Sentenza 23 giugno 2011
Massime • 1
Ha natura offensiva l'espressione "zappatore", qualora nel contesto in cui sia pronunciata rivesta il significato di incompetente. (Nella specie, la qualifica di lavoratore della terra, nella sua funzione più umile, era estranea all'attività svolta dalla persona offesa alla quale è stata attribuita con l'invito a tacere in quanto evidentemente ritenuta inidonea ad intervenire con le necessarie competenze ('tu statte zitto, cà sì "nu zappatore").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2011, n. 30187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30187 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 23/06/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1706
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 28788/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA PA N. IL 21/04/1935;
avverso la sentenza n. 6/2008 TRIB. SEZ. DIST. di GRAGNANO, del 25/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG m persona del sost. Proc. gen. dott. E. Delehaye, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza di appello, qualificazione come ricorso dell'impugnazione proposta dalla PC e rinvio al GdP per la rideterminazione degli effetti civili;
udito il difensore della PC, avv. Sguanci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, nonché la riqualificazione dell'appello della PC come ricorso, con accoglimento dello stesso e si è riportato alla nota spese depositata in secondo grado. RITENUTO IN FATTO
Decidendo su impugnazione della PC, il Tribunale di Torre Annunziata, giudice di appello, ha riformato, anche agli effetti penali, la sentenza del GdP di Gragnano con la quale AM UA era stato assolto dal delitto di ingiuria ai danni di AB CO, che aveva apostrofato con l'epiteto di "zappatore". Il giudice di appello ha affermato la colpevolezza dell'imputato e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione di legge processuale e carenza dell'apparato motivazionale. Con la prima censura, afferma la inappellabilità della sentenza in quanto relativa a reato punito con sola pena pecuniaria, dal momento che la pena alternativa, originariamente prevista per il delitto ex art. 594 c.p., è da ritenersi inapplicabile nel momento in cui l'ingiuria è stata attribuita alla competenza del GdP. Orbene, poiché per il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, l'art. 38 del medesimo Decreto prevede che il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, nei termini in cui è ammessa la impugnazione da parte del PM, è evidente che, nel caso in esame, a tanto non è legittimata la PC. Ciò appunto, in quanto trattandosi di reato punito con la sola pena pecuniaria, il PM è legittimato al solo ricorso per cassazione:
Al proposito il ricorrente conclude perché il giudice di legittimità dichiari la inammissibilità dell'appello, con condanna della PC alla rifusione delle spese.
Con la seconda censura, il ricorrente afferma che illogicamente il Tribunale, ribaltando il giudizio del GdP, ha ritenuto insultante l'espressione "zappatore". In realtà, sulla base della istruzione dibattimentale condotta in primo grado, è risultato evidente che i presenti non hanno minimamente inteso le parole pronunziate dal AM come manifestazione di disprezzo o di dileggio nei confronti dell'AB;
manca dunque l'elemento soggettivo del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito (sentenza n. 27614/2007, rie. PC in proc. Lista, RV 236539) che, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6 all'art. 576 c.p.p., la PC ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
L'assunto è stato ribadito anche successivamente dalle "sezioni semplici" (es. ASN 200838669-RV 242021), con particolare riferimento al giudizio instaurai" innanzi al GdP con ricorso immediato (ASN 2O1O23726-RV 247509), atteso che la regola generale dettata dall'art.576 c.p.p. è applicabile, in virtù del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.2 anche nel processo davanti al GdP.
A tanto consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto pronunziare con riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, ma solo conoscere - incidenter tantum - della stessa al fine di accertare la responsabilità civile dell'imputato. Si deve pertanto procedere ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata imitatamente agli effetti penali, i quali vanno eliminati. Il ricorso dell'imputato va, a tal punto, esaminato per quel che riguarda le statuizioni civili.
Entro tali limiti, il ricorso merita rigetto, atteso che correttamente il giudice di appello ha ritenuto, contestualizzandola, la natura offensiva dell'espressione "zappatore" indirizzata alla PC. Con motivazione compiuta e congrua, il Tribunale ha chiarito per qual motivo l'attribuzione all'evitabile della "qualifica professionale" di lavoratore della terra, nella sua funzione più umile (qualifica che nulla aveva a che fare con l'effettiva professione della PO) avesse valore ingiurioso, anche perché accompagnato all'invito a tacere, in quanto, evidentemente, ritenuto non in grado di intervenire, con le necessarie competenze, in una discussione già in corso ("tu sfatte zitto, cà sì 'nu zappatore!).
La liquidazione delle spese sostenute dalla PC non puo' che essere fatta in via equitativa, dal momento che il difensore non ha, in questo grado, depositato nota spese. Detta liquidazione si fissa in Euro 400, oltre accessori.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti" penali, che elimina;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro quattrocento, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011