Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRE S AZIONE6 6 07 0³ 12 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - Lavoro Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere R.G.N. 17311/98 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.14432 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/03/01 ORD INANZA C.C. sul ricorso proposto da: NO AI LV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CADLOLO 32, presso lo studio dell'avvocato GAUDIO DONATELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GALLUCCI VITTORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 1035/97 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 13/08/97 R.G.N. 2240/96;2001 69 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- Ordinanza Letto il ricorso proposto da AN TI IA avverso la sentenza . del Tribunale di Catanzaro del 13 agosto 1997; rilevato che la sentenza era stata notificata ad opera della controparte Ministero dell'Interno 1'8 ottobre 1997 presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, domicilio ex lege ex art. 82 legge n. 37 del 1934, giacché l'avv. Giuseppe Mastrangelo, procuratore della ricorrente nel giudizio d'appello risultava residente a [...]; rilevato che il ricorso è stato notificato il 25/28 settembre 1998;
ritenuto che
pertanto il ricorso è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325 secondo comma cod. proc. civ. e che quindi deve essere dichiarato inammissibile;
rilevato che nulla deve essere liquidato per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001. IL PRESIDENTE V ices десе IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria *9 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE e j