Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della "par condicio creditorum", essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualità di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.
Commentario • 1
- 1. Compensi dell’amministratore tra distrazione e preferenza: la Corte distingue tra diritto al compenso e bancarotta fraudolenta (Cass. Pen. 36146/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2025
La sentenza n. 36416 del 2023 offre l'occasione per riflettere su un nodo classico del diritto penale fallimentare: il rapporto tra i compensi dell'amministratore e le fattispecie di bancarotta patrimoniale. Il caso è, in apparenza, semplice: un amministratore unico, titolare del 99% delle quote sociali, aveva prelevato somme dalle casse della società senza alcuna delibera assembleare o previsione statutaria che ne fissasse l'ammontare. I giudici di merito vi avevano scorto un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, sottolineando che, in assenza di una determinazione formale del compenso, non vi era un credito liquido ed esigibile. La Cassazione, tuttavia, ribalta la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 02/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 2415
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 51268/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ST EA N. IL 03/04/1953;
avverso la sentenza n. 9668/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. L. Lanucara;
Udito il difensore Avv. R. Bottacchiari.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9-2-2012 la Corte d'Appello di Roma, confermando sul capo a) e parte del capo b) quella in data 16-6-2009 del Gip del tribunale della stessa città (che sotto altro profilo era riformata, con assoluzione dell'imputato dalla bancarotta documentale sub b e conseguente rideterminazione della pena), riconosceva la responsabilità di IA AS RE, quale legale rappresentante e socio unico della CI DATATEL TELECOMUNICAZIONI SR, dichiarata fallita il 27-10-2004, per i reati (capo a) di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (quest'ultima per tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), e, quale amministratore di fatto e poi legale rappresentante nonché socio unico della Servizi Aziendali SE SR, dichiarata fallita il 14-12-2006, di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b).
2. Sotto il profilo della bancarotta patrimoniale CI si addebitano al AM operazioni poste in essere nel 1997, prelievi effettuati dal 2002 al 2004, affitto alla società YP dell'azienda CI, prelievi da conto corrente successivi alla dichiarazione di fallimento.
3. Le operazioni del dicembre 1997 attengono all'acquisto da parte della CI dell'intero capitale sociale della AS SE SR (che il giorno prima aveva revocato il proprio stato di liquidazione mutando la propria denominazione in Servizi Aziendali SE SR) di cui AM era socio per un terzo, al prezzo di un miliardo e seicento milioni di lire mediante stipula di un muto ipotecario con ET per due miliardi di lire garantito da ipoteca sull'immobile della SE, con oneri a carico della CI;
l'imputato aveva acquistato dagli altri soci di SE il residuo capitale sociale al prezzo di circa 400 milioni di lire nonché il 66,7 % del credito dei soci di quella società nei confronti della stessa per un miliardo e novecento milioni, rinunciando poi a parte del credito, rivendendo alla CI la quota acquistata al prezzo di un miliardo e 67 milioni e cedendo alla CI per un miliardo e trecento milioni di lire anche il proprio residuo credito verso la SE. In tal modo la CI aveva sborsato oltre due miliardi e trecento milioni di lire confluiti nella disponibilità del prevenuto. Tra il 2002 e il 2004 AM aveva effettuato prelevamenti superiori a 170mila Euro imputandoli a diminuzione del conto debiti verso soci. Nel dicembre 2003 aveva affittato l'azienda della CI ad una società, YP SR, all'uopo costituita dal figlio e da tre ex dipendenti della CI, senza mai percepire il canone, cedendole il magazzino a prezzo svalutato, peraltro neppure percepito. Dopo il fallimento, infine, AM aveva effettuato prelievi dal conto corrente della fallita per oltre 28mila Euro.
4. La bancarotta documentale CI era ravvisata, nelle sentenze di merito, nella totale inattendibilità della contabilità che, pur formalmente tenuta, occultava la vera situazione economico- patrimoniale soprattutto con riguardo all'esposizione debitoria.
5. In ordine al fallimento SE, si addebita al prevenuto (capo b) la distrazione del patrimonio aziendale per avere, con una serie di operazioni, alienato da ultimo il fabbricato ad uso industriale sito in Selvazzano Dentro al prezzo di Euro 1.470.000 comprensivo di IVA, che, dopo essere stato versato sui conti correnti della società, veniva in gran parte distratto per essere utilizzato quanto a Euro 786mila circa, per estinguere il mutuo già concesso alla CI, soggetto terzo a lui riferibile, mentre l'importo di Euro 370mila circa era oggetto di disposizione tramite assegni o bonifici privi di giustificazione nella documentazione contabile.
6. Ricorre l'imputato avverso tale decisione tramite il difensore deducendo preliminarmente nullità della procura speciale rilasciata al difensore per la richiesta di rito abbreviato durante le indagini preliminari, in quanto anteriore alla formulazione dell'imputazione, e quindi priva della determinazione dell'oggetto e dei fatti cui si riferiva, e difetto di congrua motivazione nella sentenza impugnata in ordine al rigetto di tale questione.
7. Nel merito il ricorrente deduce violazione di legge in relazione a varie norme e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di atti di distrazione patrimoniale.
8. Quanto all'operazione CI - SE, premessa la citazione testuale tanto dei motivi di appello - da valere quali motivi di ricorso - che della motivazione del provvedimento impugnato, secondo una tecnica comune alla formulazione di tutte le doglianze, il ricorrente rileva difetto di congrua motivazione sulle analitiche censure proposte con l'appello evidenziando, a titolo esemplificativo due profili di incongruità motivazionale, l'uno relativo alla distanza temporale di nove anni tra l'operazione e il fallimento, trascurato anche nella prospettiva dell'elemento psicologico del reato, l'altro relativo alla mancata considerazione che l'importo totale dell'operazione di oltre due miliardi e 300 milioni di lire, era comprensivo tanto del prezzo della cessione (L. 1.067.200.000) - unico rilevante nel raffronto con il patrimonio netto della società partecipata - che del credito del socio cedente verso la partecipata (L. 1.306.529.000).
9. Quanto ai prelevamenti a mezzo assegni e carta di credito, il ricorrente, utilizzando la tecnica redazionale di cui sopra, osservava che, poiché detti prelievi rappresentavano rimborsi parziali al socio creditore AM, poteva al più ricorrere, astrattamente, bancarotta preferenziale in base all'indirizzo di questa corte (in particolare Cass. 23730/2006) favorevole a tale qualificazione, mentre quello contrario (Cass. 17616/2008, 23672/2004) era ritenuto riferito a casi particolari, diversi da quello in esame, nel quale anche l'ipotesi della bancarotta preferenziale sarebbe infondata essendo i prelievi diluiti in tre anni ed anteriori all'insorgenza dello stato di insolvenza. 10. Nell'ambito del motivo inerente ai prelievi di cui sopra il ricorrente lamentava anche il mancato esame da parte delle corte della questione proposta in appello relativa alla violazione dell'art. 521 c.p.p., per avere il Gip considerato anche alcune compensazioni di debiti (verso fornitori e fisco) e crediti (verso clienti), rilevate dal curatore, ma non oggetto dell'imputazione. 11. Quanto all'affitto di azienda a YP SR, si osservava che il Gip, contrariamente alla contestazione che individuava la distrazione nella mancata corresponsione del canone alla CI, l'aveva invece ravvisata nella irrisorietà dell'ammontare del canone, rilevandosi, sotto il primo profilo che comunque da una relazione del curatore il canone risultava corrisposto nella misura di Euro 3.545, inferiore a quella pattuita di Euro 10.000 causa il subentro della YP nei contratti di locazione dei due immobili, non avendo peraltro il curatore mai chiesto all'affittuaria il pagamento di canoni non corrisposti. La corte territoriale, dal canto suo, aveva motivato la distrazione con argomenti inidonei a superare le doglianze proposte con l'appello dal momento che, senza dare atto che vi fosse prova del mancato versamento dei canoni di affitto, l'aveva ancorata al fatto che la società affittuaria fosse stata costituita solo due settimane prima e la compagine sociale rappresentata dal figlio del AM e da alcuni ex dipendenti della CI, nonché alla circostanza che le due società fossero una cosa sola avendo l'imputato svuotato la CI a favore dell'altra mediante una serie di compensazioni non veritiere.
12. In ordine alla distrazione rappresentata dalla sottovalutazione del valore del magazzino e comunque dalla mancata corresponsione del corrispettivo pattuito, falsamente riportato in contabilità come compensato, il ricorrente, sempre ribadendo i motivi di appello, osservava come, sotto il primo profilo, tale prezzo fosse pari al 55% non del prezzo di acquisto delle merci (come erroneamente indicato dal curatore), ma del prezzo praticato da CI ai propri clienti (come da contratto di affitto), sotto il secondo come il corrispettivo fosse stato compensato con debito per TFR di fatto pagato non avendo la procedura mai lamentato il mancato pagamento delle scorte ne' del TFR per il quale i dipendenti non si erano insinuati al passivo. Mentre la corte non aveva motivato su tali doglianze avendo motivato solo sull'affitto di azienda.
13.Quanto alla bancarotta postfallimentare, il ricorrente osservava che si trattava del pagamento di debiti sociali, inopponibile alla procedura e quindi rilevante solo sul piano civilistico, che non aveva determinato depauperamento dell'asse concorsuale in quanto ad essi aveva fatto seguito una riduzione delle passività. 14.Censure di violazione di legge e vizio di motivazione investono anche la bancarotta fraudolenta documentale della CI sul rilievo che il curatore aveva potuto ricostruire tutti i movimenti, salvo il ricorso di prassi ad acquisizioni presso uffici finanziari, e che la mancata consegna riguardava esclusivamente i mastrini e le scritture ausiliarie di magazzino, di rilevanza assai relativa, senza che la sentenza avesse indicato quali impedimenti erano derivati dalla loro mancata consegna. Mentre il richiamo all'inattendibilità delle scritture contabili esulava completamente dal capo d'imputazione con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p.. 15. In ordine alla bancarotta patrimoniale relativa alla SE, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto vari profili. In primo luogo quello dell'attribuzione al AM della qualifica di amministratore di fatto della SE prima del 1999, quando sull'immobile della società era stata iscritta ipoteca a favore del mutuo concesso alla CI, confondendo la qualità di socio unico, quale in effetti era l'imputato, con quella di chi gestisce in modo non episodico ne' occasionale la società e trascurando i vantaggi derivati alla SE dal perfezionamento di un negozio giuridico complesso. In secondo luogo quello dei prelievi effettuati sul prezzo di vendita dell'immobile, dei quali il pagamento del mutuo contratto da CI rappresentava il pagamento di un debito proprio della SE derivante dalla garanzia ipotecaria prestata con insorgenza di un credito di rivalsa verso il debitore principale, mentre i prelievi a mezzo assegni o bonifici, pari alla somma, minore di quella contestata, di Euro 135mila rappresentavano, come evidenziato dal curatore fallimentare di SE, il rimborso all'imputato di finanziamenti di questi alla CI effettuato dalla SE mediante accollo o delegazione di pagamento (artt. 1273 e 1269 c.c.), il che la sentenza impugnata aveva escluso con una petizione di principio, affermando che l'operazione costituiva l'ennesima dimostrazione della gestione unica delle due società da parte dell'imputato trascurando le garanzie dei creditori delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di nullità della procura speciale prospettata preliminarmente nel ricorso è priva di serio fondamento. È infatti pienamente condivisibile la motivazione con cui la corte territoriale è pervenuta al rigetto della questione osservando che la procura era valida in quanto specificamente riferita al presente procedimento.
2. L'esattezza di tale conclusione, che individua l'oggetto della procura nella richiesta di rito abbreviato e il fatto cui essa si riferisce nel presente procedimento, è confermata sia dalla norma di cui all'art. 37 disp. att. c.p.p., (che consente il rilascio in via preventiva della procura speciale "per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce"), sia dall'interpretazione giurisprudenziale di questa corte secondo la quale, da un lato, l'oggetto della procura si intende determinato anche quando con essa si conferiscano i poteri inerenti a tutto il corso di una procedura, sempre che siano osservate le prescrizioni per la necessaria determinazione dell'oggetto e dei fatti cui il mandato si riferisce (Cass. 9818/1992, in tema di procura speciale al patteggiamento, citata nello stesso gravame), dall'altro il conferimento della procura speciale prevista dall'art. 438 c.p.p., comma 3, non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale senza che vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo, così sottintendendo che il conferimento di essa è possibile in qualunque fase procedimentale (Cass. 3290/2005, citata in sentenza, relativa a fattispecie di procura a richiedere il rito abbreviato contenuta in una lettera).
3. Del resto, ad ulteriore conferma dell'esattezza dell'interpretazione contraria a quella sostenuta nel ricorso, va richiamata anche quella che riconosce al difensore dell'imputato, munito di procura speciale per la richiesta di "riti alternativi" non meglio specificati, il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato cosiddetto "condizionato" (Cass. 44469/2009). Orientamento che nel suo complesso fa giustizia della restrittiva interpretazione del ricorrente intesa a limitare ingiustificatamente la validità della procura alla fase procedimentale successiva alla formulazione del capo d'imputazione.
4. Quanto alle doglianze di merito, il ricorso è infondato salvo che per il profilo più oltre esaminato.
5. La configurazione come distrattiva dell'operazione CI - SE è esente dalle censure del ricorrente se si considera che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, come pure il parallelo reato di bancarotta impropria patrimoniale, è reato di pericolo che non richiede, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori (Cass. 1163/2012), il cui dolo consiste nella consapevolezza e volontà
della distrazione, non rilevando, quindi, ne' l'eventuale distanza temporale tra l'atto distrattivo e la pronuncia di fallimento, la cui datazione è tra l'altro influenzata dalle più varie evenienze, ne' l'eventuale inconsapevolezza da parte dell'agente, al momento della consumazione, dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Cass. 44933/2011).
6. Nè ha maggior pregio la censura relativa alla mancata considerazione che l'importo totale dell'operazione, di oltre due miliardi e 300 milioni di lire, era comprensivo tanto del prezzo della cessione - unico rilevante nel raffronto con il patrimonio netto della società partecipata - quanto del credito del socio cedente verso la partecipata (lire 1.306.529.000), se solo si tiene conto che, come evidenziato dai giudici di merito, AM, dopo aver corrisposto per l'acquisto delle quote di SE di proprietà dei familiari la somma di L. 400.200.000, aveva ricavato dalla cessione delle stesse alla CI, effettuata lo stesso giorno, quella, ingiustificatamente ben superiore, di L. 1.067.200.000, così tra l'altro determinando anche, come rilevato dal curatore, un aggravio della situazione economico-patrimoniale delle due società, in particolare, quanto alla CI, anche per gli interessi passivi, dal 1998 al 2002, del mutuo contratto al fine di sostenere il costo dell'operazione.
7. Le doglianze relative al carattere distrattivo dell'affitto di azienda sono del pari infondate sia per quanto attiene al pagamento del canone da parte di YP sia per quanto riguarda la sottovalutazione del magazzino ceduto alla predetta società dalla CI. Benché la sentenza di secondo grado abbia dato particolare rilievo al dato dell'irrisorietà del canone di affitto concordato tra le due società - peraltro assai sospetto vista la creazione ad hoc della YP solo due settimane prima della stipula del contratto, con sede presso i locali CI, e la composizione della sua compagine sociale, della quale facevano parte il figlio dell'imputato, all'epoca studente, e alcuni ex dipendenti della stessa CI-, tuttavia la corte milanese, nel fare richiamo alla decisione di primo grado, la cui motivazione integra quella di appello in caso di conformità delle due pronunce, non ha mancato di ricordare anche che i canoni di affitto, secondo quanto contestato nell'editto accusatorio, non risultavano neppure corrisposti alla stregua di tre elementi logici di indubbia rilevanza evidenziati dal giudice di primo grado, e cioè: la denuncia di due ex dipendenti CI circa il passaggio dei beni di CI a YP;
la sorte dei due contratti di locazione degli immobili, uno risolto consensualmente, l'altro oggetto di sfratto per morosità (il che sottintendeva che, se YP non aveva corrisposto il canore di locazione ai terzi proprietari, a maggior ragione non aveva pagato quello di affitto alla CI, totalmente in mano al AM, padre di uno dei soci YP); la compensazione di parte del canone di affitto, depurata dal canone di locazione, con l'inesistente credito YP per accollo del TFR, essendo tale accollo contrattualmente previsto.
8. Conclusioni nient'affatto scalfite dall'osservazione inutilmente reiterata, perché già esaminata e rigettata con congrua motivazione dalla corte territoriale, che da una relazione del curatore il canone risulterebbe regolarmente corrisposto nella misura di Euro 3.545, pari a quella pattuita di Euro 10.000 depurata dai canoni di locazione degli immobili. pagati da YP, subentrata nei relativi contratti, direttamente ai proprietari. Punto sul quale la corte milanese ha osservato che la relazione del curatore si riferiva invece al canone di affitto pagato da YP alla procedura fallimentare, non a quello precedentemente di spettanza di CI. Mentre assertivo, e comunque irrilevante, è il rilievo del ricorrente circa il fatto che il curatore non avrebbe chiesto all'affittuaria il pagamento di pregressi canoni non corrisposti.
9. Quanto alla sottovalutazione del magazzino ceduto a YP e al mancato pagamento del relativo prezzo pattuito, le censure proposte dal ricorrente sono infondate in primo luogo sotto il profilo della non congruità del prezzo, ritenuta nella sentenza di primo grado, cui quella di secondo si è richiamata, sulla base di numerosi elementi (identità sostanziale tra CI e YP;
stima del magazzino effettuata in sede fallimentare) diversi da quello della valutazione in misura pari al 55% del prezzo di acquisto delle merci (a fronte dell'imputazione in tal senso, i giudici di merito hanno correttamente dato atto che invece si trattava, come evidenziato dal ricorrente, del 55% del prezzo praticato da CI ai propri clienti, come previsto nel contratto). Mentre, quanto al mancato pagamento delle scorte - fatto figurare in contabilità come compensato con il TFR -, la tesi che la compensazione fosse reale non avendo la procedura mai lamentato il mancato pagamento ne' delle scorte ne' del TFR, per il quale i dipendenti non si erano insinuati al passivo, è priva di fondamento basandosi su elementi assertivi ed irrilevanti. 10. Del pari assertivo l'argomento in fatto su cui fa leva la censura che investe la bancarotta postfallimentare CI, e cioè che i prelievi dal conto corrente della società successivi al fallimento sarebbero stati utilizzati per il pagamento di debiti sociali con conseguente riduzione delle passività sociali senza depauperamento dell'asse concorsuale.
11. Invano il ricorrente censura poi la sentenza di violazione di legge e vizio di motivazione anche in punto di bancarotta fraudolenta documentale in ordine al fallimento CI effettuando un'operazione di atomizzazione e di critica frammentata dei numerosi e convergenti elementi, in sinergia tra loro, evidenziati dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
12.Tali elementi sono rappresentati dalla consegna/acquisizione in più riprese delle scritture contabili, a fronte di comportamento dilatorio del AM e della loro dispersione in più luoghi;
dalla mancanza dei mastrini e delle scritture ausiliarie;
dalla necessità per il curatore di ricorrere a fonti esterne per la ricostruzione del movimento degli affari;
dall'inattendibilità della contabilità (tramite registrazioni di vendite per rilevanti importi verso soggetti esteri, create ad arte al solo scopo di compensare quelle attività con consistenti passività in modo da azzerare contabilmente queste ultime ed evitare che figurassero in bilancio) finalizzata all'occultamento della vera situazione economico- patrimoniale soprattutto con riguardo all'esposizione debitoria. Non solo dunque le conclusioni dei giudici di merito sono esenti dal vizio di motivazione, ma neppure ha ragion d'essere la censura di violazione dell'art. 521 c.p.p., per l'ovvio rilievo che anche l'inattendibilità delle scritture preclude la ricostruzione del movimento degli affari e non esula quindi dal capo d'imputazione. 13.11 ricorso è invece fondato per quanto attiene alla contestazione dei prelevamenti a mezzo assegni e carta di credito negli anni 2002- 2004 (punto 6 del capo a). Le sentenze di primo e secondo grado si sono limitate sul punto a rifarsi, pur dando atto anche di un orientamento contrario, alla giurisprudenza di questa corte che ritiene integrata la bancarotta fraudolenta patrimoniale anche laddove l'amministratore si ripaghi di propri crediti da finanziamento alla società, non potendo scindersi la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo della fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (Cass. 23672/2004, 17616/2008). 14. Allo stato risulta peraltro prevalente l'orientamento, che il collegio ritiene maggiormente condivisibile, secondo cui l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale grazie alla presenza dell'elemento caratterizzante di tale tipo di bancarotta rispetto alla fraudolenta patrimoniale, rappresentato dalla alterazione della par condicio creditorum, essendo irrilevante, al fine della qualificazione giuridica del fatto - dal momento che la norma incriminatrice prescinde dalla relazione dell'autore con l'organismo societario-, la specifica qualità dell'agente di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione a fronte di una possibile maggior gravità, per tale ragione, del reato (Cass. 23730/2006, 39043/2007, 14908/2008, 1793/2011, 13318/2013). 15. Poiché la bancarotta preferenziale esige, da un lato, che le restituzioni riguardino crediti per finanziamenti concessi dai soci alla società liquidi ed esigibili, dall'altro che esse siano effettuate in periodo di insolvenza, e comunque che i pagamenti abbiano lo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri, aspetti non approfonditi dai giudici di merito che non hanno accertato se la causale dei prelievi operati dal AM a mezzo assegni e uso di carta di credito fosse rappresentata dal rimborso di crediti aventi la caratteristiche di cui sopra, effettuato in periodo di insolvenza e animato dall'elemento psicologico precisato, la sentenza merita annullamento con rinvio ad altra sezione del giudice a quo per nuovo esame sul punto. Spese di parte civile al rescissorio.
16. Manifestamente priva di fondamento è invece la censura, prospettata nell'ambito del motivo inerente ai prelievi di cui sopra, di mancato esame da parte delle corte territoriale della questione proposta in appello relativa alla violazione dell'art. 521 c.p.p., per avere il Gip considerato anche alcune compensazioni di debiti (verso fornitori e fisco) e crediti (verso clienti), rilevate dal curatore, ma non oggetto dell'imputazione. Per quanto in effetti il Gip abbia evidenziato tali compensazioni, ciò è stato fatto ad abundantiam, senza effetti sulla decisione.
17.In ordine alla bancarotta impropria patrimoniale relativa al fallimento SE, il ricorso è infondato per due ordini di considerazioni.
18. In primo luogo il tentativo di giustificare il pagamento del mutuo contratto dalla CI con parte dei proventi della vendita dell'immobile della SE invocando la qualifica di terzo datore d'ipoteca della SE -per questo tenuta a garantire l'adempimento del mutuo e titolare, una volta effettuato il pagamento, di credito di rivalsa verso il debitore principale CI-, trascura in toto di considerare il complesso dell'operazione che aveva avuto inizio con la prestazione dell'ipoteca da parte di SE in favore del terzo CI senza alcuna contropartita e che era culminata per l'appunto nel pagamento del debito del terzo grazie proprio alla gratuita prestazione di tale garanzia, con la conseguenza che il mutuo contratto dalla CI aveva finito per gravare sulla SE che non ne aveva tratto alcun beneficio. 19. Nè vale ricordare che all'epoca dell'operazione CI - SE AM non era amministratore della seconda società ma solo unico socio. Nella specie infatti è addirittura pleonastica, ai fini dell'accertamento della sua qualifica di amministratore di fatto, la verifica di singoli e specifici elementi sintomatici di gestione o cogestione della società (risultanti dall'organico inserimento, con funzioni gerarchiche e direttive, nei momenti rilevanti dell'organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi della società), avendo i giudici di merito fornito ampia e ragionata motivazione in fatto, anche sulla base delle modalità dell'operazione in esame, come di altre, del ruolo dell'imputato di dominus di entrambe le società, da lui gestite ed usate come cosa propria in spregio degli interessi dei creditori. 20. In secondo luogo il richiamo del ricorrente agli istituti della delegazione e dell'accollo per giustificare il pagamento con parte del prezzo di vendita dell'immobile della SE di crediti del AM verso la CI, per quanto teoricamente plausibile, risulta in concreto meramente assertivo in mancanza di qualunque prova non solo che i consistenti prelievi a mezzo assegni o bonifici effettuati dal prevenuto dai conti SE avessero quale causale il rimborso di suoi crediti verso la CI, ma anche che la CI avesse delegato la SE ad eseguirne il pagamento o che la CI e la SE avessero convenuto che quest'ultima assumesse il debito della prima verso l'imputato.
21. Segue il parziale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai prelievi a mezzo assegni e pagamenti a mezzo carta di credito eseguiti tra il 2002 e il 2004 di cui al capo a) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014