Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
04521/0 1 j REPUBBL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE A CPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 20353/98 Cron.9728 Dott. Alfredo - Rel. Consigliere MENSITIERI Rep. 1552 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/11/00 - Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO CORSO ORBASSANO 207, VIA GORIZIA 127/129,Via Origliano 40/42/44, in persona dell'Amm.re p.t. Richi nora studio MAZZONE Domenico, elettivamente domiciliato in ROMA, LE 24 ORE dal Big 3000 VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato per Girl L. 28 MAR. 2001 NI IO, che lo difende unitamente agli avvocati BRUYERE GABRIELE, SCOZIA FRANCESCO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente contro 00664143 OV EP, elettivamente domiciliato in ROMA, 2000 VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato 1811 -1- LUCIANO AM, per proc. speciale notarile IT Bruno in Torino 6/13/00 n. dep.28979, che lo dal Sig. NI difende unitamente all'avvocato LAURA RONCA, giusta 3000 3 LUG. 2001 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 414/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/04/98; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato MENGHIN Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato AM LU, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. €0,52 L-1000 CANCELLERIA HY122325 -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UFFICIO COPIE EP Richiesta copia legale atto notificato il 2.3.92 Con dal Sig. AM per diritti L2000-3 OV proponeva opposizione avverso il decreto in data 3.1.92 con il quale il Presidente del il IL CANCELLIERE Tribunale di Torino gli aveva ingiunto il Condominio di Corso pagamento, in favore del Orbassano 207, via Gorizia 127 د 129 e via Ogliaro ب ع L.9.068.390, oltre 40 42 44, della somma di interessi e spese legali, per spese condominiali non pagate relative agli anni dal 1989 al 1991/92, deliberate, unitamente ai relativiapprovate e piani di riparto, dall'assemblea condominiale con decisioni in data 8.2.90, 29.3.90 e 20.9.90. Chiedeva l'opponente che il Tribunale adito accertasse la mancanza dei requisiti di legge per la concessione del decreto, e nel merito, ed in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la nullità delle tre delibere assembleari sulle quali si CANCELLERIA basava la richiesta del Condominio. M Osservava il OV: CC-che era stato violato l'art. 63 disp. att. essendo stato prodotto soltanto il piano di riparto concernente il preventivo di spese per il 1990 e non anche gli altri piani riferibili agli altri relazionein esercizi ai quali era stato richiesto il decreto DE346230 3 ingiuntivo opposto;
-che le tre delibere erano nulle non essendo stato convocato né esso opponente, né tutti condomini (di tale convocazione il Condominio non aveva infatti fornito la prova). Costituitosi, il Condominio, previa produzione dei piani di riparto riferiti alle spese oggetto di causa, instava per il rigetto dell'opposizione e in subordine per la condanna di controparte al pagamento della somma di L.
9.068.390. M In esito all'istruttoria il Tribunale, con sentenza 12.5 -9.9.95, rigettava l'opposizione e A condannava il OV al pagamento delle spese processuali. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello di Torino, con sentenza 13.3-16.4.98, in accoglimento dell'impugnazione, dichiarava la nullità delle delibere 8.2/29.3 e 20.9.90, revocava il decreto ingiuntivo rigettava la riconvenzionale del Condominio, che condannava alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio sulla base di due motivi. Resiste con controricorso EP OV. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in 3 e 5 cpc, erratariferimento all'art. 360 n.ri e falsa applicazione degli artt. 1136 e 2697 cc, 112 e 345 cpc. Osserva il ricorrente che, nonostante il OV avesse soltanto nella comparsa conclusionale di secondo grado, e quindi tardivamente, rilevato che era onere di esso Condominio provare anche la ricezione dell'avviso di convocazione da parte dei singoli condomini, non ritenendo sufficiente la fornita prova dell'invio di tale avviso, la Corte del merito aveva basato le : proprie statuizioni Su tale "thema decidendum" mai prima trattato dalle parti e dalla sentenza di primo grado affermando, in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità, che, per la regolarità della convocazione, non fosse sufficiente provare la spedizione di lettere raccomandate, ma la ricezione degli avvisi da parte dei condomini non partecipanti alle assemblee. Le doglianze non possono essere accolte. preliminarmente escludersi che la Corte Deve piemontese abbia violato i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc) e del divieto dello “ius novorum” in 5 appello (art. 345 cpc) giacché, costituendo oggetto la nullità delle assemblee del contendere 8.2.-29.3 20.9.90 e, condominiali conseguentemente, delle delibere in esse adottate, per mancata convocazione di tutti i condomini ed in particolare di tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari, non può di certo sostenersi che il giudice del gravame di merito abbia travalicato il "thema decidendum" se ha risolto la prospettata contrario questione, in senso all'assunto che il ricorrente,dell'attuale affermando Condominio, pur avendo provato la spedizione delle "raccomandate" di convocazione, non aveva provato, ai fini della regolarità della convocazione medesima, la ricezione degli avvisi da parte dei condomini non partecipanti all'assemblea, argomentazione questa cui il OV aveva fatto tardivo richiamo soltanto nella comparsa conclusionale di secondo grado. Ciò posto, vero è che, per giurisprudenza consolidata di legittimità la disposizione di cui all'art. 1136 CC, che non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di convocazione, deve ritenersi osservata quando risulti provato, anche a mezzo di presunzioni, che 6 i condomini abbiano avuto in qualche modo notizia della convocazione medesima (v. Cass. m. 2148/87, 2450/94, n. 111254/97) n. 12119/92, n. e che, secondoilriferito ai fini della insegnamento, convocazioni, la prova della delleregolarità effettiva spedizione dei relativi avvisi, derivante dalla esibita distinta delle raccomandate, ben può essere integrata dalla presunzione, in base all'"id quod plerumque accidit", che le raccomandate consegnate alla posta arrivino a destinazione e dal successivo comportamento dei destinatari (v. le citate Cass. n. 2148/87 e n. 11254/97). Senonché, nella fattispecie che ne occupa, poiché la Corte torinese, pur avendo dato atto che la spedizione ai condomini, а mezzo posta, degli convocazione risultava da una copiaavvisi di fotostatica delle "distinte" prodotte dal Condominio, ha ritenuto la prova della "spedizione" non sufficiente ai fini della dimostrazione della regolarità delle convocazioni, se non accompagnata dalla ulteriore prova della effettiva ricezione di tali avvisi da parte dei condomini non partecipanti alle assemblee, non facendo ricorso, pertanto, alla prova presuntiva nei termini sopra richiamati, di tale mancato ricorso non può di certo dolersi il 7 Condominio posto che, in tema di presunzioni, il ricorso stesso ad esse riservato all'insindacabile apprezzamento discrezionale del giudice del merito (v. anche Cass. n. 6813/2000, in motivazione). Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, errata e applicazione dell'art. 112 stesso codice, falsa nonché degli artt. 1137 e 1988 cc. Lamenta il ricorrente che la Corte piemontese, erroneamente facendo dipendere l'inaccoglibilità della domanda subordinata di pagamento delle spese A dall'illegittimo condominiali annullamento delle 20.9.90, non aveva tenuto delibere 8.2 - 29.3 e conto della circostanza che il OV non aveva impugnato le delibere 21.2.91 e 22.7.91 e relativi riparti, i quali, riportando esattamente le cifre in passivo degli anni precedenti, erano di per sé sufficienti a provare il credito di ESSO Condominio, tanto più che il condominio, non solo non aveva contestato il "quantuma" del decreto, ma con le precisazioni contenute nella conclusionale del 28.4.95, aveva riconosciuto apertamente il proprio debito nella somma ingiunta, dispensando controparte ex art. 1988 CC, in virtù della 0 0 dichiarazione ricognitiva ivi enunciata, dalla prova dell'ammontare del credito. Le censure non hanno pregio. Correttamente il giudice d'appello ha fatto discendere dalla ritenuta nullità delle tre delibere su cui si era basata la concessione del decreto ingiuntivo l'accoglimento delle domande di merito proposte dal OV con l'atto di opposizione al decreto medesimo e la conseguente revoca di quest'ultimo in quanto illegittimo. Ed altrettanto correttamente quel giudice ha statuito l'inaccoglibilità della domanda subordinata avanzata dal Condominio di condanna dell'attuale resistente a pagare comunque le spese condominiali di cui al decreto ingiuntivo, atteso che tale domanda, per essere accolta, presupponeva la validità, nel caso concreto inesistente, delle delibere assembleari che tali spese avevano approvato. Del tutto inconferente, pertanto, è il richiamo del ricorrente alle successive delibere del 21.2 e del 22.7.91 ed ai riparti di spese in essi contenuti, nonché ad una pretesa dichiarazione ricognitiva del debito ex art. 1988 CC asseritamente effettuata dal OV, questioni 9 queste, oltretutto, per la prima volta e quindi inammissibilmente, enunciate in questa sede di legittimità non essendo state oggetto di trattazione nelle pregresse fasi di merito. Alla stregua delle svolte argomentazioni il x u proposto ricorso va respinto nella sua integralità, A mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. U trudat Roma 9 novembre 2000. Spadom Merifien terme Alfred 60000 IL CANCELLERE C1 Francesc 1 310000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 MAR 2001 IL CAN A UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Regists 2 GIU 200 4 al n.23712 1. versate 5. 310.000 trecentodio .gallo p. Dirige (Dott.ssa Ma a DI FILIPPO Respons e fizic Atti Cludizied (Ur. BACCICHINA