Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari).
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- 1. Riciclaggio: è un reato a forma liberaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto (Cassazione penale , sez. II , …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valoriAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 29869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29869 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
29 8 6 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/06/2016 SENTENZA 1862 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente Dott. GEPPINO RAGO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere N.35832/2015 Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. GIUSEPPE SGADARI Consigliere ha pronunciato la seguente: • SENTENZA Sul ricorso proposto da: RE RA N. IL 1/06/1969 - LU GI N. IL 19/12/1961 AR LE N. IL 17/12/1969 avverso la sentenza n.5480/2011 CORTE DI APPELLO di MILANO del 26/01/2015 . Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott Roberto Aniello che ha chiesto × dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Udito il difensore avv. Di Mauro Alberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 26 gennaio 2015 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia 9-3-2011 dello stesso Tribunale che aveva condannato alle pene di legge Re LA, CH LI e AR NI in quanto ognuno ritenuto responsabile di distinte ipotesi di riciclaggio.
1.2 Affermava la Corte milanese che a carico degli imputati sussistevano adeguati elementi di prova per ritenerli colpevoli di varie condotte poste in essere al fine di sostituire i proventi illeciti di un traffico di sostanze stupefacenti gestito da LI NN e CH IA attraverso operazioni compiute sui conti correnti della CH e della Re, ovvero, il AR, attraverso negoziazione di assegni.
1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
la difesa di Re LA e CH LI lamentando, con un primo motivo, erronea applicazione della legge penale dovendo le ipotesi di reato considerarsi estinte per prescrizione poiché erratamente la Corte di merito aveva ritenuto interrotto il corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio disposto per adesione dei difensori allo sciopero di categoria e non anche per il periodo di soli giorni 60 trattandosi di impedimento legittimo;
inoltre doveva tenersi conto della natura del reato commesso che si perfezionava in occasione di ciascuna operazione. Con il secondo motivo deduceva mancanza od illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed analoga censura svolgeva in relazione alla determinazione della pena. AR NI con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in tema di prescrizione con riguardo al momento iniziale di decorrenza del termine della causa estintiva che doveva fissarsi nella data più favorevole al reo avuto riguardo alle modalità di contestazione indeterminata dei fatti compresi in un arco temporale di diversi anni. In ogni caso doveva applicarsi il disposto dell'art. 531 secondo comma cod.proc.pen. che imponeva la declaratoria di prescrizione pur in caso di dubbio sulla sua esistenza. Con secondo motivo lamentava che aveva errato la Corte di appello nel determinare la data iniziale di decorrenza del termine di prescrizione. Con altro motivo deduceva difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della ipotesi contestata con riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato anche in relazione alla contraddittorietà della pronuncia rispetto all'assoluzione del coimputato SS;
infine deduceva violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. per avere il giudice di appello utilizzato la sentenza di assoluzione del AR dai fatti di spaccio a fini della prova del differente reato di riciclaggio. Con motivi aggiunti la difesa del AR insisteva nella eccezione di intervenuta prescrizione e deduceva poi violazione del principio del ne bis in idem sussistendo giudicato per gli stessi fatti diversamente qualificati ed erronea applicazione della legge penale nonostante le operazioni illecite fossero state compiute dal SS. 2 r CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
2.1 Quanto al primo motivo dei ricorsi proposto nell'interesse di ciascuno degli imputati ed avente ad oggetto la mancata declaratoria di prescrizione, che si assume maturata prima dell'emissione della sentenza di appello, va osservato come in tema di momento consumativo del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen. questa Corte abbia avuto modo di statuire che ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n.52645 del 20/11/2014, Rv. 261624). Ed aderendo a tale orientamento corretto appare pertanto il ragionamento seguito dalla Corte milanese che a pagina 12 della sentenza impugnata spiega per ciascuna i. posizione processuale da quale momento finale occorre fare decorrere il termine di prescrizione;
va difatti ribadito che il riciclaggio ove si perfezioni attraverso la messa a disposizione di un proprio corrente bancario ove versare prima il denaro provento di illecito traffico di stupefacenti ovvero altro delitto e poi compiere operazioni di sostituzione dello stesso della più varia forma (bonifici-emissione di assegni bancari o circolari-acquisto di fondi di investimento, titoli di stato etc.), si manifesta attraverso una serie continua e reiterata di operazioni illecite tali da dovere fare ritenere la struttura dello stesso rientrante nelle ipotesi di reato istantaneo a consumazione prolungata. Analogamente al delitto di usura quindi anche il delitto di riciclaggio appare configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Sez. 1, n.11055 del 19/10/1998, Rv. 211610). Conseguentemente le doglianze con le quali si è chiesto procedere ad una scissione delle singole condotte consumative ed alla declaratoria di prescrizione delle stesse singolarmente valutate non possono essere ritenute in alcun modo fondate. Altresì manifestamente infondato in tema di eccezione di prescrizione è la doglianza proposta dalla difesa Re-CH e con la quale si deduce che il termine di sospensione della prescrizione in caso di adesione all'astensione proclamata dalla categoria dei difensori non potrebbe comunque superare i 60 giorni;
al proposito infatti vale il principio secondo cui in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente e ciò perché la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico quanto esercizio di un diritto costituzionalmente 3 garantito (Sez. 3, n.11671 del 24/02/2015, Rv. 263052). Conseguentemente corretta appare : la valutazione del giudice di appello in merito al periodo di sospensione della prescrizione per complessivi mesi 6 e giorni 16 ed insussistente il vizio denunciato anche sotto tale profilo.
2.2 Quanto ai motivi con i quali i ricorrenti hanno denunciato difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità va ricordato come, per costante insegnamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado, con giudizio conforme, hanno ritenuto ricavare la prova della sussistenza delle condotte di riciclaggio contestate a ciascuno degli imputati da una serie di specifici elementi di fatto adeguatamente valutati costituiti dall'elenco delle operazioni incriminate, dagli accertati rapporti di frequentazione e conoscenza con gli autori del delitto presupposto, dal contenuto di conversazioni telefoniche logicamente interpretato. A fronte di tali argomentazioni i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ed irrilevante appare anche la deduzione della contraddittorietà della motivazione con riguardo all'assoluzione del coimputato SS peraltro pronunciata dal giudice di primo grado. I giudici di merito hanno infatti spiegato come proprio il AR avesse utilizzato il conto corrente del coimputato non potendo accedere ad uno proprio perché protestato e tale ricostruzione in fatto è del tutto estranea ad ogni forma di illogicità.
2.3 Con riguardo poi alla ultima doglianza proposta nell'interesse del AR con i motivi principali e relativa alla dedotta violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. l'argomento è ugualmente manifestamente infondato;
i giudici di primo e secondo grado sono giunti alla conclusione della colpevolezza del predetto ricorrente sulla base dell'accertata sussistenza di una serie di operazioni costituite dalla "copiosa movimentazione di assegni tratti sul conto della 4 Re e destinati formalmente a SS ma in realtà a AR" tali da manifestare che tale attività costituiva una modalità per ostacolare l'accertamento dell'effettiva provenienza del denaro. Le argomentazioni desunte dalla sentenza assolutoria non costituiscono pertanto alcun argomento decisivo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità ma soltanto elementi di contorno utilizzati per attestare la conoscenza da parte del ricorrente con gli autori del delitto presupposto, elemento questo neppure contestato. Appare pertanto che i giudici di merito anche in tale caso si siano adeguati al principio di diritto secondo cui è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non A riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Sez. 2, Sentenza n. 41003 del 20/09/2013, Rv. 257239). Manifestamente infondate sono altresì le doglianze esposte con i motivi aggiunti depositati nell'interesse di AR;
quanto al primo ed al terzo motivo aggiunto gli stessi attengono alla prescrizione ed alla affermazione di responsabilità e risultano pertanto già superati dalle argomentazioni precedentemente svolte. Il secondo motivo con il quale si prospetta erronea applicazione della legge per violazione della disciplina del divieto di ne bis in idem è inammissibile;
invero va innanzi tutto osservato che il ricorrente ha introdotto con detto motivo una ragione di doglianza mai prospettata con l'impugnazione principale. In ogni caso tale doglianza relativa alla violazione della regola del ne bis in idem appare del tutto generica poiché a fronte delle specifiche argomentazioni esposte dal giudice di appello in ordine all'insussistenza della violazione di una doppia incriminazione per la stessa condotta, il ricorrente si limita a lamentare di essere stato ripetutamente sottoposto a procedimento penale in connessione con le relazioni avute con i membri di un gruppo criminale dedito al narcotraffico ma non spiega adeguatamente e specificamente per quale ragione si dovrebbe ritenere che il fatto naturalisticamente inteso sia identico e cioè che le operazioni bancarie e di negoziazione di assegni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità nel presente procedimento costituivano già l'imputazione dei fatti di favoreggiamento : personale ovvero di partecipazione all'ipotesi associativa. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
5 W dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno al versamento della somma di € 1 Roma, 23 giugno 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott Ignazio PardoSch i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e .500,00 alla Cassa delle ammende. IL PRESIDENTE Dott.Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE : 14 LUG. 2016 IL A CANCELLIERE Di C M E R P Claudia Pianelli O N E 1 0