Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2006, n. 23730
CASS
Sentenza 18 maggio 2006

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Massime2

In tema di reati societari, a seguito della sostituzione dell'art. 2630 cod. civ. per effetto del D.Lgs. n. 61 del 2002, non costituisce illecito penale l'operazione, inquadrabile nel più ampio schema del c.d. "leveraged by out", con la quale, di una società operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell'attività posta in essere. (In motivazione la Corte ha specificato che la condotta descritta potrebbe integrare il diverso reato ex art. 223 comma secondo n. 2 L. fall. , quale "operazione dolosa", ove si dia prova che il "leveraged by out" attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale).

L'amministratore che si ripaga dei suoi crediti verso la società fallita non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma di bancarotta preferenziale. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'elemento caratterizzante la bancarotta preferenziale rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione è dato dalla alterazione, nel primo caso, della "par condicio" dei creditori, essendo del tutto irrilevante la specifica qualità dell'agente come amministratore della società).

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  • 1I confini tra elusione ed evasione fiscale nella recente giurisprudenza penale di legittimità di Vito Di Nicola
    Vito Di Nicola · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2006, n. 23730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23730
Data del deposito : 18 maggio 2006

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