Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
In tema di revisione, la regola secondo cui, in caso di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di Appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice, non si applica nel processo penale militare dopo la soppressione delle sezioni distaccate di Corte d'Appello di Verona e Napoli attuata con la legge n. 244 del 2007. (Nella specie la Corte, annullando l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello militare di Roma, ha rinviato il giudizio di revisione ad altra sezione di quest'ultima in composizione diversa rispetto alla soppressa sezione distaccata di Napoli quale giudice della originaria sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2011, n. 24146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24146 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Presidente del 25/02/2011
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 868
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 37462/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14/04/2010 della Corte militare di appello - 1^ sezione di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Dott. GENTILE Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, in data 14 aprile 2010, la Corte militare d'appello di Roma ha dichiarato di ufficio l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza della Corte militare d'appello, sezione distaccata in Napoli, emessa il 18 aprile 2007 (irrevocabile il 22 settembre 2007), che aveva confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Palermo, in data 5 luglio 2005, di condanna di AN AS alla pena di anni uno di reclusione militare e alla sanzione accessoria della rimozione dal grado di maresciallo, con i benefici di legge, per il reato di peculato militare continuato (art. 81 c.p., 1 cpv., e art. 215 c.p.m.p.), "perché, quale Comandante della Stazione Carabinieri di
Acicatena, nell'arco di tempo compreso tra il 22 novembre 1999 e il 22 dicembre 2001, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di denaro appartenente all'Amministrazione militare, si appropriava la somma complessiva di L. 4.586.152, corrispondente all'ammontare delle fatture relative alla fornitura di gas in bombole in realtà mai avvenuta".
A sostegno della decisione la Corte militare d'appello ha addotto che la domanda di revisione era principalmente fondata sul rilievo che SS ER, titolare della ditta fornitrice delle bombole di gas, nel corso di un incontro privato con il AN avvenuto il 2/12/2008 (di cui era stata prodotta la registrazione audio-video), aveva rinnegato il contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso del giudizio, affermando che le fatture emesse si riferivano a forniture realmente effettuate negli anni precedenti e avevano l'unico fine di ripianare pregressi debiti da parte dell'Amministrazione militare.
Ha osservato la Corte territoriale che l'eventuale falsità della testimonianza resa dal SS, tale da dimostrare che la condanna del AN era stata pronunciata in conseguenza di falsità in giudizio a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d), postulava il previo accertamento irrevocabile della pretesa falsa testimonianza, cosicché, allo stato, essa era inammissibile, mentre si imponeva la trasmissione dell'istanza con i suoi allegati, da cui emergeva la notizia di un reato perseguibile d'ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo ai sensi dell'art. 331 c.p.p.. 2. Avverso la predetta ordinanza il AN ricorre per cassazione tramite il difensore, avvocato Salvatore La Rosa del foro di Catania, denunciando vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), poiché la Corte d'appello militare avrebbe preso in considerazione solo uno dei motivi da lui addotti a sostegno della richiesta revisione della sentenza di condanna, totalmente ignorando gli altri, consistenti in documenti successivamente scoperti e, in particolare, nella fattura emessa dall'impresa del SS in data 30 dicembre 2002, attestante l'effettiva fornitura di bombole di gas g.p.l. alla caserma CC di Acicatena, in numero di 54 da 15 kg ciascuna, per l'importo di Euro 837,00, oggetto di consegna dilazionata nel tempo fino al 12 marzo 2005, come da annotazioni sul registro di carico e scarico, non essendo consentito detenere nel medesimo ambiente, senza la preventiva autorizzazione dei vigili del fuoco, più di cinque bombole da 15 kg alla volta. Anche per gli anni successivi era stata seguita la medesima prassi di fatturare in unica soluzione consistenti forniture di gas la cui consegna era dilazionata nel tempo per coprire fabbisogni pluriennali.
3. Il Procuratore generale militare, con memoria del 3 novembre 2010, ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che, all'epoca dell'impugnata ordinanza della Corte militare di appello, si imponeva la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, non essendo ancora decorso il tempo di prescrizione dell'ipotizzabile reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 cod. pen. a carico del SS, e non essendo consentito al giudice della revisione l'accertamento incidentale della denunciata falsità delle pregresse dichiarazioni testimoniali sulla base della nuova documentazione esibita dal condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata da ragione della dichiarata inammissibilità solo con riguardo al caso previsto dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d), in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito" (Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, dep. 15/10/2009, Omar Hassan, Rv. 245189;
conformi: n. 1925 del 1991 Rv. 187247, n. 8237 del 1993 Rv. 196153). Manca, invece, del tutto la motivazione con riguardo all'ulteriore, pur dedotto, caso di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e), costituito dalla scoperta di nuove prove e,
segnatamente, dei documenti contabili esibiti dal condannato (fatture ed estratti dei registri di carico e scarico), i quali dimostrerebbero la prassi invalsa nei rapporti tra il Comandante della Stazione Carabinieri di Acicatena e il commerciante di gas G.P.L., il nominato SS ER, circa la fornitura di un consistente numero di bombole di gas per ogni ordinativo, che, oggetto di un'unica fattura, venivano tuttavia consegnate in tempi scaglionati, nell'arco anche di più anni, per rispettare il divieto di detenzione nei locali della caserma di più di cinque bombole, da 15 kg ciascuna, per volta, come avallato dalla fattura del 30/12/2002 n. 18, avente ad oggetto 54 bombole con la predetta capacità, la cui consegna fu dilazionata nell'arco di oltre due anni dal 15/12/2002, allorché furono scaricate solo 4 bombole, fino al 12 marzo 2005. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione su un presupposto rilevante della richiesta di revisione tale da non giustificarne la declaratoria di ufficio di inammissibilità.
L'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., comma 2, dovrebbe determinare il rinvio del giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di rito. Valgono, infatti, in materia di revisione le medesime cautele previste in caso di procedimenti riguardanti magistrati, a presidio della imparzialità ed indipendenza del giudice della revisione.
Siffatta disciplina, tuttavia, non può trovare applicazione per una serie di mancati interventi di raccordo tra le norme del processo penale militare e quelle del processo penale ordinario. Il meccanismo derivante dal combinato disposto dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 1 disp. att. c.p.p. è modellato sulle caratteristiche strutturali della giurisdizione ordinaria e il tentativo di effettuare un'operazione di ortopedia giuridica, adattando la disciplina della revisione prevista per il processo ordinario al processo militare, risulta ora impedito a seguito del venir meno dell'applicabilità analogica dell'art. 261-bis c.p.m.p., dopo che sono state eliminate, con la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le sezioni distaccate di Corte d'appello di Verona e di Napoli.
Una soluzione idonea, seppure in via residuale, a rispettare la garanzia dell'imparzialità giurisdizionale nel caso in esame, in cui la sentenza della quale si chiede la revisione è stata emessa dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Napoli, all'epoca non ancora eliminata, e l'inammissibilità è stata dichiarata dalla Corte militare d'appello di Roma - 1^ sezione, che comprende anche un'altra sezione, è quella di rinviare il giudizio di revisione alla 2^ sezione della medesima Corte. E, in tali termini, si provvede non senza sottolineare, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., comma 1, la necessità della diversa composizione fisica del collegio investito del nuovo giudizio di revisione rispetto ai componenti della soppressa sezione distaccata, in Napoli, della Corte militare d'appello che emise la sentenza oggetto della richiesta di revisione.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva di cui alla camera di consiglio del 25 febbraio 2011, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte militare d'appello, altra sezione, per il giudizio di revisione. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011