Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
È ininfluente, ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, l'eventuale estinzione per prescrizione o la successiva abrogazione del connesso reato procedibile d'ufficio (art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen.), quando quest'ultimo è stato oggetto delle indagini preliminari, essendo venuta meno la soglia di riservatezza posta a base della perseguibilità a querela dei reati sessuali. (Nella specie la violenza sessuale risultava connessa con il reato di mediazione di manodopera agricola, previsto dall'art. 20 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con modd. in L. 11 marzo 1970, n. 83, parzialmente depenalizzato dal D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297).
Commentario • 1
- 1. G.L. Gatta | Querela (riforma Cartabia)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/11/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2568
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 12511/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.V. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 982/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del 11/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Francesco Parisi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Salerno confermava, in data 11 novembre 2010, la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva affermato la penale responsabilità di M.V. in ordine al reato di violenza sessuale continuata in danno di G.L. la quale, mediante minaccia di percosse e di non essere avviata al lavoro con illecite modalità e violenza fisica, veniva costretta ad avere plurimi rapporti sessuali nel periodo compreso tra l'agosto 1997 e l'aprile 1998.
Avverso tale decisione il predetto proponeva due distinti ricorsi per cassazione.
Nel ricorso a firma Avv. Donatello Cimadomo deduceva:
- 1. violazione dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, in quanto la querela proposta doveva ritenersi tardiva per parte degli episodi contestati poiché, trattandosi di reato continuato, il termine decorre autonomamente per i singoli reati.
Aggiungeva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto procedibile d'ufficio il reato contestato ravvisando la connessione con la violazione di cui alla L. 83 del 1970, art. 20, dichiarato prescritto, pur in assenza di vincoli tra i due reati tali da far venir meno le esigenze di riservatezza collegate alla violenza sessuale e pur non comportando necessariamente l'accertamento della violazione della legge speciale anche quello del delitto di violenza sessuale.
Osservava, inoltre, che la richiamata disposizione era stata successivamente abrogata ad opera del D.L. n. 112 del 2008, cosicché non potevano più ritenersi producibili effetti pregiudizievoli per l'imputato anche in termini di procedibilità d'ufficio. - 2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla revoca, disposta dalla Corte territoriale in diversa composizione collegiale, della già disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di sentire nuovamente la persona offesa, affermando di poter decidere comunque allo stato degli atti pur avendo rilevato in precedenza la evidente carenza probatoria. Lamentava inoltre che la laconicità dell'istruzione dibattimentale non poteva essere surrogata dalla conferma del contenuto della querela, la cui presenza in atti non poteva ritenersi giustificata in considerazione della ritenuta procedibilità d'ufficio. Nel ricorso a firma Avv. Francesco Parisi deduceva:
- 3. vizio di motivazione con riferimento agli episodi di violenza verificatisi nel 1997 per i quali, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non vi era stata nessuna ammissione da parte dell'imputato.
Aggiungeva che le dichiarazioni della persona offesa non erano state sottoposte ad alcun vaglio critico, evidenziando la inadeguatezza dei riscontri obiettivi richiamati dalla Corte territoriale. - 4. vizio di motivazione in ordine agli episodi di violenza successivi a quelli verificatisi nel 1997, mancando del tutto la narrazione della persona offesa ed una doverosa verifica da parte dei giudici del merito, che la asserita reiterazione degli episodi delittuosi in un arco di tempo particolarmente ampio rendeva necessaria.
- 5. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di collocare gli episodi nell'ambito di cui all'art. 609 bis c.p., u.c.. - 6. violazione dell'art. 129 c.p.p., con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati per decorso del termine massimo di legge alla data della pronuncia della sentenza d'appello. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
Con riferimento alla questione relativa alla procedibilità va ricordato che questa Corte (Sez. 3^ n. 32971, 7 settembre 2005; Sez. 3^ n. 43139, 12 novembre 2003; Sez. 3^ n. 16060, 20 aprile 2001) accede ad un concetto particolarmente ampio di connessione in tema di reati di violenza sessuale, considerando la connessione di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, come non limitata alle sole ipotesi di connessione processuale di cui all'art. 12 c.p.p., bensì anche ai casi di connessione investigativa contemplati dall'art. 371 c.p.p., comma 2, quindi anche quando si è in presenza di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri o per eseguire gli altri ovvero se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.
Si è ulteriormente precisato che è ininfluente, ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, l'eventuale estinzione per prescrizione del reato procedibile d'ufficio prima dell'inizio dell'azione penale quando le indagini preliminari lo hanno comunque dovuto avere ad oggetto, valicando quella soglia di riservatezza posta a base della perseguibilità a querela dei reati sessuali (Sez. 3^ n. 17846, 28 aprile 2009, conf. Sez. 3^ n. 1506, 9 febbraio 1998). Nella fattispecie correttamente la Corte territoriale ha tenuto conto, ai fini della valutazione sulla procedibilità di ufficio, dell'intima connessione tra i reati contestati.
Invero la violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori agricoli da parte del ricorrente ha costituito, secondo quanto accertato in fatto dai giudici del merito, l'occasione ed il pretesto per il compimento delle violenze sessuali, avendo il ricorrente sfruttato la condizione di subalternità della parte offesa, bracciante agricola, che accompagnava sul luogo di lavoro e minacciava di non avviare al lavoro in caso di rifiuto delle prestazioni sessuali.
Nessun rilievo assume, parimenti, la circostanza che il reato di illecita mediazione sia stato successivamente abrogato, peraltro in data successiva a quella della sentenza di primo grado. Altrettanto infondati appaiono i motivi riferiti al difetto di motivazione di cui ai punti 2, 3 e 4 in premessa.
Occorre in primo luogo osservare che pienamente legittima e non contraddittoria appare la decisione della Corte territoriale di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale stante la diversa composizione collegiale.
Non è abnorme ne' nulla l'ordinanza, con la quale si revoca una precedente, ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. Trattasi infatti di apprezzamento discrezionale dei giudici di merito in ordine alla sufficienza e pertinenza della prova effettuato con ordinanza che può essere sempre revocata e che, nella fattispecie, non poteva ritenersi in alcun modo vincolante per la Corte in diversa composizione collegiale.
Non si rileva, inoltre, alcuna contraddizione con il precedente provvedimento revocato, avendo la Corte del merito adeguatamente motivato, in modo del tutto coerente, le ragioni della revoca. Va peraltro ricordata la natura eccezionale dell'istituto, che richiede una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione.
Per quanto attiene, inoltre, alla valutazione del dato probatorio, i giudici del gravame hanno proceduto ad una adeguata verifica della credibilità ed attendibilità della persona offesa, indicando compiutamente le ragioni della positiva valutazione tenendo conto dell'atteggiamento tenuto dalla stessa, del lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti, dei riscontri offerti alle dichiarazioni rese. Si tratta di considerazioni assistite da coerenza logica e solidità strutturale che le sottraggono ad ogni censura in questa sede di legittimità ove non è possibile procedere a valutazioni alternative del compendio probatorio.
Quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., di cui al punto 5 in premessa, risulta dalla sentenza che non vi è stata una esplicita richiesta in tal senso da parte dell'appellante.
Si afferma però testualmente nell'atto di appello: "il Tribunale come prima sottolineato - ha omesso l'indagine circa gli episodi di violenza diversi da quelli dei quali la persona offesa ne ha offerto una ricostruzione, in querela ed in dibattimento, con la conseguenza che è stata omessa l'indagine in punto di qualificazione giuridica del fatto, che potrebbe essere riconducibile all'ipotesi di minore gravità. Si chiede quindi la riduzione della pena".
Tale riferimento all'ipotesi di minore gravità è dunque presente nell'atto di impugnazione, ma con formulazione del tutto generica e con riferimenti alla sua applicazione espressi in via meramente ipotetica, cosicché la pronuncia sul punto da parte dei giudici del gravame deve ritenersi comunque corretta.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e tale declaratoria non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (S.U. n. 32, 21 dicembre 2000). Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cosi 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012