Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18198 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
AULA A F1 8 1 9 8 / 02 CRON 42902 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 23542/1999 Dott. Salvatore Senese Presidente 66 Giovanni Mazzarella - Consigliere £6* Guglielmo Simoneschi Rep. NL "L Cron. 66 Pasquale Picone Relatore 6666 Paolo Stile Ud.
5.6.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 2635 da FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona V. Le del procuratore speciale Giancarlo Alvino, selettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giulio lesail, 14 di Trevi n. 86 presso l'avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli, rappresentata e difesa dall'avv. Gan Carlo Muccio con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
IN NI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma, n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 247 in data 23 settembre 1999 (R.G. 3859/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.2002 dal Consigliere A udit: gli on it.g. Muccio e S. Astenneto;
dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello della SpA Ferrovie dello Stato e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva condannato la società a pagare l'equo indennizzo di £ 65.525.760 a NI BO, quale erede di ER BO deceduto per "leucemia mieloide cronica". Il Tribunale ha condiviso il parere espresso dal consulente nominato dal Pretore e chiamato a rendere ulteriori chiarimenti nel giudizio di appello, secondo cui esisteva un preciso nesso causale tra la malattia contratta ed il servizio, ancorché in termini di rischio concausale aggiunto, poiché il TT, nell'espletamento dell'attività di elettricista era stato lungamente esposto a campi elettromagnetici di bassa frequenza, nonché ad altre numerose sostanze tossiche. 2 Ha, inoltre, ritenuto generica in quanto prospettata con rinvio alle argomentazioni svolte in primo grado, l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per indeterminatezza dell'oggetto, aggiungendo che, in ogni caso, la parte non ha l'onere di individuare la normativa applicabile alla pretesa, trattandosi di un compito spettante al giudice. La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Ferrovie dello Stato con ricorso per quattro motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso NI BO. Motivi della decisione 1. Preliminarmente la Corte rileva che nel controricorso viene sollevata una questione di inammissibilità del ricorso per mancato deposito della procura, che sarebbe anche priva del carattere di specialità. # 1.1. La questione non ha fondamento alcuno perché la procura speciale ad litem è apposta a margine dell'atto, mentre erroneamente la parte controricorrente si riferisce alla procura notarile di nomina, ad opera della SpA Ferrovie dello Stato, di un procuratore speciale, del quale, peraltro non contesta i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale e, quindi, di legittimazione al conferimento del mandato al difensore (cfr. Cass. 6 luglio 1999, n. 6993; 25 marzo 2000, n. 1612).
2. Nell'ordine logico delle questioni poste dal ricorso, va esaminato per primo il secondo motivo, con il quale è denunciato vizio della motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa e comunque elusa pronuncia;
errore in procedendo sotto lo stesso profilo;
illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto lo stesso profilo.
2.1. Si afferma che, al pari del primo giudice, il Tribunale ha omesso di pronunciare sull'eccezione di decadenza dal diritto all'equo indennizzo, fondata sul fatto che la 3 relativa domanda non era stata proposta entro il termine di sei mesi dalla conoscenza della patologia, eccezione ritualmente proposta in appello anche con specifico rinvio (come era da ritenersi consentito nel giudizio di appello) agli atti del giudizio di primo grado.
2.2. Le considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata devono considerarsi, ad avviso della ricorrente, frutto di un equivoco logico-giuridico: nel ricorso introduttivo si diceva di agire, oltre che per l'equo indennizzo, ai sensi dell'art. 68 d.P.R n.3 del 1957, anche per l'assunzione del coniuge superstite a norma dell'art. 22 della legge n. 42 del 1979, che assoggetta al termine di tre anni dall'evento la relativa domanda;
la difesa della convenuta aveva fatto rilevare che la normativa sulle assunzioni non poteva influenzare la decadenza dalla pretesa all'equo indennizzo e che, comunque, vi era incertezza sul diritto realmente fatto valere, tenuto conto che l'attrice era figlia e non coniuge del dipendente deceduto.
3. Il motivo non può trovare accoglimento. Come la Corte verifica direttamente in presenza della denuncia di error in procedendo (in realtà, violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale pronunciato sull'eccezione di decadenza dal diritto all'equo indennizzo), nelle "conclusioni" formulate nell'intestazione dell'atto di appello è esplicitata esclusivamente la richiesta di riforma della sentenza di primo grado per non essere l'infermità dipendente da causa o concausa di servizio;
tra i motivi di impugnazione vi è, poi, il richiamo alla "eccepita inammissibilità e indeterminatezza della domanda", con la precisazione che dall'individuazione della normativa applicabile sarebbe derivato un diverso regime giuridico anche in relazione ai termini decadenziali, con rinvio sul punto alla memoria difensiva di primo grado, di cui sono indicate le pagine. 4 wwwwwwww 3.1. Orbene, se va corretta in diritto l'affermazione del Tribunale circa l'inammissibilità di un rinvio alle argomentazioni svolte in primo grado, in quanto l'inammissibilità sanziona soltanto il rinvio generico alle difese svolte in primo grado, ma non quello operato con riferimento specifico ad atti ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. 11 giugno 1987, n. 5106; 24 settembre 1999, n. 10493), deve comunque escludersi il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza.
3.2. L'estinzione di un diritto per decadenza (o anche per prescrizione) deve essere opposta dall'interessato, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice (art. 2938 e 2964 c.c.), eccettuati i casi di rilievo di ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. (tra i quali 卫 non rientra il diritto, di natura retributiva, all'equo indennizzo) Questo comporta che la volontà della parte di opporre la decadenza deve essere esplicitata in modo non equivoco, mentre, nel caso di specie, tale volontà non poteva ritenersi implicita nelle deduzioni rivolte a contestare l'ammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, con un richiamo ai termini decadenziali che risulta operato al solo fine di illustrare la diversità dei regimi giuridici che sarebbero stati applicabili qualificando la domanda in un modo o nell'altro. D'altra parte, anche il contenuto complessivo dell'atto di appello, come sopra descritto anche con riguardo alla formulazione delle conclusioni, induce ad escludere che sia stata proposta, nei termini compiuti che sono indispensabili, un'eccezione di decadenza.
3.3. Neppure la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui ha escluso l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Anche per questo aspetto, non si tratta di verificare la congruità della motivazione, ma di constatare la conformità del ricorso introduttivo al disposto dell'art. 414 c.p.c., che 5 al n. 3 impone di determinare l'oggetto della domanda (cfr. Cass. 7 luglio 1999, n. 7089). Il risultato dell'indagine compiuta dalla Corte conduce ad affermare che il riferimento, nel ricorso di NI BO, alla comunicazione 20.12.1993, di rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di servizio nella morte del padre, riconoscimento finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo, unitamente alla specifica domanda " di equo indennizzo "ex art. 68 d.P.R. n. 3 del 1957," non consentiva incertezze in ordine al petitum e alla causa pretendi. L'aggiunta "anche ai sensi e per gli effetti q dell'art. 22 L. 6.2.1979, n. 42" costituiva l'oggetto di una diversa pretesa, questa si formulata in termini non sufficientemente precisati, ma non in grado di suscitare perplessità in ordine al contenuto dell'altra domanda.
4. Va ora esaminato il primo motivo del ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 116 e 196 c.p.c., nonché errore in procedendo (in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.), per avere il Tribunale ritenuto di non disporre una nuova consulenza tecnica in grado di appello, limitandosi a domandare "chiarimenti" (ma in realtà vere e proprie integrazioni, senza la formulazione dei quesiti) allo stesso tecnico che aveva già formulato il parere specificamente contestato con l'atto di appello, atto di appello nel quale si sottolineava come la rischiosità dei campi magnetici non costituisse dato scientificamente acquisito e si evidenziavano altre numerose lacune negli accertamenti.
5. Il motivo non ha giuridico fondamento. Secondo l'univoca giurisprudenza della Corte, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio 6 ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr., con riguardo a fattispecie in cui il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti di disporre una nuova consulenza medico-legale: Cass. 10 giugno 1998, n. 5777; adde, tra le numerose decisioni, Cass. 20 dicembre 1994, n. 10972).
5.1 Ne discende che, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, il giudice dell'impugnazione non ha neppure un obbligo specifico di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure mosse dall'appellante alle valutazioni di uguale natura contenute nella sentenza impugnata. my Deve perciò escludersi che nella gestione del processo e nel procedere agli accertamenti di fatto il giudice del merito sia incorso in violazione di norme di diritto, potendo astrattamente ipotizzarsi soltanto vizi della motivazione in ordine alle ragioni in base alle quali sono state respinte le censure di natura tecnica alla sentenza impugnata (cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852).
6. Il terzo motivo del ricorso denuncia contraddittorietà, difettosità e insufficienza della motivazione che ha recepito le conclusioni del consulente tecnico. In primo luogo, si pone in evidenza come contraddittoriamente il Tribunale affermi che l'appellante non aveva specificamente contestato le conclusioni del consulente, essendosi limitato a denunciarne l'insufficienza, come se tale denuncia non integrasse totale contestazione del giudizio tecnico. 7 Inoltre, in tema di esposizione al rischio, non era emerso altro che il BO faceva l'elettricista addetto a macchine elettriche funzionanti per pochi minuti al giorno;
la rischiosità dei campi elettromagnetici era stata affermata ma non certo dimostrata;
l'esposizione ad altre sostanze tossiche era stato ritenuta "rischio concausale aggiunto" senza alcuna valida motivazione.
7. La Corte giudica il motivo fondato per quanto di ragione. Non risponde a verità che il Tribunale abbia ritenuto non contestate le conclusioni del consulente tecnico, avendo in realtà affermato che le deduzioni dell'appellante non erano tali da inficiare le ragioni, fatte proprie dalla sentenza, con le quali il consulente А aveva giustificato le conclusioni.
7.1. Si riscontrano, invece, nella sentenza impugnata, alcuni dei vizi di motivazione denunciati. In primo luogo, sussiste il vizio di insufficienza relativamente alla parte in cui la sentenza, riportando - mediante il rinvio alle relazioni del consulente sia i risultati di - studi scientifici secondo i quali il ruolo dei campi elettromagnetici nell'insorgenza di infermità tumorali si pone a livello di mera possibilità, in difetto di individuazione del meccanismo biologico degli stessi, sia quelli, di segno opposto, secondo i quali esisterebbe un rapporto causale fra carcinogenesi e campi elettromagnetici, non spiega adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili i secondi, tanto più che i soli dati statistici menzionati risultano riferiti all'incremento del rischio leucemogeno infantile.
7.2. E' rilevabile, inoltre, un evidente contraddizione logico-giuridica fra il ritenere inutile l'approfondimento relativo all'intensità dei campi magnetici cui fu esposto il BO, in quanto molte ricerche tra cui alcune ancora in corso - dimostrerebbero che - i campi elettromagnetici hanno potenzialità cancerogene sia ad alta che a bassa intensità, tanto da risultare indefinita la soglia di rischio, sicché lo stesso rischio, in pratica, potrebbe incombere sul normale utente di energia elettrica in campo domestico, e l'affermazione del rapporto causale con il servizio prestato.
7.3.. La contraddizione, sia pure in ambiti probabilistici, avrebbe dovuto essere risolta mediante l'accertamento dell'entità e della durata dell'esposizione ai campi magnetici, utilizzando, almeno orientativamente, il contenuto delle prescrizioni dettate dalle apposite normative in tema di valori limite ancorché relativi a periodi successivi agli eventi di causa (ad es. D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha recepito normativamente i risultati scientifici più accreditati, nonché le numerose, specifiche, normative regionali).
7.4. Infine, nella parte in cui un fattore causale dell'infermità è stato individuato anche nell'esposizione a numerose sostanze tossiche, tra cui benzina e derivati della benzina, in quanto il concorso di più sostanze ad azione cancerogena o mutagena "può determinare un effetto molto superiore alla sommatoria degli effetti legati a singoli agenti", necessita di adeguata spiegazione scientifica la conclusione in termini di "rischio concausale aggiunto" dell'esposizione alle predette sostanze in relazione all'insorgenza della leucemia;
anche sotto questo profilo vi è, comunque, totale carenza di indagine in ordine all'intensità e durata dell'esposizione.
8. Nell'accoglimento del terzo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del quarto motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione su di una eccezione concernente una verità fattuale e procedimentale affermata dalla sentenza di primo grado: il Tribunale non aveva esaminato la deduzione circa l'erroneità dell'affermazione del 9 Pretore che la parte convenuta non aveva contestato la consulenza tecnica, mentre alle controdeduzioni era stata dedicata una specifica memoria difensiva.
9. Conclusivamente, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo, va accolto per quanto di ragione il terzo motivo e dichiarato assorbito l'esame del quarto motivo. La cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto ne comporta il rinvio affinché in altro giudizio venga accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "leucemia mieloide" da cui era affetto ER BO, colmando le riscontrate lacune nelle indagini di fatto e le conseguenti insufficienze di motivazione, nonché risolvendo le contraddizioni evidenziate. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del processo di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo e rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Jahutu Jespon fficerсени E A L T D L E G G E 1 0 . 2 7 M . 0 3 D O D I E T I T P O S A R T S O G P A A E Z E D A N M G T O I , S E R IL CANCELLERE Dépositate in Cancelleria 2001 2010 IL CANCELLIERE I D L L , O D O 10