Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
L'imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente nel giudizio abbreviato di appello, ma l'omessa traduzione causa la nullità degli atti, assoluta ed insanabile, soltanto se la volontà di presenziare è manifestata tempestivamente. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso che possa definirsi tempestiva la volontà manifestata pochi minuti prima dell'inizio dell'udienza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15137 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 286
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 498/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di B.A. nato a (OMISSIS);
G.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata in data 16 settembre 2008 dalla Corte di assise di appello di Roma;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
- udito l'avv. Ciro BALBO di Teano, difensore di fiducia della parte civile C.F.A., che, anche in sostituzione dell'avv. Luigi RUSSO di Capua, difensore di fiducia delle parti civili C.M.T., P.A., P.L., P.
R., PE.At., P.B., PE.Ra., e dell'avv. Maria Antonietta CESTRI di Latina, difensore di fiducia della parte civile C.F.A. quale esercente la potestà genitoriale sulla minore C.L.B., ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato B.A., avv. URCIUOLO Antonio di Latina, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato G.V.,
avv. Andrea GENTILE di Roma, che ha chiesto accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 19 settembre 2007 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, B.A. e G.V. colpevoli dell'omicidio aggravato di P.A. e dell'occultamento del relativo cadavere, fatti avvenuti in
(OMISSIS) e li condannava alla pena di anni trenta di reclusione.
1.1. A seguito del rinvenimento del cadavere carbonizzato della P., i Carabinieri di Formia erano risaliti al B. ed al
G., in compagnia dei quali la donna era stata vista l'ultima volta.
I due avevano ammesso i fatti.
Si erano appartati per avere rapporti sessuali con la P. la quale, ad un certo punto, non aveva inteso proseguire un coito orale. Avevano allora tentato di strangolarla e l'avevano, al contempo, "massacrata di botte" facendole "sbattere" più volte la testa al suolo. Si erano, poi, quando la donna era ormai agonizzante (come riferirà il medico - legale), momentaneamente allontanati dal luogo del fatto per andare a procurarsi della benzina.
Tornati sul luogo, avevano cosparso con la benzina il corpo della donna e gli avevano dato fuoco.
1.2. All'esito di perizia psichiatrica gli imputati era stati ritenuti capaci di intendere e di volere, pur essendo risultati affetti da un "disturbo antisociale di personalità" definito come "forma di disadattamento della condotta".
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Roma confermava la condanna degli imputati, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che sia il giudice dell'udienza preliminare a celebrare il giudizio abbreviato anche per i reati di competenza della Corte di assise.
2.1. La Corte affrontava, anzi tutto, le doglianze sviluppate dalla difesa degli imputati con riguardo alla capacità di intendere e di volere dei medesimi.
Premetteva che le Sezioni di questa Corte (Cass. S.U. 25 gennaio 2005, Raso) avevano affermato che anche i "disturbi della personalità" (come quelli da nevrosi e psicopatie) potevano "costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p."; era necessario, però, che fossero "di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa" e che "tra il disturbo mentale ed il fatto di reato" sussistesse un nesso eziologico tale da far ritenere "il secondo causalmente determinato dal primo". Osservava, poi, che mentre i periti avevano fatto corretta applicazione di tali principi, altrettanto non poteva dirsi dei consulenti tecnici degli imputati.
I predetti avevano parlato, invero, con riguardo al B. di "personalità borderline" e con riferimento al G. di
"disturbo di personalità dipendente", senza tuttavia chiarire la gravità delle asserite patologie, ne' specificare se esse fossero eziologicamente collegate ai reati commessi.
Era provato - spiegava la Corte - che il B. aveva detto al G. che "dovevano" uccidere la P. perché altrimenti il giorno dopo li avrebbe denunciati e sarebbero stati "guai seri". Quelle parole dimostravano sia che l'imputato era stato in grado di autodeterminarsi, sia che l'uccisione della P. non era stata "manifestazione" dell'asserito disturbo della personalità, ma piuttosto il frutto di una scelta motivata, inserita in un contesto violento e di "sovraccarico emotivo", non tale però da influire sulla sua capacità di comprendere il disvalore di quelle azioni (era da escludere, in altre parole, che egli avesse agito in preda a scompenso psicotico).
Nè, d'altra parte, il consulente tecnico del B. aveva chiarito da quali concreti elementi avesse tratto la diagnosi di disturbo borderline della personalità.
La storia dell'imputato era del tutto normale;
nessuno degli indicatori (disturbi nelle relazioni interpersonali o dell'identità, alterazioni critiche del sentimento di realtà, esperienze psicotiche, deliri, allucinazioni, ecc.) di cui la scienza si avvale per diagnosticare il disturbo era stato rilevato.
Era, dunque, da escludere che il B. fosse affetto da disturbi della personalità "gravi" o, comunque, rientranti tra le infermità mentali di tipo psicotico.
Anche con riguardo alla patologia diagnosticata, dal consulente tecnico di parte, al G. - proseguiva la Corte - valevano le medesime considerazioni.
Ad esse doveva aggiungersi che il consulente aveva "confuso" l'intossicazione cronica da alcolici o da sostanze stupefacenti con quella abituale.
Senza avere accertato se l'abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti avesse prodotto un "danno organico", permanente ed irreversibile alle "funzioni psichiche" dell'imputato, aveva parlato di intossicazione cronica e, poi, sostenuto che la volontaria assunzione da parte dell'imputato, il giorno del fatto, di tre litri di birra, di "qualche superalcolico" e di "cinque o sei spinelli" aveva determinato l'esclusione quantomeno parziale della capacità di intendere e di volere.
2.2. La Corte escludeva, poi, la sussistenza di un errore di fatto degli imputati sulla vitalità della donna.
Osservava che il medico - legale aveva affermato che la morte "intesa come arresto irreversibile della funzione cardiocircolatoria" non era avvenuta immediatamente.
Tra "la produzione del quadro lesivo e l'arresto cardiaco definitivo" era intercorso un intervallo di tempo, "quantificabile nell'ordine di diversi minuti".
Soltanto "al termine dell'azione confusiva" e dopo un certo lasso di tempo la donna, ancora in fase agonizzante, era stata data alle fiamme. La morte era stata, pertanto, causata "da un'insufficienza cardiorespiratoria, quale diretta conseguenza di un importante politraumatismo confusivo a maggiore estrinsecazione cranio- encefalica, e dall'intossicazione acuta, sia pure terminale, da ossido di carbonio".
La situazione della vittima era, dunque, secondo la Corte, ormai irreversibilmente determinata quando gli imputati le avevano dato fuoco. L'imputato G. aveva, tra l'altro, dichiarato che la P., in quel momento, respirava ancora.
Quando, dunque, i due erano tornati sul posto non avevano "verificato la vitalità" della P. ed avevano "ugualmente dato fuoco al corpo" così "accettando la possibilità di contribuire a causare la morte della donna già agonizzante in modo irreversibile". Doveva essere confermata, pertanto, l'affermazione di responsabilità sia in relazione all'omicidio volontario, sia con riguardo al concorrente occultamento del cadavere.
2.3. Ribadiva, inoltre, la Corte di merito la sussistenza delle circostanze aggravanti:
- di cui all'art. 575 c.p., comma 1, n. 5: l'omicidio era stato posto in essere nell'atto di commettere la violenza sessuale, atteso che l'intenzione degli imputati era quella di costringere la donna a proseguire il rapporto sessuale "orale" con il B.
(volontariamente iniziato ed interrotto contro la volontà di costui), per poi, "continuare", come originariamente pattuito, con il G.;
- dei futili motivi (art. 577 c.p., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 61 c.p., n. 1): gli imputati avevano ucciso la P. per l'anzidetto rifiuto;
- dell'avere agito con crudeltà (art. 577 c.p., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 61 c.p., n. 4): i due imputati avevano infierito lungamente e rabbiosamente sulla vittima "fino a massacrarla", con una condotta eccedente i limiti della normalità causale (stringendole intorno al collo dapprima la tracolla della borsa, poi una cintura sfilatale dai pantaloni;
quindi colpendola più volte e sbattendole a terra con inaudita violenza la testa anche quando ormai non riusciva più a respirare);
- della minorata difesa (art. 61 c.p., n. 5): la P. era stata, in ora notturna di un giorno di dicembre, condotta in una strada di campagna, distante circa dieci minuti dalla strada principale, ed in luogo appartato;
- della recidiva reiterata infraquinquennale: il B. aveva già riportato diverse condanne definitive per reati contro il patrimonio. Riteneva, invece, insussistenti:
la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in relazione all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4: G., pur soffrendo di un disturbo della personalità, era "assolutamente" capace di intendere e di volere;
le circostanze attenuanti generiche: il fatto era di "assoluta gravità" e denotava la "personalità criminale" degli imputati;
non erano, inoltre, emersi elementi suscettibili di positivo apprezzamento.
2.4. Concludeva la Corte osservando che l'unica pena applicabile, in presenza delle citate circostanze aggravanti di cui all'art. 576 c.p., comma 1 e art. 577 c.p., comma 1, era l'ergastolo (sostituita per il rito, a norma dell'art. 442 c.p.p., comma 2, dalla pena di anni trenta di reclusione).
3. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, chiedendone l'annullamento.
4. Il difensore dell'imputato B. articola sette motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Le conclusioni dei periti si porrebbero in contraddizione con le premesse del loro stesso ragionamento, avendo i medesimi ritenuto che B. fosse "gravato da una personalità psicotica", con modalità di funzionamento che "impedivano il pensiero", ed avesse un livello intellettivo "al limite del ritardo mentale" ed una "capacità di giudizio compromessa".
4.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui qualifica i fatti come omicidio volontario ed occultamento di cadavere.
B. aveva lasciato la donna sul luogo convinto che fosse morta ed insieme a G. si era recato a bere qualcosa in un bar e ad acquistare la benzina.
Lo stesso G. aveva affermato che B. aveva detto che era "gonfia come un pallone" e che era morta.
Il medico - legale aveva affermato che l'azione del fuoco si era realizzata quando ancora la donna era in vita.
Non aveva, invece, affermato che la morte sarebbe "comunque sicuramente conseguita" anche senza l'intossicazione da ossido di carbonio. I fatti integravano, dunque, un delitto tentato di omicidio, seguito da un omicidio colposo.
4.3. Con il quarto motivo si duole dell'affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 575 c.p., comma 1, n. 5, rilevando che i rapporti sessuali erano avvenuti con il consenso della P. e che la reazione violenta, seguita al suo rifiuto di proseguire, non era stata affatto finalizzata a costringerla a continuare.
4.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine all'affermata sussistenza delle circostanze aggravanti:
- dell'avere agito con crudeltà (art. 577 c.p., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 61 c.p., n. 4), ricorrendo la stessa soltanto qualora siano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento;
- della "minorata difesa" (art. 61 c.p., n. 5), implicando essa la coscienza e la volontà di trarre vantaggio dalle circostanze favorevoli, insussistente nel caso di specie, atteso che gli imputati si erano recati in quel luogo appartato per consumare un rapporto consensuale e che soltanto un successivo raptus aveva condotto a quella fine drammatica;
- della recidiva reiterata infraquinquennale, atteso che tutti i precedenti penali del B. non riguardavano reati della stessa indole di quelli contestati ma delitti contro il patrimonio.
4.5. Con il sesto motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le condizioni psichiche del B. avrebbero dovuto condurre alla concessione di dette circostanze.
4.6. Con il settimo motivo lamenta la "omessa valutazione della ridotta intensità del dolo" dovuta al livello intellettivo ("al limite del ritardo mentale" e con "capacità di giudizio compromessa") dell'imputato, come accertato dagli psichiatri.
5. Il difensore dell'imputato G. articola otto motivi.
5.1. Con il primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), art. 24 Cost. (diritto di difesa) e art. 111 Cost. (principio di parità delle parti), dell'art. 585 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il termine per l'impugnazione sia prorogabile nel caso in cui il giudice si avvalga della facoltà, concessagli dall'art. 544 c.p.p., comma 3, di indicare nel dispositivo della sentenza, qualora la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, un termine più lungo (non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia) di quello ordinario di quindici giorni.
5.2. Con il secondo motivo ripropone la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 1, 3, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., dell'art. 438 c.p.p., nella parte in cui prevede che sia il giudice dell'udienza preliminare a celebrare il giudizio abbreviato anche per i reati di competenza della Corte di assise.
5.3. Con il terzo motivo sì duole dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Sostiene che l'imputato era stato giudicato in contumacia dalla Corte di assise di appello nonostante il giorno dell'udienza (16 settembre 2008), alle ore 8.30, avesse manifestato la volontà di comparire.
5.4. Con il quarto motivo si duole dell'affermata sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato.
Non era vero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, che il consulente tecnico di parte avesse desunto l'incapacità dell'imputato dall'assunzione volontaria di alcolici e di sostanze stupefacenti. Aveva, invece, affermato che il G. aveva agito in una condizione mentale (per l'evidenziata immaturità sotto il profilo cognitivo ed affettivo, nonché per la compresenza di un disturbo "mentale organico" e di un disturbo della personalità) caratterizzata dall'incapacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni. Le conclusioni assunte dai periti - prosegue il difensore - erano il frutto di "convinzioni non supportate da dati scientifici" e si ponevano in contraddizione con le stesse premesse secondo le quali l'imputato presentava un disturbo idoneo a comprometterne gravemente "la capacità di percepire il disvalore del fatto commesso ed il significato del trattamento punitivo".
In ogni caso - conclude il ricorrente - era carente la motivazione in punto richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica.
5.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità.
La Corte di merito aveva omesso "l'analisi sulle singole responsabilità nella produzione dell'evento", limitandosi, con motivazione "assolutamente laconica e disancorata dagli atti processuali", ad affermare che gli imputati avevano agito di comune accordo. Se avesse effettuato detta analisi:
- avrebbe rilevato che il "grave politraumatismo" accertato era il "frutto della reiterazione dei colpi inferti dal B.", un'azione violenta "nata spontaneamente nella psiche" di quest'ultimo, e che il tentativo di strangolamento posto in essere dal G. non era stato "causa" della morte;
- avrebbe, di riflesso, ritenuto il G. responsabile soltanto di tentato omicidio in relazione alla prima fase dell'episodio ed eventualmente di cooperazione nell'omicidio colposo o, in alternativa, di occultamento di cadavere con riguardo alla seconda fase.
5.6. Con il sesto motivo sviluppa le medesime censure prospettate dal coimputato B. nel quarto motivo del proprio ricorso in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'avere compiuto l'omicidio nell'atto di commettere una violenza sessuale.
Precisa che, come risultava dagli atti, G. non doveva partecipare al rapporto al sessuale e, in ogni caso, la violenza era stata esclusivamente causata "dal timore di una denuncia e dalle istigazioni del B.".
5.7. Con il settimo motivo si duole dell'affermata insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in relazione all'art. 112 c.p., comma 1, n.
4. La Corte - osserva il difensore - aveva confuso l'infermità mentale con la deficienza psichica.
G., soggetto che gli esperti avevano definito immaturo sotto i profili cognitivo ed affettivo, aveva agito sotto l'influsso di una "situazione di forte suggestione operata dal coimputato B.".
5.8. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non avrebbe la Corte di merito tenuto conto del comportamento processuale "improntato all'ammissione dei pur gravi fatti", della giovane età e dello stato di incensuratezza dell'imputato, dei dati ricavabili dalla perizia psichiatrica e dei problemi familiari. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato B. non è meritevole di accoglimento.
6.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Il motivo si risolve, invero, nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle ampie ed argomentate valutazioni compiute dalla Corte di merito in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato (per le quali si rinvia a quanto detto supra 2.1).
6.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono infondati. Da un lato, invero, le affermazioni del medico legale sono state correttamente interpretate dalla Corte nel senso che la situazione in cui la donna si era trovata a causa dei traumi cranio-encefalici, dovuti alla violenza degli imputati, era irreversibile, destinata cioè a sfociare, in breve lasso di tempo, esclusivamente nella morte (in altre parole, l'evento si era verificato per effetto della condotta che aveva determinato quei gravissimi traumi); dall'altro, il giudice di appello ha ritenuto, valutando con argomentazioni razionali i dati fattuali contrassegnanti la vicenda criminosa, che il B., nel momento in cui aveva dato corso, unitamente al G., alla seconda parte della condotta cospargendo la donna di benzina ed incendiandola, si era cinicamente disinteressato di verificare se la stessa fosse ancora viva (nonostante G. si fosse reso conto che la donna respirava) perché comunque animato dalla volontà, mai venuta meno, di ucciderla e di carbonizzarne il cadavere per evitare il rischio che potesse denunciarli. L'originaria intenzione omicida era, dunque - secondo la Corte - persistita anche nella fase terminale dell'azione alla quale il B. aveva dato corso con una direttiva psicologica integrante quanto meno il contenuto del dolo eventuale.
Sul punto può anzi rilevarsi che, avendo il B. realizzato anche il secondo segmento della condotta con l'intenzione di uccidere la vittima e di eliminarne il cadavere (solo così può attribuirsi adeguata rilevanza probatoria all'affermazione del G. di essersi accorto che la P. esalava ancora respiri),
l'atteggiamento psicologico dell'imputato va ravvisato nel cd. dolo alternativo, nel senso che la condotta, sebbene ispirata, allo scopo di distruggere e occultare il cadavere, è mirata comunque a cagionare la morte della vittima nell'ipotesi in cui questa non si sia già verificata.
Se a ciò si aggiunge che non erano stati raccolti elementi idonei a ritenere provato che l'azione finale fosse assistita dall'errata supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già, con la prima attività, consumato il delitto voluto, non può che concludersi nel senso che correttamente la Corte di merito ha ritenuto sussistenti i delitti di omicidio doloso e di occultamento di cadavere. Non appare, dunque, pertinente il richiamo, contenuto nei motivi in esame, alla giurisprudenza di questa Corte (in particolare, Cass. 1, 18 marzo 2003, Iovino, RV 224153; Cass. 1, 2 maggio 1988, Auriemma, RV 179560) che ha riconosciuto la sussistenza del concorso tra il delitto tentato di omicidio doloso ed il delitto consumato di omicidio colposo in casi, diverso da quello in esame, in cui l'evento si era verificato non in conseguenza della condotta dell'agente consapevolmente diretta a realizzarlo, ma per l'effetto di un successivo comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, cioè dall'esistenza di un errore essenziale sul fatto.
6.3. Il quarto motivo del ricorso, implicante questioni fattuali, è comunque manifestamente infondato.
L'unica condizione posta dalla giurisprudenza per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5), (ora, dopo le modificazioni apportate all'anzidetta disposizione dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1, ad integrare l'aggravante è sufficiente che l'omicidio sia realizzato "in occasione della commissione" dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo), è che il delitto sia commesso "contestualmente" al fatto integrativo di una delle fattispecie legislativamente riconducibili alla violenza sessuale (non escludendosi la sussistenza dell'aggravante neppure quando l'agente, "contemporaneamente agli atti di violenza sessuale", ponga in essere "atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima", anche se il decesso della stessa si sia verificato non contestualmente agli atti di violenza sessuale, ma poco dopo;
cfr. Cass. 4 marzo 1997, p.m. in proc. Chiatti, RV 207229;
di necessaria contestualità cronologica tra la condotta dell'omicidio e quella dell'abuso sessuale parlano anche Cass. 1, 12 dicembre 2007, Barbato, RV 238638; Cass. 1, 28 gennaio 2005, p.g. in proc. Erra, RV 230149).
Orbene, ha ritenuto la Corte di merito, con argomentazioni esaustive ed immuni da vizi logici, che la furia omicida dei due imputati fosse scattata nel momento in cui la P. non aveva "mantenuto i patti", rifiutando la prosecuzione di un rapporto sessuale orale con il B.. La considerazione trae, d'altra parte, spunto dalle stesse affermazioni degli imputati, benché il B. sostenga che la violenza sarebbe stata "fine a se stessa" (l'imputato parla di un raptus non meglio specificato).
Si tratta, a tutta evidenza, di una diversa proposta ricostruttiva che non può trovare ingresso in sede di legittimità e che, in ogni caso, è (essa sì) manifestamente illogica.
Razionale è semmai ritenere che la violenza fosse scattata nel momento in cui la P. aveva revocato il proprio consenso a quel tipo di rapporti o, comunque, alla prosecuzione dei medesimi;
nel frangente la vicenda sessuale era sfociata in una violenza penalmente rilevante, volendo i due costringere la donna a proseguire. In quel contesto era stato poi commesso l'omicidio e ciò è sufficiente per ritenere sussistente la circostanza aggravante contestata.
6.4. Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato. a) La crudeltà si caratterizza anche per le modalità della condotta (Cass. 3 ottobre 1997, Di Pinto, RV 209957; Cass. 12 marzo 1976, Canee, RV 134320) e, nella specie, non può dubitarsi che esse siano rivelatrici di un animo spietato.
b) Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 essa, come è noto, sussiste nel caso in cui si sia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Orbene, la Corte ha dato conto di tutti gli elementi sintomatici di un'obiettiva situazione di particolare vulnerabilità della P. (che si era trovata in ora notturna di un giorno di dicembre, in una strada di campagna, distante circa dieci minuti dalla strada principale, ed in luogo appartato, insieme a due uomini). c) Va detto, infine, che la recidiva è stata correttamente contestata e ritenuta.
All'imputato si era addebitata, invero, la recidiva reiterata "infraquinquennale" (delitto commesso nei cinque anni dalla condanna precedente) e ' non quella "specifica" (delitto della stessa indole).
6.5. Il sesto motivo del ricorso e' manifestamente infondato. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, tuttavia, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la assoluta gravità del fatto e la personalità criminale dell'imputato, parametri considerati dall'art. 133 c.p. ed applicabili anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. 6.6. Manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato, è, infine, anche il settimo motivo del ricorso, in relazione al quale non è dato neppure comprendere quale sarebbe in concreto la rilevanza dell'auspicata valutazione dell'intensità del dolo, una volta affermata da parte della Corte, con le adeguate argomentazioni di cui si è sopra detto, l'impossibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e la sussistenza di circostanze aggravanti che rendono l'omicidio punibile soltanto con la pena dell'ergastolo.
7. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato G. non merita accoglimento.
7.1. La manifesta infondatezza della prima questione di legittimità costituzionale (peraltro inficiata anche da palese irrilevanza) non abbisogna di particolari considerazioni.
Valga per tutte il rilievo che il ricorrente istituisce una comparazione, desumendone divergenze da parametri costituzionali, non tra le parti del processo, ma tra attività di parte ed attività del giudice (segnatamente tra i termini previsti per proporre impugnazione e quelli contemplati per il deposito della motivazione di una sentenza).
7.2. La seconda questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui risulta in qualche modo comprensibile, è manifestamente infondata per le ragioni già ampiamente esposte da questa Corte in due conformi decisioni (cfr. Cass. 1, 21 maggio 2008, Franzoni, RV 240762; Cass. 1, 4 marzo 2008, Singh, RV 240277) che questo Collegio condivide ed alle quali non resta, pertanto, che richiamarsi.
7.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Dal verbale dell'udienza dibattimentale del 16 settembre 2008 si evince che l'imputato aveva rinunciato a comparire e che alle ore 8,52 di quel giorno era pervenuta la manifestazione della sua volontà di essere presente.
Da ciò non derivano, peraltro, le conseguenze auspicate dal ricorrente. Come questa Corte ha già più volte avuto modo di osservare (cfr. Cass. 1, 8 febbraio 2006, Marchetti, RV 233440; Cass. 5, 6 giugno 2002, Rosmini, RV 223100; Cass. 2, 7 dicembre 2001,
Liuzzo, RV 220444), anche nel giudizio abbreviato di appello l'imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente, ma l'omessa traduzione determina la nullità assoluta ed insanabile degli atti soltanto se la sua volontà è manifestata tempestivamente. E non può certo definirsi tempestiva la volontà manifestata lo stesso giorno dell'udienza, pochi minuti prima dell'inizio della medesima.
7.4. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato. a) Trascura, invero, il difensore di considerare che, anche con riguardo al G., la Corte di merito aveva chiarito che il "disturbo di personalità dipendente" non era "provato" e che, in ogni caso, la diagnosi del suo consulente tecnico non conteneva una valutazione della gravità dell'asserita patologia, ne' specificava se essa fosse eziologicamente collegata ai reati commessi. b) Palesemente inconsistenti sono anche le doglianze relative al diniego di rinnovazione della perizia psichiatrica. La Corte ha, invero, ritenuto che la rinnovazione non fosse necessaria ai fini della decisione, senza incorrere ne' in violazioni di legge, ne' in vizi motivazionali.
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che se, da un lato, l'imputato, che sia stato giudicato (come nel caso in esame) in seguito a richiesta condizionata all'espletamento di perizia psichiatrica, ha la facoltà di chiedere, nell'atto di appello o nei motivi "nuovi", a norma dell'art. 603 c.p., comma 1, (al giudizio abbreviato di appello si applica, invero, l'art. 599 c.p.p., comma 3, disposizione che implica la possibilità di rinnovazione dell'istruzione), la riassunzione di prove già acquisite nel giudizio di primo grado a seguito dell'accoglimento della sua richiesta condizionata, d'altro lato, sulla richiesta il giudice è tenuto a provvedere e a disporre la rinnovazione dell'istruzione soltanto se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Con riguardo al profilo motivazionale, poi, la Corte ha ampiamente illustrato, come già si è avuto modo di dire, le ragioni secondo cui doveva ritenersi che i periti avessero dato esaurienti risposte sul tema della capacità di intendere e di volere degli imputati e che i consulenti tecnici di questi ultimi si fossero, per contro, limitati a formulare ipotesi senza riuscire ad offrire elementi idonei a dimostrarne la fondatezza.
7.5. Il quinto motivo del ricorso è in fatto e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte di merito ha ampiamente illustrato i termini del coinvolgimento del G. in entrambi i delitti.
Ognuno degli imputati aveva fatto la sua parte;
G. ne aveva fiaccato la resistenza attraverso ripetuti tentativi di strangolamento;
il B. l'aveva selvaggiamente percossa;
entrambi, infine, avevano realizzato l'azione incendiaria.
7.6. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato per le stesse ragioni esposte trattando del quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato B. (al quale, pertanto, si rinvia: v. supra 6.3).
7.7. Il settimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Non è affatto provato, invero, che B. abbia determinato G. a commettere il delitto;
abbia, in altre parole, fatto sorgere nel coimputato l'intenzione criminosa.
E tanto basta per escludere la sussistenza - come correttamente la Corte ha fatto - della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in relazione all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4, (cfr. Cass. 6, 9
gennaio 1990, Cucumazzo, RV 184116; Cass. 2, 2 marzo 1989, Del Bono, RV 182000).
7.8. L'ultimo motivo del ricorso è infondato.
Come già si è detto trattando dell'analogo motivo presentato nell'interesse del B. (v. supra 6.5), La Corte ha svolto considerazioni sulla gravità del fatto e sul carattere spietato dei suoi autori ampiamente giustificative del diniego e, come tali, insindacabili in sede di legittimità.
E, in ogni caso, ai fini dell'applicabilità di dette circostanze il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (cfr., fra molte, Cass. 2, 11 ottobre 2004, Alba, RV 230691).
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati vanno altresì condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.000.00 (duemila/00) a favore della parte civile C.A.
(assistita dall'avv. Ciro BALBO di Teano), in Euro 1.500.00 (millecinquecento/00) a favore della parte civile C.L. B., rappresentata legalmente dal padre C.A.,
(assistita dall'avv. Maria Antonietta CESTRA di Latina) e, tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 3, comma 1, (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), in complessivi Euro 2.200.00 (duemiladuecento/00) a favore delle parti civili C.M.T., A.P.,
P.L., P.R., PE.At., P.B. e
PE.Ra. (assistite dall'avv. Luigi RUSSO di Capua), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per ciascuna somma liquidata.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.000.00 (duemila/00) a favore della parte civile assistita avv. Ciro BALBO, nella somma complessiva di Euro 1.500.00 (millecinquecento/00) a favore della parte civile assistita avv. Maria Antonietta CESTRA e nella somma complessiva di Euro 2.200.00 (duemiladuecento/00) a favore delle parti civili assistite avv. Luigi RUSSO, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per ciascuna somma liquidata come sopra. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.L.B. a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009