Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2013, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/11/2013
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 2988
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE NT - rel. Consigliere - N. 19585/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FF N. IL 19/06/1952;
avverso la sentenza n. 2125/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per il ricorrente, l'avv. De Filippi Claudio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per Cassazione RD EL avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 14/1/2013, che ha dichiarato inammissibile la revisione da lui proposta avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 21/12/1998, irrevocabile il 14/10/1999, che lo condannò per l'omicidio preterintenzionale di De CA GI, commesso in concorso con persone rimaste sconosciute.
2. La sentenza di cui viene chiesta la revisione aveva ritenuto che il De CA fu picchiato e accoltellato sull'auto dell'RD, senza un'esplicita intenzione omicida, per contrasti insorti tra i due ed altri soggetti con cui i due erano in affari, probabilmente illeciti. L'RD si era prestato a propiziare l'incontro, finalizzato a "dare una lezione" alla vittima. Fu poi l'RD ad accompagnare il De CA in ospedale, lasciandolo a poca distanza dallo stesso.
Le modalità di esecuzione del delitto erano state ricostruite sulla base delle plurime e contraddittorie dichiarazioni dell'RD; di quelle rese da TI TE IL, compagna del De CA;
di quelle rese da ET NG, che fu indicato da RD come soggetto che a lui si accompagnava quella sera e che fu indiziato di concorso nell'omicidio, anche se la sua posizione fu poi archiviata.
3. Con la domanda di revisione l'RD ha fornito una differente versione dell'omicidio, dichiarando di non aver detto, a suo tempo, la verità per timore di gravi ritorsioni. Secondo il nuovo racconto, l'omicidio fu consumato nel capannone di SS NT, pericoloso mafioso del salernitano in soggiorno obbligato nella zona di Verona. Nell'occasione, egli si trovava nel capannone insieme al fratello, RD SE (con cui si era recato sul posto), a ET NG e NI RI e sapeva che De CA si doveva incontrare con SS, il quale era molto adirato nei suoi confronti. Assistette così alla discussione tra i due e alla repentina aggressione consumata dal SS. Furono poi lui e ET a caricare De CA sulla sua auto e a portarlo in ospedale. Con la domanda di revisione l'RD ha chiesto di assumere le testimonianze di ET NG, ZA RI, RD SE e SS MO (precedente proprietario del capannone in cui fu consumato l'omicidio), dopo aver premesso che l'intervenuto decesso del SS (nel 2005) lo ha liberato dai timori di una sicura ritorsione.
4. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, emessa però ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'stanza ritenendo non nuove o non rilevanti le prove dedotte a sostegno della stessa, in quanto già conosciute al giudice del processo o inidonee ad escludere il contributo causale dell'RD nella verificazione dell'evento e il suo concorso nel delitto.
5. Il ricorrente, a mezzo degli avv.ti Claudio De Filippi e Gabriele Magno, ricorre con tre motivi.
5.1. Col primo lamenta la violazione di plurime norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), dal momento che la domanda di revisione è stata dichiarata inammissibile sebbene non fosse ictu oculi infondata. La Corte, infatti, aveva già effettuato una sommaria delibazione ed aveva ritenuto l'istanza ammissibile, siccome corredata di prove idonee, in astratto, a ribaltare il giudizio di colpevolezza;
e ciononostante, alla prima udienza, senza escutere le prove ha dichiarato inammissibile l'istanza. Sottolinea, sulla base di un'esegesi degli artt. 630 e 631 cod. proc. pen., che l'ammissibilità della revisione non è subordinata alla scoperta di nuove prove, ma alla prospettazione di "nuovi elementi di prova", e che il giudizio di ammissibilità non deve più fondarsi sulla evidenza dell'innocenza, ma sulla probabile idoneità della nuove prove a mettere in crisi il costrutto accusatorio, su cui si è basata la sentenza di condanna, essendo improntato il nuovo codice al principio della condanna oltre il ragionevole dubbio. Lamenta poi che la decisione non è fondata su un esame approfondito di tutti gli elementi di prova esistenti e sopravvenuti, ma su un'analisi frammentaria degli elementi probatori evidenziati nell'istanza di revisione, disattendendo l'esigenza di valutazione complessiva, pure affermata dal giudicante in via di principio. Infatti, aggiunge, la Corte si è limitata ad accertare che le prove poste a fondamento della decisione resistessero al novum introdotto con l'istanza di revisione, finendo con l'identificare la prova nuova con quella che introduce la "evidenza dell'innocenza", che caratterizzava l'analogo istituto della revisione nel previgente codice di rito, senza tener conto del favor revisionis a cui è improntata la nuova normativa. In ogni caso, conclude, le nuove testimonianze portavano ad escludere la partecipazione consapevole di RD all'aggressione portata in danno del De CA, evidenziando che altri avevano inferto i colpi mortali.
5.2. Col secondo si duole della illogicità del giudizio formulato in ordine alla credibilità di ET NG, che aveva già reso dichiarazioni - non valutate - nel processo principale.
5.3. Col terzo ribadisce l'irragionevole conclusione formulata dalla Corte territoriale, che non ha effettuato una valutazione complessiva e comparativa delle prove vecchie e nuove ed ha trascurato gli elementi di novità desumibili dalle dichiarazioni dei soggetti sentiti in sede di indagini difensive.
6. Con memoria del 15 novembre 2013 i difensori del condannato hanno insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1 Le doglianze in rito, espresse col primo motivo (che, peraltro, introduce anche il tema della novità della prova e della sua idoneità a legittimare una diversa conclusione processuale, di cui si parlerà nel prosieguo), sono manifestamente infondate, avendo questa Corte già chiarito, in epoca ormai risalente, che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 (S.U. n. 624 del 26/9/2001). È stato infatti sottolineato che il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (in questo senso, già Sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco). E tanto è possibile fare sia all'esito del dibattimento (Sez. 5, 17 maggio 1993, Bruni), sia nel corso del dibattimento che nella fase degli atti preliminari, allorché risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito di novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse - non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass., n. 2258 del 16/1/1996). Nessuna irritualità è possibile ravvisare, quindi, nel procedimento adottato dalla Corte d'appello di Venezia che, dopo aver esaminato il condannato - e, quindi, dopo aver svolto un'attività istruttoria idonea ad inquadrare i termini della questione sottoposta al suo esame - ha chiuso la porta a nuove prove, rilevando che quelle addotte non erano idonee "a rovesciare le prove poste a fondamento della decisione", ponendosi, in tal modo, nella scia della giurisprudenza sopra esaminata e mai contraddetta.
2. Infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, siccome tutti rivolti (compreso, in parte, il primo di essi) a dimostrare la novità della prova e la sua idoneità a mettere in crisi il ragionamento spiegato dal giudicante per formulare il giudizio di responsabilità. Occorre premettere, innanzitutto, che, essendo il fine della revisione quello di pervenire al proscioglimento del condannato, l'art. 631, rubricato "limiti della revisione", condiziona l'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria alla astratta idoneità degli elementi sui quali quest'ultima si fonda a dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 o 531 (ex multis, C, S.U. 26.9.2001, Pisano;
C, Sez. 1, 17.6.2008, Rv. 242331; C, Sez. 1, 13.11.2007, Francini, Rv 238319; C, Sez. 4, 28.9.2007). Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha effettuato una preliminare delibazione circa la capacità "eversiva" degli elementi addotti dal ricorrente, concludendo che nessuno di essi, anche se accertato, è idoneo a legittimare una diversa conclusione della vicenda processuale.
In particolare ha rilevato che:
- le persone di ET e SS non erano rimaste ignote al giudice del processo ordinario, che aveva dato per certa la partecipazione all'episodio criminoso di più persone, in rapporto d'affari con De CA, il cui esito sfavorevole veniva evidentemente attribuito a quest'ultimo, onde l'aggressione aveva la caratteristica di un avvertimento a mezza strada tra la punizione e l'intimidazione;
- il giudice del processo ordinario aveva esaminato e valutato la posizione dell'RD, ritenendolo partecipe di un piano precostituito che, per la sua realizzazione, aveva bisogno di lui, "referente in zona della vittima". Impensabile era, pertanto, che una terza persona si fosse decisa ad aggredire il De CA senza essere in comunanza di intenti con l'RD e in sua presenza;
- la sentenza di cui è chiesta la revisione ha già esaminato la posizione di RD SE, fratello del ricorrente, dubitando che fosse l'accompagnatore del De CA sul luogo del delitto. In ogni caso, aggiunge il giudice territoriale, la presenza di RD SE nel capannone farebbe semmai pensare ad una sua compartecipazione nel delitto;
- la credibilità di ET è scarsa, essendo stato addirittura indiziato di concorso nel reato;
- le dichiarazioni rese da ZA alla polizia nel 2005 confermano, più che escludere, la partecipazione di RD EL al delitto;
- non è indicato in domanda quale potrebbe essere l'apporto conoscitivo di SS MO;
- non si spiega l'attesa di sette anni dalla morte di SS per proporre la domanda di revisione.
È evidente il filo conduttore del ragionamento spiegato dalla Corte d'appello, che ha tenuto conto sia dei motivi della condanna a suo tempo pronunciata dalla Corte d'assise d'appello (e delle prove poste a fondamento della decisione) che dei "nuovi elementi" addotti dal ricorrente: RD EL fece da tramite tra l'aggressore e il De CA, da lui "accompagnato" sul luogo del delitto (ora si sa essere il capannone di SS), che fu consumato alla sua presenza. La responsabilità dell'RD deriva, quindi, nella valutazione dei giudici di merito, non dal fatto che egli fu l'accoltellatore, ma che fu lo strumento consapevole del tranello in cui De CA fu tirato. Si comprende, quindi, perché nessun rilievo sia stato attribuito alla testimonianza di soggetti che avrebbero potuto descrivere i contorni dell'azione delittuosa, ma, confermando la presenza dell'RD sul luogo dell'accoltellamento - in un'ora ed in un luogo insoliti per un soggetto che non aveva alcuna relazione col capannone di SS - avrebbero solo potuto confermare la responsabilità del prevenuto. E che l'RD fosse consapevole dell'intento aggressivo di SS la Corte d'appello - la cui decisione viene oggi impugnata - lo ha desunto dalla natura dei rapporti, non certo trasparenti, da lui intrattenuti col De CA e con SS, avendo rilevato - in base a quanto dichiarato dallo stesso ZA RI al difensore del ricorrente - che "ET e RD collaboravano con il SS nelle sue attività di stampo prettamente mafioso, in una delle quali lo stesso ZA era stato interessato". E ciò in armonia di pensiero con i giudici del processo ordinario, i quali avevano già rilevato che l'episodio criminoso aveva le caratteristiche di un "avvertimento particolare a mezza strada tra la punizione e l'intimidazione a soggetto resosi inadempiente ad un qualche impegno assunto nell'ambiente malavitoso frequentato dalla vittima" e frequentato dall'RD, mettendo in rilievo - per motivare il giudizio di "comunanza di intenti" tra l'RD e i complici - che questi era stato detenuto in Grecia per spaccio di stupefacenti e non aveva negato i rapporti di "affari" intrattenuti con De CA, verso cui era rimasto creditore della considerevole somma di sessanta milioni di lire (oltre a rilevare l'abnormità di un accoltellamento perpetrato alla presenza di estranei, che sarebbero potuti intervenire in soccorso della vittima e propalare il fatto con danno per l'aggressione).
Nessuna violazione di legge ne' vizio di motivazione è quindi rinvenibile nella sentenza impugnata, che - effettuando una valutazione prognostica circa l'idoneità delle prove vecchie e nuove a provocare l'assoluzione del condannato - ha fatto buon governo dei principi ripetutamente affermati da questa Corte in ordine alla fattispecie di revisione contemplata dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), ed ha reso una motivazione scevra da illogicità, laddove ha evidenziato che le testimonianze dedotte, "anche se formulate nei termini di cui sopra" (ciò, anche se recepite col contenuto proposto dal difensore) non sarebbero state idonee - lette unitariamente alle prove già acquisite - ad escludere il contributo causale e quindi il concorso dell'RD nella commissione del delitto. Logica e congrua è anche la considerazione fatta dalla Corte di merito intorno al valore di dichiarazioni intervenute ventitre anni dopo il fatto e sette anni dopo la morte di SS e rese da dei soggetti che, se fossero stati individuati illo tempore come presenti nel luogo in cui fu consumato l'omicidio e nel ruolo personalmente propalato, sarebbero stati ritenuti concorrenti nel reato. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014