Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
In tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 53428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53428 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 05/11/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1732
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 41760/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI IO TI N. IL 13/11/1944;
avverso l'ordinanza n. 225/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 15/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG, nel senso del rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 maggio 2012, la Corte d'appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di RM del 22 aprile 1998 - confermata dalla Corte d'appello di RM il 2 novembre 1999 e divenuta irrevocabile il 12 aprile 2000 -, pronunciata nei confronti di BI NI TA, in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., commi 2 e 7, per aver indotto in errore il Comune di RM e quindi percepito, oltre all'onorario, l'importo indebito di oltre L. 300 milioni corrispondente alla voce delle "spese", in quanto "gonfiate", per incarico di consulenza da lui prestato per il medesimo Comune.
La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato come gli atti posti a base della richiesta di revisione - due note del settore manutenzione del Comune di RM (nelle quali si specifica come l'importo della consulenza fosse determinato a forfait, senza alcuna specificazione dell'onorario e delle spese sostenute) ed il parere del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri del 17 dicembre 2011 richiesto dallo stesso istante (secondo cui l'incarico per la tipologia degli studi richiesti andava retribuito a discrezione, senza distinzione fra competenze e spese) - , resi in modo sospetto in concomitanza con la pendenza di una causa civile ed, uno di essi, su istanza di parte, non possano ritenersi decisivi al fine di scalfire l'impianto probatorio della sentenza di cui si chiede la revisione. La Corte ha infatti evidenziato che: a) il Tribunale ha accertato che lo svolgimento dell'incarico comportava la necessità di un accurato studio sul territorio di tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, studio di analisi in realtà non effettuato dall'Ing. BI, che peraltro imputava in relazione ad esso un costo rilevante in parcella;
b) quanto rappresentato nel parere del Consiglio dell'Ordine era già stato oggetto di delibazione da parte del Tribunale, che aveva ritenuto il dato ininfluente, evidenziando come - secondo il disciplinare di incarico - tutte le spese devono essere regolarmente fatturate, e ciò anche quando si tratti, in via ipotetica, di onorari a discrezione;
in più, come valorizzato dalla Corte d'appello, a fronte della richiesta del Consiglio dell'Ordine di documentare le spese, l'imputato aveva esposto una falsa documentazione delle spese sostenute.
La Corte siciliana ha quindi concluso che la richiesta di revisione è inammissibile in quanto le prove dedotte non sono nuove, si riducono ad argomentazioni di tipo logico tendenti a dimostrare l'incongruenza del giudizio coperto dal giudicato e non mettono in discussione il fatto storico che la nota spese presentata dall'Ing. BI il 9 maggio 1992 indicava spese non sostenute, dato fattuale rispetto al quale sono inammissibili deduzioni meramente negative, giudizi soggettivi, peraltro acquisiti in altro procedimento civile o comunque elementi già valutati dai giudici.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. NI Rizzuti, difensore di fiducia di BI IO TA, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, 631 e 634 c.p.p., per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sulla base di un giudizio di inattendibilità delle prove (stimati gli atti allegati all'istanza "evidentemente sospetti") e, dunque, oltrepassando i limiti del sindacato ad essa rimesso. Evidenzia il ricorrente: a) che i primi due sono atti interni al Comune di RM, di cui l'imputato è venuto in possesso mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, mentre il terzo atto è stato reso su istanza di parte, del tutto neutra ed inidonea ad alimentare sospetti in ordine al suo contenuto;
b) che, diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata ordinanza, l'affermazione della penale responsabilità di BI per la truffa aggravata si fonda esclusivamente sull'interpretazione del contenuto delle Delib. nn. 3032 e 1390 ed, in particolare, sul presupposto che la parcella presentata dall'imputato ed a lui liquidata contenesse spese fittizie e artatamente indicate, mentre l'imputato aveva determinato le spese a discrezione o a forfait, dunque senza differenziare le competenze dalle spese, come richiesto dal Consiglio dell'ordine di appartenenza;
c) che i documenti in oggetto non contengono valutazioni di merito ne' giudizi di parte, ma costituiscono fatti documentali nuovi, dimostrativi della volontà negoziale della pubblica amministrazione di remunerare la consulenza a discrezione e, dunque, rendono evidente l'impossibilità di sussumere la condotta sotto la fattispecie legale;
d) il provvedimento impugnato viola dunque il diritto al contraddittorio, atteso che, non ricorrendo l'ipotesi della manifesta infondatezza, la Corte ha impedito alle parti di poter interloquire sui fatti sopravvenuti alla sentenza di condanna ed idonei ad inficiare le conclusioni dei giudici di merito.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
1.1. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, si sia mantenuta entro i confini del sindacato preliminare di ammissibilità del mezzo straordinario di impugnazione in oggetto, laddove si è limitata a rilevare la manifesta infondatezza dei nuovi elementi di prova addotti, sulla base di una sommaria delibazione della consistenza e della astratta idoneità di essi a superare l'accertamento coperto da giudicato. Il che si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove non può prescindere da una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite e deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e, quindi, dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, a condizione che siano riscontrabili "ictu oculi" (Cass. Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo Rv. 257496; Cass. Sez. 6, n. 1155 del 01/04/1999 Cavazza Rv. 216023).
1.2. Più nello specifico, mette conto evidenziare che - come si evince dall'apparato argomentativo del provvedimento in verifica (sopra sintetizzato al punto 1. del ritenuto in fatto) -, la Corte d'appello di Caltanissetta ha ben esplicitato, con argomentazioni aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica, le ragioni per le quali i tre documenti posti a corredo della richiesta di revisione (due note del settore manutenzione del Comune di RM ed il parere del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri del 17 dicembre 2011 concernenti i termini di remunerazione dell'incarico conferito al ricorrente) non possano ritenersi idonei ad incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, sì da consentire una rivisitazione in senso favorevole della condanna di BI passata in giudicato.
Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si appalesano immuni da vizi logico giuridici, non essendo revocabile in dubbio che le circostanze di fatto che le "nuove" prove dedotte mirano a dimostrare (le due note del settore manutenzione del Comune di RM, la circostanza che l'importo della consulenza fosse determinato a forfait senza alcuna specificazione dell'onorario e delle spese sostenute ed, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri del 17 dicembre 2011, il fatto che quella tipologia di incarico andava retribuito a forfait senza distinzione fra competenze e spese) riguardano solo le modalità di commisurazione del compenso - a forfait anziché in relazione alle singole voci esposte (id est onorario e spese) - e non investono (nè dunque mettono veramente in discussione) il fatto storico, l'unico obbiettivamente rilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di BI NI TA, rappresentato dall'avere l'imputato prodotto, a fronte della richiesta dell'amministrazione di giustificare le spese sostenute ed indicate nella parcella, una nota spese ideologicamente falsa, integrante gli artifici e raggiri sostanzianti il contestato reato di truffa aggravata.
In altri termini, le prove dedotte concernenti le modalità di commisurazione del compenso non interessano se non marginalmente il thema probandum e, dunque, non sono tali da apportare elementi utili per la rivisitazione del giudizio divenuto cosa giudicata.
1.3. Sotto diverso profilo, deve essere posto in luce come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Cass. Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112). L'istituto della revisione è, invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Cass. Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti ed altri, Rv. 193421).
Si deve pertanto escludere che possa costituire prova nuova una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto, ciò si traduce in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento, sostanzia una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto, già processualmente accertato in via definitiva. Una prova, perché possa dirsi "nuova", deve dunque essere tesa ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio e non soltanto a sollecitare la rivalutazione di essi.
2. In conclusione, ritiene il Collegio che conformemente a diritto la Corte territoriale abbia ritenuto le prove dedotte a fondamento della richiesta ex art. 630 c.p.p. manifestamente non nuove e che, pertanto, legittimamente abbia dichiarato de plano inammissibile la richiesta di revisione.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014