Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 1
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod.pen. non è limitato soltanto alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estende anche alle informazioni per le quali la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata nei confronti di soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie relativa alla consegna al proprio genitore, da parte di una dipendente comunale addetta all'ufficio protocollo, della fotocopia di una relazione di servizio inviata dal N.A.S. dei Carabinieri al Sindaco, nella quale si sollecitava l'adozione di provvedimenti nei confronti del titolare di un esercizio commerciale con cui il destinatario della divulgazione aveva in corso da diversi anni controversie civili relative a rapporti di vicinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2007, n. 30148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30148 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/04/2007
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 00661
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 040789/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVEZZANO;
nei confronti di:
1) ZA AN N. IL 02/11/1961;
2) ZA ON N. IL 06/11/1933;
avverso SENTENZA del 29/04/2004 TRIBUNALE di AVEZZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla corte di appello dell'Aquila;
Udito, per la parte civile l'Avv. MARGUTTI Ferdinando;
Udito i difensore Avv.to MAZZA Giovanna.
RITENUTO IN FATTO
Che:
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Avezzano ha assolto ON ZA e ZA LF dai delitti loro rispettivamente ascritti di rivelazione dei segreti d'ufficio e diffamazione, perché il fatto non sussiste;
che, quanto ad ON ZA, imputata di entrambi i delitti, il Tribunale ha rilevato univoci elementi per i quali non era in discussione l'attribuzione a lei della condotta di rivelazione dei segreti d'ufficio, mediante la fotocopia di una relazione di servizio 5 dicembre 2000 del Comandante dei N.A.S. di Pescara inviata al Sindaco di Tagliacozzo con la quale si sollecitavano provvedimenti nei confronti di AE TI, titolare di un forno adiacente l'abitazione dei ZA, anche di chiusura dell'esercizio commerciale per l'eliminazione delle carenze igienico - sanitarie riscontrate;
che ON ZA, in servizio presso l'ufficio protocollo del Comune, aveva fotocopiato tale relazione e consegnata al padre LF ZA, il quale da diversi anni aveva in corso controversie civili con AE TI relative a rapporti di vicinato;
che LF ZA, in concorso con la figlia, utilizzava indebitamente poi tale relazione per presentare un esposto nei confronti di AE TI alla Camera di Commercio dell'Aquila, in tal modo offendo a reputazione di TI;
che, ad avviso del Tribunale, non era configurabile il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, in quanto, nonostante il dovere dei pubblici dipendenti di non trasmettere a chi non ne abbia il diritto informazioni riguardanti provvedimenti o operazioni amministrative in corso, LF ZA, i ragione delle controversie in sede civile e amministrativa con TI, aveva diritto ad accedere, con le modalità previste dalla L. n. 241 del 1990, al contenuto della relazione del NAS, strumentale alla tutela delle proprie posizioni;
che, rileva il Tribunale, la violazione del dovere di segretezza non può riguardare la divulgazione di documenti in favore di coloro ai quali i documenti de quibus siano accessibili e abbiano di ritto ad averne conoscenza;
che il giudice di primo grado ritiene non integrato il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio, per il quale è richiesto un pericolo effettivo correlato alla divulgazione dell'informazione riservata, e, per ragioni connesse all'esercizio del diritto di fare valere pretese volte a ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi, non configurabile il delitto di diffamazione, rispetto al quale peraltro non avrebbero avuto rilievo le modalità attraverso le quali ON ZA e LF ZA si sono procurati il documento divulgato con l'esposto;
che il Procuratore della Repubblica deduce la violazione di legge in relazione alla non corretta applicazione della norma incriminatrice, in quanto il giudice di primo grado avrebbe costruito un dovere di segretezza "relativo", attraverso un principio tratto parzialmente da una decisione della Corte di legittimità, nel senso che sia valido per i dipendente pubblico solo nei confronti di soggetti non astrattamente riconducigli nel novero dei portatori di un interesse all'accesso, interesse liberamente e autonomamente valutabile dallo stesso soggetto agente per liberarsi dal dovere di segretezza giuridicamente imposto, senza tenere conto, come è accaduto nella fattispecie concreta, della conoscenza de documento de quo da parte dell'autorità amministrativa al quale era diretto e della circostanza che il soggetto interessato ad avere una copia del documento fosse il padre di ON ZA;
che altrettanto illegittima è stata l'assoluzione dal delitto di diffamazione, in quanto l'illecita disponibilità del documento - indirizzato ad altra e diversa autorità - poi utilizzato per portare a conoscenza di circostanze in esso contenute a un organo estraneo al vicenda amministrativa e, in ogni caso, non destinatario delle richieste specifiche formulate dal NAS, senza dubbio costituiva elementi per la configurazione della diffamazione di TI AE;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ha come fondamento giuridico il dovere del pubblico dipendente di non divulgare notizie delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche sino a quando la loro diffusione non sia legittimamente ammessa e non soltanto le notizie sottratte in ogni tempo e nei confronti di chiunque alla divulgazione;
che questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art.15, come sostituito dal L. 8 giugno 1990, n. 241, art. 28, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti;
che, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (Sez. 6, 4 marzo 1998, dep, 24 giugno 1998, n. 7483, rv. 211244);
che il bene protetto dalla disposizione incriminatrice che qui viene in esame va individuato nel normale funzionamento della pubblica amministrazione, il quale è una proiezione dei valori di rango costituzionale di cui all'art. 97 Cost., e si estrinseca, in concreto, anche attraverso l'osservanza del segreto d'ufficio inerente al rapporto funzionale che intercorre tra il pubblico funzionario e l'amministrazione di appartenenza, proprio perché tale segreto costituisce uno strumento per garantire l'efficacia dell'azione dell'ente pubblico, che potrebbe rimanere pregiudicata dalla rilevazione del contenuto degli atti, soprattutto quanto incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici;
che, con l'entrata in vigore della L. n. 241 del 1990 e l'introduzione del principio generale della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, la violazione del dovere di segretezza va correlata non tanto alla qualità del soggetto agente, quanto piuttosto alla natura delle notizie rivelate, e ciò perché assume primaria importanza anche l'esigenza di tutelare - con la sanzione penale - il dovere di fedeltà del funzionario, ancorché strumentalmente alla garanzia di buon funzionamento dell'amministrazione;
che il dovere di segretezza in capo al soggetto attivo costituisce il presupposto del reato e la notizia d'ufficio deve rimanere segreta, vale a dire non essere palesata ad altri che non abbiano diritto a conoscerla, tutte le volte che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia l'obbligo giuridico di non rivelarla;
che non può che essere, dunque, riaffermato il principio secondo cui il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, sia quelle svelate a soggetti non titolari del diritto di accesso o senza il rispetto delle modalità previste;
che il ricorso e, pertanto, fondato in relazione al delitto di rivelazione del segreto d'ufficio e altrettanto fondato in relazione alla diffamazione realizzata attraverso l'illecito utilizzo di un documento prima che fosse esaminato dall'autorità cui era diretto e inoltrato a un organo, come rilevato dal ricorrente, non competente ad adottare i provvedimenti richieste e al solo scopo di divulgare notizie sottratte alla conoscibilità di soggetti estranee alla procedura in corso;
che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata e rinviata per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di l'Aquila, competente ex art.569, comma 4, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello Dell'Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007