Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito alternativo, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2012, n. 13882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13882 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 19/01/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 138
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 4829/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL GI N. IL 20/04/1969;
2) IO AN N. IL 18/07/1969;
3) IO AL N. IL 25/08/1973;
4) QU CH UÈ EL N. IL 21/04/1975;
avverso la sentenza n. 5464/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per MA SA e il rigetto per gli altri imputati;
Udito il difensore Avv. Spadafora Pierluigi e Lorenzo Contucci come sostituto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2010, ha sostanzialmente confermato le statuizioni sulla responsabilità attenuando soltanto il trattamento sanzionatorio, di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 3 dicembre 2009 con la quale MA SA JO EL, LE IO, ZI AN e ZI LE, erano stati condannati per i delitti di associazione finalizzata al traffico di droga e traffico continuato di cocaina in concorso.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione tutti gli imputati lamentando:
MA SA JO EL, a mezzo del proprio difensore (avvocato Maione), a) una erronea applicazione della legge penale quanto all'affermazione della propria penale responsabilità. ZI LE, sia personalmente.
a) una erronea applicazione della legge penale ed una motivazione illogica in merito all'affermazione della penale responsabilità basata su equivoche intercettazioni telefoniche e sull'erronea lettura delle risultanze processuali;
sia a mezzo dei propri difensori (avvocati Contucci e Albanese);
a) una erronea applicazione della legge penale e una motivazione illogica e contraddittoria quanto all'affermazione della penale responsabilità.
ZI AN, a mezzo del proprio difensore (avvocato Fratello);
a) una motivazione illogica e carente quanto alla ritenuta partecipazione all'associazione dedita alla spaccio della sostanza stupefacente.
ZI AN e LE IO, a mezzo del loro comune difensore (avvocato La Marca);
a) una violazione del diritto di difesa a cagione della mancata concessione dei termini a difesa a seguito di nuova contestazione di reati in udienza nonché l'illegittimità delle contestazioni suppletive a seguito della richiesta di rito abbreviato;
b) un travisamento della prova e una manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità;
c) una falsa applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti infondati.
2. Innanzitutto il ricorso di MA SA JO EL è addirittura inammissibile per assoluta genericità, in quanto non sottopone a specifiche censure l'impugnata sentenza ma afferma soltanto il non corretto uso delle risultanze processuali e l'ingiustificata asserzione della prova dei commessi reati.
3. I ricorsi di ZI LE, sia quello proposto personalmente che quello proposto a mezzo dei propri difensori, sono da rigettare. Quanto al primo esso si appalesa ai limiti dell'inammissibilità, perché in maniera del tutto non corretta censura la ricostruzione dei fatti e la motivazione sia della sentenza impugnata che di quella di prime cure.
Di converso, si osserva, in primis, come non possa chiedersi a questa Corte di legittimità di rileggere l'istruttoria, compiuta dai Giudici del merito, allorquando la motivazione rientri nei canoni della correttezza giuridica e della logicità delle argomentazioni. Inoltre, sui punti controversi la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, del tutto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
ne1 il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e dei canoni normativi di valutazione della prova, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Più in particolare, con riferimento anche al ricorso a firma dei procuratori del ricorrente, si osserva come Dell'impugnata sentenza (v. pagine 4 e 5 della motivazione) si giustifichi correttamente l'affermazione della penale responsabilità basata sulla diretta osservazione dell'attività criminosa da parte della Polizia Giudiziaria nonché sul contenuto di diverse intercettazioni telefoniche da cui far discendere la responsabilità del ZI per la ricezione e lo spaccio della sostanza stupefacente in uno con quella degli altri familiari coimputati.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non si tratta di pochi elementi indiziari bensì di un robusto apparato probatorio, che ha resistito al vaglio dei due gradi del giudizio di merito effettuati nel pieno rispetto della giurisprudenza di questa Corte. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Cass. Sez. 1 15 giugno 2007 n. 24667 e Sez. 4 3 febbraio 2009 n. 19710). Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della responsabilità dell'odierno ricorrente. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
In particolare il Giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto.
4. Il ricorso di ZI AN a firma dell'avvocato Fratello è, a sua volta, molto generico in quanto evidenzia la mancata corretta comprensione della vicenda da parte della Corte territoriale e contesta l'avvenuta affermazione della penale responsabilità sulla base dei meri legami familiari con gli altri coimputati che, al contrario, vengono rafforzati dalle risultanze processuali in base alle quali tale vincolo di sangue è soltanto la base di un'attività delittuosa a livello associativo di spaccio d'ingenti quantità di droga.
5. Quanto al ricorso in favore di ZI AN e LE IO a firma del comune difensore avvocato La Marca si osserva quanto segue per affermarsene l'infondatezza.
In rito, non sussiste affatto la dedotta violazione del diritto di difesa a cagione della mancata concessione dei termini a difesa a seguito della nuova contestazione dei reati in udienza. Come ricavabile dell'impugnata sentenza (v. pagina 3 della motivazione) nonché da quella di prime cure (v. pagina 4 della motivazione) si osserva, in fatto e nei limiti propri del presente giudizio di legittimità, che ZI AN e LE IO nell'udienza preliminare del 3 dicembre 2009 avevano manifestato l'intenzione di aderire al rito abbreviato, peraltro già richiesto dagli altri coimputati, ma che prima della decisione in tal senso del Giudicante il P.M. aveva integrato e modificato l'imputazione. In rito non si vede, pertanto, quale violazione del diritto alla difesa sia evidenziarle, avendo il Giudicante ammesso gli odierni ricorrenti al rito speciale dagli stessi richiesto e dopo la contestazione suppletiva, che non aveva provocato nella loro difesa alcuna richiesta di sorta, ai sensi dell'art. 441 bis c.p.p., comma 1. Si osserva, invero, nella giurisprudenza di questa Corte come, in tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, non possa essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il Giudice non abbia ancora provveduto sul rito, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la norma prevista dall'art. 423 c.p.p., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441 bis c.p.p., comma 1 (v. Cass. Sez. 6 13 febbraio 2009 n. 19825). A ciò si aggiunga che la mancata concessione dei termini a difesa, a seguito del mutamento del rito, neppure possa integrare gli estremi di una nullità assoluta bensì soltanto di una nullità a regime intermedio, deducibile secondo i dettami dell'art. 182 c.p.p., comma 2 (v. Cass. Sez. 1 25 febbraio 2010 n. 11030): il che non è avvenuto nel caso di specie, come ricavabile dal mero esame del verbale dell'udienza preliminare.
Quanto al secondo motivo del ricorso possono ripetersi, per disattenderlo, le considerazioni dianzi esposte nei confronti degli altri ricorrenti quanto alla corretta valutazione, effettuata dai Giudici del merito, delle risultanze probatorie.
Anche in questo caso le doglianze, di mero fatto, non possono determinare una rilettura degli atti processuali nel senso voluto dai ricorrenti stessi.
Rimane, infine, da esaminare l'ultimo motivo relativo alla sussistenza del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Dal complesso delle attività poste in essere a fini probatori l'impugnata sentenza chiaramente fa discendere l'esistenza del necessario vincolo associativo, operante consapevolmente tra gli imputati e ne da conto con logica motivazione (v. pagina 6 della motivazione), che si integra con quanto già esposto a tal fine dal Giudice di prime cure (v. pagine da 28 a 30 della motivazione). D'altra parte, ancora una volta secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza del vincolo associativo criminoso non viene elisa dall'appartenenza degli indagati al medesimo nucleo familiare, potendo l'associazione sussistere anche allorquando i singoli episodi delittuosi risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (v. di recente, Cass. Sez. 6 5 maggio 2009 n. 24460 e Sez. 1 4 marzo 2010 n. 17206). Nella specie, in definitiva e da quanto accertato nei giudizi di merito ed espresso con motivazione del tutto logica, appare evidente la commistione tra l'attività dei fornitori colombiani della ingente quantità di sostanza stupefacente e quella del nucleo familiare ZI - LE, ai fini della successiva messa in commercio di tale sostanza nel territorio dello Stato.
6. Dal rigetto dei ricorsi deriva, in conclusione, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mentre dall'inammissibilità del ricorso MA SA deriva, altresì, la sua condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di LE IO, ZI AN e ZI LE che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di MA SA JO EL, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012