulente Martino Farneti, che aveva ricostruito la traiettoria dei proiettili sulla base della lettura degli atti del procedimento ed, in particolare, della perizia balistica redatta in giudizio da IN NO e della perizia medico legale redatta da Mariano di Meo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16626 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 La Corte di appello, fissata l'udienza per la decisione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, in quanto non fondata su prova nuova, atteso che la consulenza Farneti non è che altro che la rivalutazione di prove già esistenti in atti e valutate dal perito balistico;
ciò che c'è di nuovo sono soltanto le valutazioni del consulente, che però non sono state formulate sulla base di nuove, e più raffinate, tecniche di analisi non esistenti all'epoca del processo, ma sulla base dello stesso materiale su cui in giudizio il perito aveva formulato le proprie valutazioni. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, pur avendo fissato udienza, anziché esaminare l'istanza nel merito, ha dichiarato inammissibile la richiesta;
in realtà, una volta instaurato il giudizio di revisione, la Corte avrebbe dovuto procedere alla celebrazione dello stesso;
inoltre, la Corte d'appello erra nel ritenere la prova proposta come non nuova, atteso che costituisce prova nuova anche una diversa valutazione di prove già raccolte in giudizio. 3. La difesa del condannato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del condannato, avv. IN D’Aniello, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. L’unico motivo propone anzitutto una questione processuale, deducendo che, non avendo pronunciato l’inammissibilità de plano, la Corte di appello avrebbe dovuto celebrare il giudizio di revisione, e non dichiarare l’istanza inammissibile dopo aver incardinato il contraddittorio con la parti. L’argomento è infondato. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva” (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 – 01; conforme Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989 – 01: in 2 sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva;
nello stesso senso Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 – 01: l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.). L’orientamento in questione è, d’altronde, applicazione coerente del principio più generale, su cui si era pronunciata la Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, secondo cui “in tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto” (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G. e P.C. in proc. Pisano, Rv. 220441 - 01). Il ricorso deduce, poi, che il giudice della revisione avrebbe errato nel ritenere non costituisca novum valutabile in tale giudizio una diversa valutazione, da parte di un consulente, di prove già raccolte in giudizio. L’argomento è infondato. Anche questa questione è stata già portata all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che “in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio” (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840 - 01). Non costituisce, infatti, prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza 3 (Sez. 5, n. 14192 del 09/01/2026, Nirta, n.m.). È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071; Sez. 5, n. 15990 del 27/03/2025, Fezza, n.m.), come avvenuto nel caso in esame, in cui il consulente della parte si è limitato a formulare le proprie valutazioni sulla base della mera lettura degli atti del giudizio senza disporre di nuove metodologie di accertamenti scientifico che non fossero già a disposizione del perito incaricato nel corso del giudizio. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4