Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 5186
CASS
Sentenza 2 ottobre 2013

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In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della "par condicio creditorum", essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualità di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.

Commentario1

  • 1Compensi dell’amministratore tra distrazione e preferenza: la Corte distingue tra diritto al compenso e bancarotta fraudolenta (Cass. Pen. 36146/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2025

    La sentenza n. 36416 del 2023 offre l'occasione per riflettere su un nodo classico del diritto penale fallimentare: il rapporto tra i compensi dell'amministratore e le fattispecie di bancarotta patrimoniale. Il caso è, in apparenza, semplice: un amministratore unico, titolare del 99% delle quote sociali, aveva prelevato somme dalle casse della società senza alcuna delibera assembleare o previsione statutaria che ne fissasse l'ammontare. I giudici di merito vi avevano scorto un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, sottolineando che, in assenza di una determinazione formale del compenso, non vi era un credito liquido ed esigibile. La Cassazione, tuttavia, ribalta la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 5186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5186
Data del deposito : 2 ottobre 2013

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