Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA CORTES1 5640/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREN getto SEZIONE VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 6453/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.12130 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. U SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 17 APR. 2001 rappresentante pro tempore,persona del legale IL IE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
US ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell'avvocato DI LOLLO SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta2001 588 delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 187/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 16/12/97 R.G.N. 132/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PULLI per delega DE ANGELIS;
udito l'Avvocato COMEGNA per delega DI LOLLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IO GN, titolare di pensione di vecchiaia erogata calcolando anche i contributi versati nel periodo precedente il compimento del 14° anno di età, con ricorso al RE di Parma lamentava che l'INPS aveva trattenuto sugli arretrati di pensione – e continuava a trattenere sui ratei in pagamento - la quinta parte a titolo di rivalsa ex art. 24 legge n.977/1967 e chiedeva, pertanto, accertarsi la insussistenza del diritto dell'Istituto ad esercitare tale rivalsa e, quindi, la sua condanna alla restituzione delle somme trattenute. Il RE accoglieva la domanda. Decidendo sull'appello dell'INPS, il Tribunale di Parma, con sentenza in data 16 dicembre 1997, respingeva la impugnazione, osservando in particolare: che la controversia riguardava l'azione di rivalsa, invocandosi dall'INPS - per il periodo anteriore al compimento, da parte dell'assicurato del quattordicesimo anno-- la violazione delle norme sull'età minima per l'ammissione al lavoro, con conseguente invalidità della contribuzione relativa al medesimo periodo;
che, ai sensi del quinto comma dell'art.5 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, gli accreditamenti degli ivi previsti contributi sono effettuati, giusta l'art.3 della medesima legge, sulla base della composizione della famiglia, quale risulta al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, senza essere condizionati dall'età e dall'accertamento della effettiva misura individuale della prestazione lavorativa, ma secondo regole forfettarie;
che la contribuzione relativa al suddetto periodo doveva, dunque, ritenersi, nella specie, legittimamente avvenuta ad ogni effetto, ivi compreso quello della valida costituzione del rapporto previdenziale;
che l'art. 24, secondo comma, della legge 17 ottobre 1967 n.977 stabilisce un inscindibile collegamento tra azione di rivalsa e omissione contributiva, con la conseguenza che, ove tale omissione non si sia verificata, non può esserci rivalsa. 3 L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo cui resiste l'intimato con controricorso e memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 3e 5 legge 26 ottobre 1957 n.1047, dell'art.12 legge 22 luglio 1966 n. 613, dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990 n.233 e dell'art. 13 della legge 1 giugno 1991 n.166 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce che il punto essenziale dell'intera questione si identifica con la necessità di accertare se l'iscrizione della controparte negli elenchi dei coltivatori diretti, nel tempo anteriore al compimento del 14° anno di età, sia stata legittimamente richiesta dal titolare d'impresa e se, altrettanto validamente, siano stati versati i relativi 9 contributi ai fini del conseguenziale accreditamento previdenziale. Sostiene che l'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n.218, all'allegata tabella B indica con assoluta chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali deve essere operata, nei confronti dei ragazzi, al compimento del 14° anno di età e non prima di tale età; pertanto l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori dei fanciulli di età inferiore ai quattordici anni, indebitamente richiesta ed erroneamente avvenuta, è stata illegittimamente posta in essere e, come tale, non è suscettibile di produrre l'effetto invocato. Ne deduce che è incontestabile il diritto di rivalsa dell'Istituto ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 17 ottobre 1967 n.977, sugli emolumenti pensionistici;
il che trova conferma nelle disposizioni dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990 n.233 e dell'art. 13 della legge 1 giugno 1991 n.166 con le quali è data facoltà agli interessati di riscatto o di integrazione dei periodi assicurativi scoperti. Il ricorso è infondato Sulla questione con esso proposta la Corte si è già più volte pronunciata esprimendo un costante orientamento, secondo il quale: a) con riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla legge 17 ottobre 1967 n.977 – che, dopo aver fissato (con l'art. 3)- 4 il limite (15 anni) di età dei lavoratori, ai fini della capacità di costituire validi rapporti di lavoro, riconosce tuttavia ai fanciulli di qualsiasi età (anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme determinatrici di tale capacità) il diritto alle prestazioni assicurative (art. 24 primo comma) ed il conseguente diritto degli istituti assicuratori alla rivalsa nei confronti del datore di lavoro (art.24 secondo comma) -- il disposto dell'art.1, lett. b, del d.lgs. 9 aprile 1946 n.212, nel prevedere la contribuzione per i coloni ed i mezzadri di età superiore a dodici anni, presupponeva la legittima ammissione degli infraquattordicenni al lavoro della famiglia colonica;
b) la legge 26 ottobre 1957 n.1047, nell'estendere l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, da un lato, non ha fissato alcun requisito di età minima (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n.218 esclusivamente in relazione alla misura dei contributi da versare, non anche in relazione al divieto - posto soltanto per i giornalieri agricoli lavoratori subordinati – di versamento dei contributi stessi prima del quattordicesimo anno di età), mentre, dall'altro lato, con gli artt. 3 e 5, ha " regolato l'obbligo contributivo con riferimento al "nucleo familiare" senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni 14; c) viene, pertanto, legittimamente instaurato il rapporto assicurativo del lavoratore autonomo componente, quale coltivatore diretto, del detto nucleo familiare, anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno di età, per cui, dovendo i contributi afferenti al medesimo periodo essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, è inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dall'INPS ai sensi del citato art. 24 della legge n. 977/1967; d) tale azione, invero, presuppone l'inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore e comporta la responsabilità dei datori di lavoro (figure, peraltro, tecnicamente non identificabili nell'ambito della famiglia complessivamente assicurata, non essendo configurabili, tra i componenti della 5 medesima, rapporti di lavoro subordinato), sicchè, per la sua natura sanzionatoria, risulta comunque non riferibile a situazioni esauritesi, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della stessa legge del 1967 (cfr. fra le prime sentenze che hanno determinato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, Cass. 22 giugno 1999 n. 6371, 8 settembre 1999 n.9532, 3 novembre 1999 n.12247). Da questo orientamento non v'è ragione di discostarsi, considerata la persuasività delle ragioni che lo sostengono e tenuto conto dell'assenza, nella difesa del ricorrente, di rilievi o di argomenti che non siano già stati confutati nelle precedenti occasioni e che giustifichino una nuova e diversa soluzione della questione interpretativa della sopra richiamata normativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché dei relativi onorari, liquidati in lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) da distrarre all'avv. Sergio Di Lollo, antistatario..
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 1/1000 oltre lire 2.500.000 per onorari, da distrarre ' all'avv. Sergio Di Lollo antistatario. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons.estensore ellholettfalces Fachin. Min u. Shill FRENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EDA OGNI SPESA, TASSA OD TO AI SENSI DELL'ART. 10 R IL IE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria DELLA 17 APR. 2001 A oggi, M E R P IL IE U уча 6