Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2014, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2927
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 43601/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS KA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/06/2013 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Bergamo, che dichiarava, a seguito di giudizio abbreviato, NS KA colpevole dei reati ascritti ai capi a), c) e d), limitatamente alla cessione del 26 gennaio 2012, unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, sul più grave reato di cui al capo a), nonché operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato (capo a) previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per aver illecitamente detenuto, al fine di farne cessione a terzi, 7 involucri di cellophane termosaldati del peso di gr. 0,65 ciascuno di cocaina (rinvenuti sul tavolo della cucina), 19 involucri di cellophane termosaldati del peso di gr. 0,65 ciascuno di cocaina (rinvenuti all'interno di un armadietto in bagno); del reato (capo c) di cui all'art. 337 c.p., per aver, afferrando un cavatappi metallico cercando di dirigerlo verso il Sost. Comm. Gatti Ismaele, che lo tratteneva per il dorso, usato violenza per opporsi al predetto che, intervenuto per accompagnarlo in Questura a seguito dell'attività di spaccio di cui al capo b), compiva un atto del suo ufficio. In Bergamo il 28/1/2012; del reato (capo d) previsto dell'art. 81 c.p. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in più occasioni e, pertanto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ceduto ad PA DR dosi di cocaina. In Bergamo dal 2010 al 26/1/2012 (con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale). Il Gip dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di NS KA in ordine ai reati di cui ai capi b) e e),
limitatamente ai fatti contestati fino al 25 gennaio 2012, per essere stato l'imputato già giudicato per lo stesso fatto con sentenza del Gip del tribunale dei Bergamo del 18 dicembre 2012. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre, a mezzo del difensore, NS KA affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., (e ciò anche in relazione all'erronea applicazione degli artt. 192 e 194 c.p.p.) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma, 1 lett. c), nonché la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza ed illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio. Assume di essere stato già condannato per lo stesso fatto con la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo del 18 dicembre 2012, per il capo 70) di quella imputazione che descriveva una condotta di detenzione per la vendita di stupefacente commesso in provincia di Bergamo dal 18 al 26 gennaio 2012 senza alcun riferimento alla quantità di stupefacente detenuto.
Osserva che già in primo grado aveva rilevato che la droga rinvenuta della disponibilità dell'imputato il 28 gennaio 2012 era la stessa di quella di cui l'imputato era in possesso il 26 gennaio 2012 (quella cioè relativa alla detenzione oggetto dell'imputazione del richiamato capo 70 della sentenza di patteggiamento pronunciata dal Gup del Tribunale di Bergamo il 19 dicembre 2012). Rileva la manifesta illogicità dell'assunto dei giudici del merito che hanno escluso il ne bis in idem sul rilievo che, quanto al capo a), l'analisi chimica della polvere contenuta in una della 25 palline termosaldate ritrovate nell'abitazione dell'imputato aveva confermato trattarsi di cocaina con una percentuale di principio attivo del 53,5% per complessivi circa 8 grammi di cocaina pura, laddove la droga per cui il ricorrente era stato processato con la sentenza del Gup di Bergamo del 18 dicembre 2012 era cocaina al 34,3% di principio attivo.
Da ciò illogicamente i Giudici del merito hanno tratto il convincimento circa la mancanza di elementi per ritenere che le 26 dosi destinate al commercio (e la cui dose campione era al 53,5% di purezza) facessero parte della partita al 34,3% e che dunque la droga di maggiore qualità fosse già nella disponibilità dell'imputato il 26 gennaio 2012.
Viceversa, e da ciò la doglianza circa l'illogicità della motivazione e la violazione delle regole di giudizio in tema di valutazione della prova indiziaria, si sostiene che la droga rinvenuta nella disponibilità del ricorrente il 28 gennaio 2012 ben poteva essere la stessa di cui l'imputato era in possesso già in data 26 gennaio 2012, non emergendo dagli atti la prova che l'imputato stesso si fosse approvvigionato di sostanza stupefacente nel periodo intercorrente tra il 26 gennaio 2012 ed il 28 gennaio 2012, con la conseguenza che le due differenti contestazioni effettuate nei due distinti procedimenti in realtà riguardavano la stessa sostanza stupefacente, tenuto conto (1) che il capo di imputazione per il quale era intervenuta la sentenza di patteggiamento del Gup del Tribunale di Bergamo in data 19 dicembre 2012 era relativo alla detenzione di un quantitativo imprecisato di stupefacente;
(2) che non esistevano sequestri di sostanza stupefacente antecedenti al 28 gennaio 2012 di talché sarebbe dato assolutamente ignoto quello relativo alla sostanza stupefacente detenuta prima del 26 gennaio 2012 (oggetto della sentenza di patteggiamento); (3) che non vi erano servizi di OCP tra il 26 gennaio 2012 ed il 28 gennaio 2012 che consentissero di ritenere che il ricorrente si fosse approvvigionato in quei due giorni di altra sostanza stupefacente;
(4) che neppure vi erano intercettazioni telefoniche tra il 26 gennaio 2012 ed il 28 gennaio 2012 che consentissero di ritenere che il ricorrente si fosse approvvigionato in quei due giorni di altra sostanza stupefacente;
(5) che tutta la sostanza stupefacente, sia quella con principio attivo al 53,5% di purezza, che quella al 34,3% è stata sequestrata il 28 gennaio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. È pacifico, in quanto emergente dagli atti accessibili alla Corte e non controverso, che fu emessa sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti nei confronti del ricorrente per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di tipo cocaina, di quantitativo imprecisato con grado di purezza al 34,3% con una contestazione cristallizzata sino alla data del 26 gennaio 2012 (precisamente dal 18 al 26 gennaio).
È pacifico che l'azione penale sia stata esercitata (capo a del presente giudizio) per un quantitativo di sostanza stupefacente, contenuta in 26 involucri termosaldati (di cui sette sequestrati nel vano cucina dell'abitazione e 19 nel vano bagno con purezza al 53,5%) rinvenuti nella disponibilità del ricorrente in data 28 gennaio 2012.
Ciò posto, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799).
È di tutta evidenza dal confronto tra le due imputazioni (quella definita con il patteggiamento e quella definita con il rito abbreviato, dove è stata sollevata l'eccezione del ne bis in idem) come il dato cronologico connoti oggettivamente la diversità del fatto sul chiaro presupposto che la sentenza di patteggiamento considera e copre le condotte detentive illecite dal 18 al 26 gennaio 2012, tant'è che per gli episodi di cessione ricompresi nel periodo della contestazione il Gup ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p.. Questa Corte ha affermato che spetta alla parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato l'onere di fornire la prova della propria asserzione per porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione (Sez. 4^, n. 10097 del 03/05/2006, dep. 09/03/2007, Cacciani, Rv. 236092). Le deduzioni del ricorrente non provano che egli fosse in possesso della droga già da epoca antecedente il 28 gennaio.
Neppure è stato provato che agli atti del processo per il patteggiamento vi fossero gli originali dei decreti di perquisizione e di sequestro nonché di accertamento del principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata il 28 gennaio 2012, circostanza che, se provata, poteva rinforzare la tesi prospetta dal ricorrente. Per contro, la Corte territoriale ha dato atto come l'imputato svolgesse attività quotidiana di cessione di sostanze stupefacenti e che, di regola, la quantità ricevuta e acquistata dai complici di livello superiore per la successiva divisione in dosi si aggirasse intorno ai 5 grammi, valorizzando, al fine di escludere l'identità del fatto, la concomitante circostanza che l'analisi chimica della polvere contenuta in una della 25 palline termosaldate ritrovate nell'abitazione dell'imputato (il 28 gennaio) aveva confermato trattarsi di cocaina con una percentuale di principio attivo del 53,5%, laddove la droga oggetto del processo definito con il patteggiamento (fatti contestati fino al 26 gennaio) era cocaina al 34,3% di principio attivo.
Nè il ragionamento probatorio può essere criticato per illogicità, posto che risultava provata un'attività quotidiana di approvvigionamento da parte dell'imputato e una diversità consistente di principio attivo tra l'oggetto materiale del reato contestato sino al 26 gennaio 2012 e l'oggetto materiale di quello contestato in relazione all'attività di perquisizione e sequestro del successivo 28 gennaio.
Nè è stato accertato che l'imputato fosse costantemente sorvegliato nel periodo tra il 26 ed il 28 gennaio.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015