Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DE POR5 3 5 8/ 01 DICASSAZIONE LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente - R.G. N. 15089/98 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Cron. 4539 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Rep. 1932 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ZIONE sul ricorso proposto da: adio SA IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL SOLE 24 ORE dai 3000 pa G B VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO #10 APR. 2001.18 PROSPERI MANGILI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO BALDON, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
MINCHIO ITALIA VED ROMANATO, ROMANATO ROMANATO NADIA, NA QUAGGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CESI 721 presso lo studio dell'avvocato TITTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CASTAGNINO, che li difende anche disgiuntamente UFFICIO COPIE 之 2000 Rilasciata comia legale all'avvocato ILES LOVO, giusta delega in atti;
al Sig. LOLA CO NO per diritti L. 24,000+hy 1870
- controricorrenti -
21 GIU. 2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia studio QUAGGIO FIORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. per diritti L.
3.000 L ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA 27 GIU.2001 IL CANCELLIERE TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che lo difende anche €0,52 L1000 NATALINO MANENTE, giusta disgiuntamente all'avvocato CANCELLERIA delega in atti;
ー ド - controricorrente AX329572 avverso la sentenza n. 193/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, II sez civile, emessa il 28/10/97 e depositata il 10/02/98 (R.G. 1521/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Donato LIRE 2000 CANCELLERIA CALABRESE;
udito l'Avvocato Franco PROSPERI MANGILI;
udito l'Avvocato Maria LOIACONO ROMAGNOLI;
BE147066 BE145350 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE145343 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso BE145348 per il rigetto del ricorso. BE145347 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE145346 Con atto di citazione notificato in data 10.11.1988 AN DU, affittuario di un fondo in Sambruson di Dolo di proprietà di RO NA e RI e Min- E VARIE DCV chio Italia ved. RO, esponeva che queste con ro- gito 12.11.1987 avevano venduto detto fondo a IO G Francesco, che gli aveva inviato disdetta per la riso- 2 luzione anticipata del contratto di affitto;
aggiungeva 12 MA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che in data 13.2.1987 aveva ricevuto lettera raccoman- Copia studio To Proven lay1. data contenente soltanto il preliminare di vendita del 3000 6 fondo stesso senza alcuna menzione dell'offerta di ac- IL CANCELLIERE quisto a titolo di prelazione ai sensi dell'art. 8 l.n. 590/1965 come mod.; aggiungeva ancora che il prezzo di- chiarato nel preliminare appariva palesemente simulato, in quanto era circa pari al doppio del valore del fon- do. Tanto premesso, conveniva davanti al Tribunale di Venezia le suddette RO e MI ed il IO €0,52 1000 CANCELLERIA per sentir accogliere la propria domanda di riscatto, previa determinazione del prezzo effettivamente pattui- to e pagato per la compravendita. LAY114249 I convenuti si costituivano in giudizio, il IO asserendo che il AN non aveva esercitato il di- ritto di prelazione a seguito della comunicazione delle AY114250 venditrici, per cui il diritto di riscatto non era sor- € 0,52 L.1000 to anche perché il prezzo indicato nel preliminare era CANCELLERIA perfettamente rispondente a quello in concreto pagato dall'acquirente, e le RO riportandosi alle difese AY696756 dell'acquirente. Con sentenza emessa 1'1.2.1994 il Tribunale riget- tava la domanda attorea, osservando in particolare che le venditrici avevano ritualmente comunicato all'affittuario la proposta di vendita e che non era 3 stata provata la differenza tra il prezzo indicato nel preliminare e quello effettivamente pagato dall'acquirente. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza emessa il 28.10.1997, rigettava il gravame del soccombente. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso AN DU. Ha resistito con controricorso IO ZO, mentre le altre intimate non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo profilo di censura il AN, allegan- do l'erronea interpretazione dell'art. 8 comma 4 1.n. 590/1965, si duole che la Corte d'appello abbia ritenu- to che, essendogli stato regolarmente notificato il An preliminare di vendita, fosse decaduto dall'esercizio del diritto di riscatto per non aver esercitato valida- mente il diritto di prelazione. Rileva, viceversa, che non è sufficiente che venga notificato solo il prelimi- nare, ma occorre anche la proposta di alienazione. La censura non può trovare accoglimento. La Corte territoriale veneziana ha osservato essere pacifico che la copia del preliminare di vendita stipu- lato dalla proprietarie RO con il IO, e tra- smessa al AN, conteneva tutte le indicazioni ri- 4 chieste dall'art. 8 1. 590/65 e che essa certamente fu conosciuta dal AN, per cui doveva ritenersi che i venditori consentirono al predetto di esercitare il diritto di prelazione, che indubbiamente gli spettava e che dal medesimo in concreto non venne esercitato. La Corte ha ritenuto cioè sufficiente la trasmis- fly sione del preliminare e tale soluzione, che, ala stre- gua dell'esposta situazione di fatto, può prescindere dalle ulteriori argomentazioni svolte dallo stesso giu- dice, è esatta e va confermata. Questa Corte regolatrice ha difatti affermato che, fronte dell'obbligo della comunicazione della propo- a sta di alienazione accompagnata dal preliminare di ven- dita del fondo stipulato tra il proprietario ed il ter- ZO, è sufficiente la trasmissione del preliminare che contenga tutte le indicazioni previste dalla legge, an- corchè la proposta di alienazione non sia espressamente manifestata al coltivatore, restando essa insita in detto atto (v. sent. n. 7114/1986, n. 4017/1980). La trasmissione della copia del preliminare, nel caso, valeva, dunque, anche quale comunicazione (scrit- ta) di proposta di vendita. Atteso invero- che il legislatore usa il termine "proposta" nel suo significato tecnico-giuridico di progetto di alienazione completo in tutti i suoi estre- 5 mi a sensi degli artt. 1326 e segg. C.C., la semplice trasmissione, da parte del proprietario al coltivatore, di copia del preliminare dal primo stipulato con terzi ben può considerarsi manifestazione concreta e valida della volontà di proporre al titolare del diritto di prelazione la compravendita del fondo alle condizioni di cui al compromesso, con riferimento alla già manife- stata intenzione di vendere il fondo ivi formalmente espressa. Ne deriva -come ritenuto e dichiarato dalla Corte h di merito- che il AN, che non ha esercitato il diritto di prelazione a seguito della notificazione del preliminare, è decaduto dall'esercizio del diritto stesso e di quello connesso di riscatto. Il primo profilo di censura va, pertanto, disatte- restando di conseguenza travolta la questione (og- SO, getto del secondo profilo di censura) che la domanda di riscatto non poteva, secondo la Corte territoriale, es- sere "comunque" accolta, non avendo il retraente, che aveva sempre dedotto la simulazione del prezzo indicato nell'atto di compravendita, offerto il quantum che se- condo il suo assunto avrebbe dovuto effettivamente pa- gare. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono le re- 6 gole della soccombenza e sono liquidate, in favore del controricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 383.500 oltre in L te alle spese, liquidate in L. . ' 6.000.000. Così deciso, il 21.11.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. donate Oriabuse h0oo0 Da IL CANCELLIERE C1 290000 Concetta Ammendola OGGI, 10 APR. 2001. IL COLLABORATO CANCELLERIA (Concetta A mendola) UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 28 MAG. 200 serie ... Registrato in dat 25278. 290.000 versate 9. cl n LA (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia D/ II Responsabile Servizio Atti udiziari 130 (Dr. M. RACCIOFINY 0193 7