Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente soltanto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota, e sempre che esse siano oggetto di apposita richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7597 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 16104 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
IZ NA, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Alletto di Agrigento, per procura a margine del ricorso e con questo elettivamente domiciliata in Roma, Via Cechov 36, presso De MA Calogero.
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del prefetto p.t.
- intimato -
avverso la sentenza della Pretura di Agrigento n. 112 del 28 gennaio - 3 maggio 1999. Udita, all'udienza del 14 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Agrigento, con sentenza 3 maggio 1999, rigettava l'opposizione di EL ZZ contro l'ordinanza del locale prefetto che le aveva ingiunto di pagare L. 412.500, per violazione di norme del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) e la condannava alle spese di causa.
Con l'opposizione, era stata dedotta l'illegittimità dell'atto impugnato, perché non era stato identificato il soggetto di sesso maschile alla guida del veicolo, al quale andava inviata l'ordinanza, notificata alla proprietaria del mezzo, dopo tre anni dalla presentazione del ricorso al prefetto e senza alcuna indagine di questo per identificare il responsabile.
Il pretore, poiché la solidarietà tra proprietaria e conducente non impone la notifica a entrambi dell'ordinanza, rigettava l'opposizione, ritenendo mero errore materiale la mancata indicazione di una cifra del numero di targa comunque tardivamente eccepita. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso con tre motivi la ZZ e la Prefettura di Agrigento non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 204 C.d.S., perché dalla data del ricorso al prefetto (5 maggio 1995) a quella dell'ordinanza (15 maggio 1998) sono decorsi tre anni in deroga ai termini della norma e l'errata individuazione dal pretore dei fini per cui si è dedotta la tardività del provvedimento prefettizio, a suo avviso eccepita per rilevare le omesse indagini nel triennio sull'identità del trasgressore e non la violazione del termine di legge.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché esattamente il pretore ha rilevato che nell'opposizione si deduce la mera assenza di indagini dal prefetto sull'identità del conducente dell'auto per tre anni e non la violazione del requisito di legittimità temporale dell'art. 204 C.d.S. per cui la questione è nuova e non prospettabile per la prima volta neppure in questa sede.
2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per non aver annullato l'ordinanza prefettizia, che indica un veicolo di cui l'opponente non è la proprietaria, come risulta dai documenti esibiti, per essersi proposta la questione solo in corso di causa e avere il pretore ritenuto mero errore materiale quello della mancanza di una cifra alla targa del veicolo di proprietà della ricorrente, per cui andava dichiarata la nullità dell'ordinanza rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
2.1. Anche questo motivo è da rigettare perché l'opposizione ex art. 23 L. n. 689/81 impugnando il provvedimento sanzionatorio per illegittimità, con richiesta di annullamento o riduzione di pena, come ogni altra impugnativa di atti amministrativi, è soggetta a termini perentori, oltre i quali non possono prospettarsi altri motivi di ricorso.
Esattamente quindi il giudice del merito ha ritenuto nel caso inammissibile il motivo relativo all'incompletezza della targa non dedotto con l'opposizione e ha chiarito comunque, con motivazione immune da vizi logici, che la mancanza di un numero della targa nell'ordinanza è solo un errore materiale, irrilevante per la legittimità dell'atto e non incidente sui diritti di difesa dell'opponente.
3. Si lamenta infine violazione degli artt. 91 c.p.c. e 23 della L. 689/81, per la condanna dell'opponente alle spese in favore del prefetto, pur non essendo esse documentate e indicate con apposita nota, ne' potendosi individuare come esborsi diversi da quelli generali sostenuti dall'Amministrazione, difesa da un suo funzionario e non da un avvocato (Cass. 13 settembre 1997 n. 9365 e 2 marzo 1998 n. 2301).
3.1. Il terzo motivo di ricorso è fondato, non essendo motivata la condanna e la liquidazione delle spese, non richieste ne' documentate dal prefetto.
Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, in quanto il pretore nulla doveva disporre sulle spese in favore della parte vittoriosa che non le aveva chieste ne' documentate, questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. applicabile anche per la violazione di norme processuali (Cass. 12 giugno 1999 n. 5820), cassando il capo della sentenza ad esse relativo senza rinvio. L'accoglimento parziale del ricorso rende equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e, decidendo nel merito, cassa senza rinvio il capo della sentenza relativo alle spese. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001