Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9471 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 LA CORTE SUPREMA947-1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: relatore. Presidente R.G.N. 7176/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere 10207/00 1 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 21800 19 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud.04/04/01 ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: TTE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZOE FONTANA 220 ED B/4, presso lo studio dell'avvocato CIRO FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI COSTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA ATAF;
intimato e sul 2° ricorso n° 10207/00 proposto da: ATAF AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA, in 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, 1,619 elettivamente domiciliato in ROMA presso la Ener -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ----- rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TORRE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZOE FONTANA 220, presso lo studio dell'avvocato CIRO FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI COSTA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 634/99 del Tribunale di FOGGIA, | depositata il 20/09/99 R.G.N. 3022/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Mer Mercurio udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Budit udito il P.M. in prsona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. Emer -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Foggia, il sig. TE LA conveniva in giudizio l'A.T.A.F. ed Azienda Trasporti Automobilistici di Foggia essere dipendente dell'Azienda esponeva di convenuta e di avere prestato attività lavorativa anche nel giorno destinato al riposo settimanale, senza recupero, subendo, per tale mancato riposo, un danno da usura da risarcire con criteri equitativi e da ragguagliarsi quindi ad una giornata di retribuzione normale;
chiedeva quindi dell'Azienda al pagamento, per il la condanna titolo suddetto, delle somme indicate nei conteggi allegati, con interessi e rivalutazione. L'azienda convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e deducendo che la disciplina del contratto collettivo già prevedeva una remunerazione per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale e che il trattamento economico in concreto attribuito ai dipendenti, in relazione al mancato riposo settimanale, era più favorevole di quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Il Pretore, con sentenza dell'8 maggio 1998, Emer accoglieva integralmente la domanda condannando 3 1'A.T.A. F. a pagare al ricorrente le somme richieste. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 29 settembre 1999, accogliendo parzialmente l'appello dell'Azienda, ha condannato l'A.T.A.F. a pagare al ricorrente il 30 per cento delle somme liquidate dal Pretore. Il giudice dell'appello ha, in primo luogo, disatteso la censura con la quale l'appellante A.T.A.F. aveva contestato la propria legittimazione passiva assumendo che la domanda doveva ritenersi Me. proposta contre altro soggetto, rappresentato dalla A.T.A. F. G.P.A. (Gestione Precaria in Affidamento); ha infatti ritenuto che, con l'affidamento all'A.T.A.F. da parte della Giunta della Regione Puglia (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1822 del 1939), "in via di assoluta precarietà" per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1975, dell'esercizio di determinati servizi con obbligo di gestione separata, non era stato nuovo soggetto giuridico, posto in essere alcun anche se era stato prorogatol'affidamento all'intervento della legge successivamente sino regionale n. 37/1995; e che doveva pertanto riconoscersi la correttezza della pronuncia pretorile quanto all'individuazione del soggetto tenuto al chiesto risarcimento del danno ed alla legittimazione passiva dell'Azienda convenuta. Nel merito della domanda del lavoratore, parimenti oggetto dell'appello dell'Azienda, il Tribunale ha basato la sua decisione essenzialmente su argomentazioni che possono sinteticamente riportarsi come segue : a) il danno da mancato godimento del riposo settimanale consiste nella lesione del diritto alla salute, lesione che non incide soltanto sul reddito, ma comprende anche il cd. danno biologico, con la conseguenza che nessuna prova deve essere fornita in ordine al pregiudizio di ordine non - patrimoniale - subìto; segue che, nel caso di prestazione di b) - ne attività lavorativa in giornate destinate al riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha diritto oltre che alla retribuzione ed eventualmente alla maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nel giorno di riposo - al risarcimento del danno (contrattuale), per la mancata fruizione del riposo settimanale, previsto, a tutela del prestatore, dagli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. اسی 5 c) il diritto al risarcimento non può essere escluso ○ ridotto per il fatto che il lavoratore abbia aderito alla proposta dispontaneamente lavorare nei giorni destinati al riposo (a causa dell'irrinunciabilità che caratterizza il diritto di natura fondamentale), mentre, ai fini della liquidazione, deve essere considerata la gravosità delle prestazioni, potendosi utilizzare gli previsti dallastrumenti ed istituti affini contrattazione collettiva e ritenere integralmente risarcito il danno, ove il contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposo in misura tale da costituire idonea riparazione;
d) nella specie, l'art. 17 C.C.N.L. settore nulla disponeva in ordine al risarcimento del danno derivato dal lavoro espletato nei giorni di riposo, non più goduto, avendo previsto soltanto una percentuale di maggiorazione sulla paga ordinaria per il lavoro festivo e notturno, mentre l'art. 16 medesimo C.C.N.L., nel determinare la del retribuzione prevista per il lavoro prestato nei giorni festivi, ove essi coincidano con il giorno di riposo (domenicale o periodico), contempla solo la possibilità di godimento di una giornata in più di ferie, ovvero, se ciò non sia possibile, il 6 diritto ad una giornata di retribuzione normale;
non prevedendo, dunque, la normativa contrattuale collettiva, alcuna indennità particolare risarcitoria per l'usura psicofisica derivante dal mancato godimento del riposo, senza il relativo recupero, il danno doveva essere equitativamente liquidato nella misura del 30% della retribuzione dovuta per il lavoro normale, e ciò in considerazione della gravosità di tipo medio delle prestazioni lavorative, secondo turni ragionevolmente programmati, e dell'adesione spon- tanea del lavoratore, elementi che consentivano di valutare in misura modesta l'usura. Avverso tale decisione il TE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'A.T.A.F. (Azienda Trasporti Automobilistici Foggia) resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale affidato a sei motivi, ed al resiste con quale il ricorrente principale controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi devono essere preliminarmente riuniti (art.335 cpc). lir 2.- Il ricorrente principale denuncia, con ' l'unico motivo, omessa valutazione di un punto decisivo della causa e violazione dell'art. 2909 cod. civ.; censura la sentenza impugnata deducendo 7 Ener che il giudice d'appello, nel ridurre al 30 per cento le somme riconosciute dal primo giudice, avrebbe valutato statuizioni non sottoposte a censura;
e sostiene, al riguardo, che l'appello dell'A. T.A.F. non avrebbe investito la pronuncia di primo grado sul punto della quantificazione del danno conseguente al mancato recupero del riposo settimanale lavorato e non dunque sul punto della congruità del compenso riconosciuto ai dipendenti che avevano lavorato nel giorno di riposo, ma avrebbe trattato soltanto la questione del compenso per prestazioni straordinarie festive. Il ricorso è palesemente infondate -L'appello dell'A.T.A.F. infatti del quale è consentito il diretto esame da parte del giudice di legittimità vertendosi in ipotesi di denunzia di " "error in procedendo oltre a trattare la questione della legittimazione passiva della stessa ed a chiedere conseguentemente, con il primo punto delle conclusioni, l'annullamento della sentenza pretorile, contiene specifica censura avverso la statuizione del pretore concernente sia l'"an" che il "quantum" della domanda del lavoratore e riguardante quindi il punto della remunerazione destinato al Gour delle prestazioni rese nel giorno 8 l'appellante deduce riposo settimanale: con esso dovevano ritenersi che queste prestazioni sufficientemente compensate dalle corrisposte maggiorazioni per il lavoro festivo e straordinario e che in ogni caso la richiesta del predetto doveva determinata equitativamente con la riforma essere sentenza pretorile: ed in relazione а tali della censure ha concluso chiedendo in via subordinata il infondatezza, della domanda rigetto, per dell'appellato. Non si è verificata dunque alcuna preclusione da giudicato interno nel senso prospettato dal ricorrente principale, ed il suo ricorso va pertanto rigettato. 3.- In relazione al ricorso incidentale proposto dall'A.T.A.F., si Osserva che l'Azienda con il primo motivo denunzia falsa applicazione dell'art,. 36 Cost. e dell'art. 2109 cod. civ., nonché violazione dell'art. 12 disp. prel. Cod. civ. e degli artt. 1226 e 2697 cod. civ. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il dipendente aveva fruito di 14 giorni di riposo convenzionale, che si aggiungevano ai cinquantadue garantiti dal precetto مسيحى 9 costituzionale, ed operare, conseguentemente ' la detrazione, anno per anno, dei riposi convenzionali da quelli non goduti. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova della lesione del danno (art. 1218, 1223, 1227, 2697, 2727, 2729 cod. civ.), nonché dell'art. 36 Cost. ed il vizio di insufficiente motivazione, avrebbe dovutol'Ataf assume che il danno subito essere concretamente provato dal lavoratore, non trattandosi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di danno presunto o in re ipsa. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 1223 e 1227, primo e secondo comma, cod. civ. e dell'art. 36 Cost., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la prestazione del lavoro nel settimo giorno era stata una libera scelta dei quali, in tal modo, avrebberolavoratori, attivamente concorso alla produzione del preteso danno. Con il quarto motivo l'Ataf denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 1223, 1227 e 2126 cod. civ. (art. 360, n. 3, Enes. c.p.c.), oltre che il vizio di insufficiente 10 motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha applicato il principio della compensatio lucri cum damno, il quale comportava non solo di tenere conto, comunque, di quanto corrisposto per il mancato riposo, ma anche di ritenere nella specie il danno interamente risarcito. Con il quinto motivo, si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 1193, 1223 e seg. 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 1 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 16 e 17 del contratto collettivo contemplassero una maggiorazione della paga ordinaria non riferibile all'ipotesi di risarcimento del danno. Invece, la normativa contrattuale prevedeva un'aggiunta di retribuzione, oltre il complemento costituito dal 50% della paga conglobata per le ore non lavorate, proprio per compensare il mancato riposo. Con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 C.C. anche in relazione agli artt. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (modificato dalla legge 24luglio 1957 n. 633) e 5 della legge 28 ottobre 1971 n. 889 nonché omessa 11 e insufficiente motivazione, la ricorrente incidentale censura l'impugnata sentenza per avere disatteso, sul rilievo che i compensi richiesti avevano natura risarcitoria e non retributiva, l'eccezione di prescrizione breve sollevata da essa Azienda. Ciò stante, rilevato che la controversia ha per oggetto esclusivamente il risarcimento di ciò che il Tribunale definisce come "lesione del diritto alla salute", e quindi come danno alla salute cagionato dal mancato rispetto da parte del datore di lavoro della regola inderogabile del diritto del lavoratore al riposo settimanale, deve ritenersi che il ricorso incidentale è meritevole di accoglimento per quanto di ragione precisamente nella parte in cui denuncia (particolarmente con il secondo e il terzo motivo) l'errore di diritto consistito nel ritenere che l'inadempimento in questione abbia prodotto il pregiudizio costituito dalla lesione di un diritto fondamentale della persona, pregiudizio risarcibile, secondo la sentenza impugnata, senza bisogno di darne alcuna dimostrazione.
4. Per la ricognizione degli orientamenti così Emr. espressi da questa Corte sulla questione 12 posta, è opportuno prendere le mosse dal riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato ad un supplemento di retribuzione diretto a compensare la "penosità" del lavoro svolto nel giorno di domenica (con riposo compensativo in altro giorno della settimana), all'interno di una prospettiva esclusivamente retributiva che si fonda sul rilievo che l'art.36 Cost. commisura la retribuzione anche alla "qualità" del lavoro, da valutare con riguardo al maggior costo personale richiesto al dipendente (Cass. 5416/1988; 1085/1989; #2255/1999 ed altre numerose conforme). Trattandosi di retribuzione, evidentemente, nessuna prova del "disagio" patito in concreto deve essere fornita dal lavoratore. A partire da Cass. Sezioni unite 3 aprile 1989 n. 1607 si è consolidato l'indirizzo secondo il quale, nel caso di lavoro prestato nel settimo compensativo, oltre alla riposo giorno senza relative maggiorazioni retribuzione (con le connesse alla maggiore penosità della prestazione), al lavoratore spetta anche il risarcimento del danno subito a causa dell'usura psico fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, e ciò, naturalmente, ad un titolo del tutto autonomo 13 rispetto а quello del compenso per la maggiore "penosità" del lavoro. Questa sentenza non si occupa specificamente della necessità di dimostrare in concreto l'usura psico-fisica, ancorché sembri ritenerla un effetto costante della gravosità della prestazione. A seguito di tale intervento delle sezioni unite, sono numerose le sentenze che enunciano espressamente il principio che dall'inadempimento del datore di lavoro discende automaticamente, cioè senza bisogno della relativa prova, la ragione di danno relativa all'usura psico fisica (Cass., fle. 12334/1997; 1867/1998; 704/1999; 2455/2000). E tuttavia vi sono, con altrettanta consistenza, decisioni di segno opposto, sia con riguardo alla questione specifica posta dalla controversia (Cass. 2004/1996), sia in relazione a inadempimenti del datore di lavoro assunti come incidenti sulla salute dei dipendenti (Cass., 8835/1991, per il caso di un dirigente lasciato per lungo tempo inattivo;
Cass. 7905/1998, per l'ipotesi del pregiudizio professionale derivante da "dequalificazione"; Cass. 143/2000, con riguardo a molestie sessuali sul luogo di lavoro;
Cass. 1307/2000, con riguardo alla lesione سی 14 dell'integrita fisiopsichica derivante dalla decisioni che mancata fruizione di ferie), richiedono tutte, in applicazione dell'art. 2697 c.c., che il cosiddetto danno biologico (o comunque la lesione di altro diritto fondamentale della persona) venga provato nella sua esistenza e nel esso di causalità con l'inadempimento, esistenza che costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, giacchè non si pone quale automatica di ogni comportamentoconseguenza illegittimo del datore di lavoro. Non esiste, quindi, per quanto riferito, uniformità degli indirizzi giurisprudenziali sulla questione e la Corte ritiene perciò di dover sottoporre a revisione i propri precedenti orientamenti espressi in relazione a controversie con 1'A.T.A.F. di contenuto analogo, orientamenti ai quali si è attenuta la sentenza impugnata. 5.- La lettura conforme alla Costituzione delle norme che disciplinano la responsabilità civile impone di interpretarle nel senso che, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il rimedio del risarcimento del danno non possa negato per il fatto che ilessere pregiudizio sofferto non sia di natura patrimoniale, e ciò in 15 Cur via generale e non alla stregua della circoscritta C.C. ("danni non previsione dell'art. 2059 patrimoniali"). seguito della Me. Tale principio✓è consolidato a sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1984, recante l'interpretazione in senso costituzionalmente orientato dell'art. 2043 C.C., norma che tutela anche e soprattutto i diritt fondamentali della persona, quale il diritto alla salute, ed impone di risarcire il danno per il fatto stesso della lesione, indipendentemente dal verificarsi anche di pregiudizi di ordine patrimoniale, in termini di danno emergente o di lucro cessante. Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha successivamente chiarito (sentenza 12.372 del 1994) che il danno biologico non è presunto, siccome identificabile col fatto illecito lesivo della salute, giacchè, se è indiscutibile che la prova della lesione è in re ipsa, è pur sempre necessaria la prova ulteriore dell'indennità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello dalla indicato dall'art. 1223 C.C., costituita Emer valore personale diminuzione ○ privazione di un 16 (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere commisurato. 6.- Orbene, nella presente controversia vengono in considerazione i diritti inderogabili e indisponibili attribuiti dall'art. 36 Cost. ai lavoratori subordinati. Si tratta, però, ed questo l'elemento centrale che deve presiedere alla soluzione del problema di diritti pur sempre di natura economica (sono compresi del Titolo III della Carta fondamentale, concernente i "Rapporti economici"), discendenti indefettibilmente dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, ma tuttavia posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali (esistenza libera e dignitosa, necessità che sia garantito il recupero delle energie ed in definitiva tutelato anche il bene della salute e del benessere in senso ampio del lavoratore dipendente). In particolare, il divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi (o, per le eccezioni previste dalla legge, per un arco di tempo eccedente quello desumibile dal precetto costituzionale: si veda l'art. 5 L. 370/1934 e C. comporta la nullità di ogniCost. n. 105/1972, 17 patto contrario;
a norma, poi, dell'art. 2126, comma secondo, cod. civ., se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (indipendentemente, quindi, dalle sanzioni cfr. art. 27 e 28 della - legge del 1934 previste per detta violazione). - Ciò posto, va ricordato che la retribuzione deve essere proporzionale (art. 36 Cost.) alla quantità e qualità del lavoro prestato e, che, secondo quanto precisato dagli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo è più gravoso di quello scandito delle prescritte pause settimanali, con l'effetto che deve essere corrisposta una maggiore remunerazione, spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui la penosità risulti parzialmente compensata dalla fruizione di riposi in giorni successivi. Nessun dubbio che le violazioni del contratto potrebbero anche tradursi in lesione di diritti personali, originando sia responsabilità contrattuale (si veda l'art. 2087 C.C.), sia responsabilità ai sensi dell'art. 2043 C.C.: in particolare, l'inadempimento dell'obbligazione 18 retributiva potrebbe, in ipotesi, ledere la dignità, come la mancata concessione delle ferie e di riposi potrebbero pregiudicare la salute e la vita di relazione in senso più comprensivo. Ed è evidente che la pretesa al risarcimento di siffatti pregiudizi si colloca completamente fuori dell'area della corrispettività (retribuzione in senso ampio) del contratto e, con specifico riguardo al mancato godimento del riposo settimanale, non ha ad oggetto i maggiori compensi collegati alla particolare penosità del lavoro. 7.- Tale danno del quale si domanda il risarcimento, come osservato, può consistere nella lesione dell'integrità fisio-psichica, cioè nel danno alla salute о danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più genericamente si designa come "danno essenziale", al fine di coprire le compromissionitutte delle attività realizzatrici della persona umana (es. impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, della propria via al sereno svolgimento lavorativa). Secondo alcune opinioni, invero, la nozione di 19 Gur. danno alla salute si presterebbe a comprendere anche i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale: ma proprio il discorso in ordine alla prova dell'esistenza del danno induce a distinguere nettamente la lesione dell'integrità fisica psichica (cioè la presenza di una patologia oggettiva, che si accerta secondo precisi parametri legali), dal pregiudizio esistenziale,medico che, senza ridursi al mero patema di animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo. Ciò non vale ad escludere il cd. 'danno esistenziale" dall'ambito dei diritti inviolabili, poiché non è solo il bene della salute a ricevere costituzionale sulla baseuna consacrazione dell'art. 32: anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve, invero, considerazione costituzionale ai sensi degli art. 2 e 29 cost. . Pertanto, tanto i pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale, sicuramente di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria, sulla di scorta una lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile (cfr. Cass. 7713/2000, in tema di pregiudizi di ordine non 20 patrimoniale subiti dal figlio naturale per il fatto della mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore). In conclusione, secondo i risultati già acquisiti in tema di danno alla salute, poiché la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nelle sue manifestazioni, il ra dellarango d posizione soggettiva inviolabile con esclusione, quindi, dei meri disagi che trovano origine nella soggetto - impone dipersonale sensibilità del ritenere inoperanti i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale risultanti dall'art. 2059 C.C. me si è già 8.- Orbene, l'art. 36 Cost., co avvertito, non tutela diritti fondamentali della persona, ma diritti economici derivanti dal contratto di lavoro, ancorchè le disposizioni (in tema di retribuzione sufficiente, come di ferie e di riposo settimanale) abbiano lo scopo di garantire il benessere in senso ampio dei lavoratori dipendenti. Il comportamento antigiuridico del datore di lavoro, in quanto tenuto in violazione dei precetti dell'art. 36 Cost. (ma non solo), non vi è dubbio ma Eme. che possa ledere non solo i diritti economici 21 anche diritti fondamentali. Ma proprio in considerazione di ciò il pregiudizio di un diritto inviolabile della personalità deve essere, da colui che lo invoca, allegato e provato (sia pure con ampio ricorso alle presunzioni, allorchè non si versi nell'ambito del pregiudizio della salute in senso stretto, in relazione al quale l'alterazione fisica o psichica è oggettivamente accertabile) nei suoi caratteri naturalistici (incidenza su di una concreta attività, pur non reddituale, e non mero patema d'animo interiore) e nel messo di causalità dalla violazione dei diritti patrimoniali. Su di un piano diverso e logicamente successivo, una volta accertato il cd. danno-evento (cioè il pregiudizio del diritto lacolloca fondamentale), si cioè conseguenza,valutazione del cd. danno dell'entità del sacrificio sofferto, ai fini di una liquidazione "naturaliter" equitativa. Sotto il profilo della prova della lesione del diritto alla salute о del diritto alla libera esplicitazione delle attività realizzatrici della persona umana, inoltre, può assumere adeguata rilevanza il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo, consenso che, 22 esattamente ritenuto irrilevante dalla 1'ambito giurisprudenza della Corte per ridurre dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro stante l'indisponibilità del diritto al riposo può nondimeno offrire elementi indiziari per la verifica della sussistenza in concreto della lesione (anche) di un diritto di natura non patrimoniale. 9.- Sulla base delle considerazioni sin qui impugnata deve ritenersi svolte, la sentenza affetta da errore di diritto nella parte in cui ha che ha liquidato affermato che il risarcimento equitativamente del danno da usura spetta automaticamente al lavoratore in conseguenza della violazione del diritto al riposo settimanale, senza che Occorra neppure allegare il pregiudizio concreto subito in conseguenza del lavoro prestato nel giorno di riposo. Il Tribunale ha così giudicato sul presupposto erroneo che la violazione diritto costituzionalmente garantito,di unו ancorchè di natura patrimoniale, comporti in ogni caso lesione anche di un diritto della persona, suscettibile di essere sanzionato con il rimedio della responsabilità civile a prescindere da 23 Gour pregiudizi di ordine patrimoniale. L'accoglimento del ricorso incidentale sotto il profilo anzidetto comporta l'assorbimento dell'esa- me delle altre censure svolte nei motivi sopra riportati, ed impone, ai sensi dell'art. 384 comma prima cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della domanda proposta dal TE contro l'A.T.A.F. in quanto - come si desume con evidenza dal contenuto della sentenza impugnata ed anche del controricorso al ricorso incidentale, che sviluppano essenzialmente la tesi della lesione "in re ipsa" del diritto fondamentale della persona - non vi sono da compiere ulteriori accertamenti di fatto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta dal ricorrente TE LA nei confronti dell'A.T.F. Dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità. 24 Gur Così deciso, in Roma, il 4 aprile 2001. Eline il Presidente - E s Vestensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 12 LUG. 2001 A M IL CANCELLIER E R P U 18 05 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 1-8-73 N. 533 2 25 3