Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti di fatto, tra i quali è da ricomprendere anche l'esame di documenti che non risultano già acquisiti al processo e che non possono più essere prodotti non rientrando tra quelli il cui deposito è consentito dall'art. 372 cod. proc. civ..(Fattispecie relativa alla delibera di una persona giuridica - non acquisita agli atti del processo - rilevante al fine di accertare a chi fosse stata conferita la contestata "legitimatio ad processum").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/1999, n. 6993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6993 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. IN TREZZA - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO VI PAPADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 391/96 del Tribunale di BARI, depositata il 02/03/96 r.g.n.211/95;
1386 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 ottobre 1994 il Pretore di Bari, accogliendo, sulla scorta della espletata consulenza tecnica medico- legale, la domanda proposta da IN RL nei confronti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., condannava la società convenuta a costituire in favore del ricorrente, dal luglio 1992, una rendita corrispondente ad una inabilità permanente dell'11% provocata da malattia professionale.
L'appello delle Ferrovie dello Stato - che ribadivano l'insussistenza del nesso eziologico tra malattia ed attività lavorativa svolta, lamentando l'omessa valutazione, da parte del Pretore, delle controdeduzioni alla consulenza tecnica di ufficio - veniva accolto dal Tribunale di Bari con sentenza del 23 gennaio - 2 marzo 1996. Il giudice di appello, dato atto delle modifiche al sistema di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali apportate con la sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale (con la sostituzione del sistema tabellare chiuso con un sistema misto), osservava che l'eziologia professionale della malattia andava provata in modo rigoroso;
che all'assicurato incombeva provare che a quella determinata malattia sono esposti tutti coloro i quali svolgono una determinata attività lavorativa;
che, in definitiva, occorreva valutare ex ante e in astratto, con un ragionamento che sostanzialmente ricalca quello elaborato dal legislatore in sede di formazione degli elenchi delle malattie "tabellate", la potenzialità di una determinata attività lavorativa ai fini della insorgenza della infermità lamentata dall'assicurato; che la malattia, in relazione all'attività lavorativa, non doveva rappresentare un fatto episodico od eccezionale.
Tanto premesso, il Tribunale rilevava che il lavoratore non aveva provato ne' chiesto di provare il nesso di causalità nel senso sopra precisato, limitandosi ad evidenziare l'avvenuto riconoscimento, da parte delle Ferrovie dello Stato, della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata. Tale riconoscimento era insufficiente a dimostrare il nesso eziologico, nel senso rigoroso prima precisato, tra malattia ed attività lavorativa, attesa la diversità dei due istituti della infermità dipendente da causa di servizio e della malattia professionale (pur potendo, in ipotesi, la stessa malattia essere dipendente da causa di servizio ed avere contemporaneamente natura di malattia professionale). Nel caso in esame, osservava il giudice di appello, l'ulcera duodenale - lamentata dal signor RL come malattia professionale - colpisce indifferentemente qualsiasi categoria di persone, e l'attività di macchinista, espletata dal lavoratore, non comporta alcun apprezzabile rischio di contrarre la suddetta patologia. Il giudice di appello disattendeva pertanto le argomentazioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (sullo stress psichico dovuto anche alla quotidiana paura, in un certo periodo, di atti dinamitardi, e ai riferiti casi di suicidi e morti accidentali;
sull'alternanza dannosa del ritmo sonno-veglia determinata dai turni di lavoro;
sull'alimentazione scorretta legata alle modalità del lavoro) e rigettava la domanda del lavoratore. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria, il signor IN RL. La società Ferrovie dello Stato non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 437, secondo comma, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la inammissibilità dell'appello delle
Ferrovie dello Stato per la genericità dei motivi (nullità del ricorso, inammissibilità ed inefficacia della consulenza tecnica di ufficio), in parte mai prospettati prima. Tale inammissibilità era stata tempestivamente rilevata nella comparsa di costituzione in appello.
Aggiunge che il Tribunale avrebbe deciso la controversia sulla base di ragioni e motivi mai prospettati dalle Ferrovie dello Stato. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), il ricorrente lamenta che il Tribunale ha aderito alle prospettazioni di parte appellante ed ha disatteso le risultanze della consulenza tecnica di ufficio senza motivare su tale scelta;
e senza tenere conto del fatto che il CTU aveva individuato, con esattezza e precisione, tutti i criteri logico-medico-scientifici per la classificazione della infermità denunciata quale malattia professionale.
Denuncia l'irrilevanza e la genericità della considerazione che l'ulcera duodenale colpisce indifferentemente qualunque categoria di persone, in quanto non tiene conto del fatto che una malattia, pur comune a tutti, anche al di fuori del rapporto di lavoro, può essere provocata dalle condizioni di lavoro;
e che per l'art. 79 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 una infermità può essere indennizzata come malattia professionale anche se è in rapporto di sola concausalità con il lavoro.
Con il terzo motivo, denunciando insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), il ricorrente lamenta che il Tribunale ha negato apoditticamente la "potenzialità morbigena" dell'attività svolta, senza considerare che la specificità del rischio era stata evidenziata sia dal CTU che dallo stesso Istituto assicuratore (coincidente con il datore di lavoro), il quale, con la circolare F.D. n. 3 del 1989, chiarisce che "il riconoscimento della dipendenza della malattia da cause di servizio costituisce un elemento certo ed incontrovertibile per quanto concerne la sussistenza del nesso di causalità tra malattia e l'attività lavorativa espletata e per quel che attiene all'epoca cui deve farsi risalire l'esistenza del nesso stesso".
E la natura professionale della malattia risulterebbe "dalle carte" essere stata riconosciuta dalle Ferrovie fin dal 1978. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sulla nozione di malattia professionale (art. 360, n. 3, C.P.C.), il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza del carattere professionale di una malattia per il solo fatto che la detta malattia può riguardare, come malattia comune, anche persone diverse dall'assicurato-prestatore di lavoro. Il carattere di "malattia comune" non vieta che, nel caso concreto, la stessa possa essere stata causata, anche in concorso con altri fattori, dalle caratteristiche e modalità delle prestazioni di lavoro. Richiama, a tal proposito, il principio di equivalenza causale, assumendo che a ciascuno dei fattori causali deve essere riconosciuta efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi non abbia carattere di causa efficiente esclusiva.
Con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. la difesa del ricorrente eccepisce, poi, che il Tribunale di Bari non ha tenuto conto della nullità della procura alle liti, contenuta nell'atto di appello delle Ferrovie, procura rilasciata dal dott. PP, qualificatosi legale rappresentante della società per effetto della delibera n. 22/1992 e dell'ordine di servizio n. 15 del 12.1.1994. Assume che "una siffatta delibera, invero, non costituisce, secondo il nostro ordinamento, procura speciale ne' altro atto idoneo ad attribuire rappresentanza sostanziale, ed insieme processuale a funzionari della Società F.S. allo scopo ultimo di poter nominare procuratori alle liti".
Mancando nel dr. PP la rappresentanza sostanziale e processuale della società, la procura alle liti da questi, conferita all'avv. Enrico Del Curatolo sarebbe nulla. Il Tribunale avrebbe dovuto prenderne atto e dichiarare la inammissibilità dell'appello. Va preliminarmente esaminata l'eccezione da ultimo riportata, eccezione vertente su questioni - quali la nullità della procura alle liti derivante da un difetto di legittimazione processuale - astrattamente rilevabili, anche di ufficio, in ogni grado e stato del procedimento.
La procura in oggetto, apposta in calce al ricorso in appello delle Ferrovie dello Stato, così si esprime:
"Il sottoscritto Dr. FR PP, Capo dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica di Bari, giusta delibera n. 22/1992 del 17.12.92 dell'Amministratore Straordinario Antonio Lorenzo Necci ed Ordine di Servizio n. 15 del 12.1.94, nella qualità di legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni, nomina l'avv. Enrico Del Curatolo perché rappresenti e difenda la Società stessa nel giudizio F.S. c/UC IN (malattia professionale).
Allo stesso conferisce ogni più ampia delega di legge, ivi compresa quella della transazione giudiziale, ed elegge domicilio legale presso lo studio del suddetto avvocato in Bari alla via Melo n. 71".
Assume la difesa del ricorrente che la delibera n. 22/1992 dell'amministratore straordinario non sarebbe idonea ad attribuire al dr. PP la rappresentanza sostanziale e processuale della società Ferrovie dello Stato.
L'eccezione, cosi come proposta, è, per le ragioni che seguono, inammissibile in questa sede.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la rappresentanza processuale di cui all'art. 77 cod. proc. civ., con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferita soltanto a colui che già sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass., 9 novembre 1983 n. 6621; 23 ottobre 1990 n. 10287; 21 maggio 1996 n. 4652); precisando, peraltro, che non è tuttavia necessaria la specificazione aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale (e per i quali è perciò possibile l'attribuzione di rappresentanza processuale), potendosi pervenire alla individuazione di poteri sostanziali anche per via indiretta e/o in relazione alla natura controversa dei rapporti "de quibus", ben essendo ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la preposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi la caratteristica comune di essere oggetto di controversia (Cass., S.U., 8 maggio 1998 n. 4666). È stato altresì ritenuto che ove il conferimento della rappresentanza sia contenuto in una delibera della persona giuridica, tale delibera può essere esaminata, al fine di verificare la legittimazione processuale del soggetto che agisce per la società, anche nel giudizio di cassazione (Cass., 8 gennaio 1998 n. 86). Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente non ha, in grado di appello, sollevato alcuna eccezione sulla legittimazione processuale del dr. FR PP.
Solo in cassazione - e solo con la memoria illustrativa ex art.378 c.p.c. - nega, per la prima volta, la sussistenza di una valida legittimazione processuale in capo al nominato dott. PP, limitandosi peraltro ad affermare, con riferimento alla delibera n. 22 del 17 dicembre 1992, che "una siffatta delibera, invero, non costituisce, secondo il nostro ordinamento, procura speciale ne' altro atto idoneo ad attribuire rappresentanza sostanziale, ed insieme processuale a funzionari della Società F.S. allo scopo ultimo di poter nominare procuratori alle liti".
Trattasi di una affermazione inesatta sul piano generale ed astratto - non essendo vero che, secondo il nostro ordinamento, non si possa conferire con delibera di una persona giuridica la rappresentanza sostanziale e processuale a funzionari della stessa - e non verificabile sul piano concreto (in quali termini la procura sia stata conferita), perché la delibera in questione non risulta acquisita agli atti del processo.
Occorre infatti ribadire (cfr. Cass., 12 febbraio 1993 n. 1772;
30 marzo 1995 n. 3810; 23 dicembre 1998 n. 12483) che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti di fatto.
Ed accertamento di fatto precluso alla Corte di Cassazione è anche l'esame di documenti che non risultano già acquisiti al processo e che non possono più essere prodotti, non rientrando tra quelli il cui deposito è consentito dall'art. 372 c.p.c. perché inerenti alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso;
ed i documenti comprovanti la nullità della sentenza sono solo quelli che evidenziano vizi propri della sentenza, per mancanza dei requisiti essenziali, e non anche quelli attinenti a vizi di altri atti o situazioni anteriori che si percuotano sulla validità della sentenza medesima (Cass., 15 settembre 1983 n. 5582; 19 febbraio 1985 n. 1446). Anche se si volesse, comunque. ritenere ammissibile la produzione di documenti afferenti ad una irregolare costituzione del rapporto processuale (v. Cass., 18 giugno 1997 n. 5460), resta il fatto che nel caso in esame non è stato sollecitato al giudice di appello l'esame della delibera n. 22 del 17 dicembre 1992 e che lo stesso non può essere compiuto in questa sede per la semplice ragione che tale delibera non risulta acquisita agli atti del processo;
ne' le espressioni con le quali il dott. PP da un lato giustificava i suoi poteri e dall'altro conferiva la procura alla lite all'avv. Del Curatolo erano tali da far sorgere nel giudice di appello dubbio alcuno e sulla legittimazione processuale del capo dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica di Bari delle Ferrovie dello Stato e sulla validità della procura al difensore. Per tutto quanto esposto l'eccezione è inammissibile. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, il primo di essi è infondato.
La denunciata inammissibilità di parte dei motivi (sulla nullità del ricorso introduttivo del lavoratore) dedotti in appello dalle Ferrovie dello Stato, perché nuovi, ove fondata, è comunque irrilevante, atteso che il giudice di appello non si è occupato di tale censura ma ha accolto l'impugnazione esclusivamente nella parte in cui contestava le risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Donde il difetto di interesse a proporre in questa sede una tale doglianza.
Nè estranei alle censure dell'appellante - sulla insufficienza della consulenza tecnica a dimostrare il nesso di causalità tra lavoro e malattia - sono i motivi addotti a sostegno della decisione. Fondati, invece, sono il secondo e quarto motivo, che si trattano congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. Il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non prevede che
"l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"; nonché l'illegittimità della corrispondente norma per le malattie professionali nell'agricoltura - la prova della "causa di lavoro" non è comunque sufficiente a qualificare una malattia come professionale;
occorrendo che la lavorazione sia di per sè morbigena e che esponga ad uno specifico rischio l'intera categoria dei lavoratori addetti a tale lavorazione. Ha ritenuto, quindi, che "deve in definitiva essere possibile valutare ex ante ed in astratto, con un ragionamento che sostanzialmente ricalca quello elaborato dal legislatore in sede di formazione degli elenchi delle malattie "tabellate", la potenzialità di una determinata attività lavorativa ai fini della insorgenza della infermità lamentata dall'assicurato"; e che "non qualunque infermità può essere considerata malattia professionale solo perché sia possibile riconoscere efficacia causale o concausale allo svolgimento di una determinata attività in relazione ad un fatto episodico o soggettivo, giacché occorre che l'attività lavorativa sia di per sè morbigena".
Per il Tribunale, che una malattia sia stata contratta "nell'esercizio e a causa" di un determinato lavoro diviene irrilevante ai fini della sua qualificazione come malattia professionale, se si tratta di un "fatto episodico o soggettivo". Così argomentando il Tribunale interpreta in maniera riduttiva la sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, nel senso che anche dopo tale pronuncia le malattie causate dal lavoro, per essere indennizzate, dovrebbero essere "tipiche", in quanto provocate con apprezzabile ricorrenza statistica da determinate lavorazioni. L'unica differenza consisterebbe nel fatto che prima della sentenza n. 179/88 la valutazione del carattere morbigeno di una certa lavorazione in relazione a determinate malattie era fatta solo dal legislatore, mentre dopo la sentenza citata la dimostrazione dei ricordati caratteri può essere fornita anche dal lavoratore e valutata dal giudice.
Si tratta, ad avviso della Corte, di una interpretazione non corretta del sistema di assicurazione di malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, quale risultante a seguito della più volte citata sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale. In nessun passo di tale sentenza, ne' tanto meno nel dispositivo, è dato cogliere la dedotta limitazione della specificità del rischio e l'esclusione, dal novero delle malattie professionali indennizzate, delle malattie contratte nell'esercizio e a causa del lavoro ma per fatti episodici o soggettivi. È vero invece che, come questa Corte ha più volte precisato, "a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, deve essere considerata malattia professionale indennizzabile qualsiasi infermità di cui sia comunque provata la causa di lavoro, la quale sussiste ogni qualvolta l'evento morboso si riconnette ad un rischio specifico o anche soltanto generico aggravato dall'attività lavorativa protetta (Cass., 14 ottobre 1991 n. 10798; 21 marzo 1997 n. 2500). A seguito della citata sentenza si è quindi instaurato un sistema di tutela delle malattie professionali di natura mista: uno tabellare e a rischio specifico, che prevede la tutela per determinate lavorazioni e per determinate malattie indicate nelle tabelle annesse al D.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione alle quali il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno a cui egli è stato esposto;
un altro non tabellare, che può essere sia a rischio specifico (in quanto, pur non previamente valutato dal legislatore nelle tabelle, viene ricondotto dalla scienza medica a determinate lavorazioni, con carattere di "tipicità") che a rischio generico, semplicemente aggravato dalla attività lavorativa (cfr. Cass., 24 aprile 1998 n. 4254). Per quanto concerne le c.d. malattie comuni e quelle a genesi multifattoriale, è stato poi precisato che la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di sufficiente certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve anche valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass., 8 luglio 1994 n. 6434; 23 aprile 1997 n. 3523), facendo ricorso ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità e alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio;
e che, "ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 c.p.;
pertanto a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva" (Cass., 5 febbraio 1992 n. 1237). Il Tribunale ha, invece, riportato le argomentazioni del CTU sui fattori lavorativi che avevano portato alla cronicizzazione di uno stress psichico (continuo stato di allerta, paura di atti dinamitardi lungo la linea ferroviaria, riferiti casi di suicidi e morti accidentali, alternanza dannosa del ritmo sonno-veglia a causa dei turni di lavoro, alimentazione qualitativamente scorretta) ma poi, fuorviato dalle errate premesse teoriche sopra riportate, si è limitato ad affermare che non era stata sostanzialmente fornita la prova che l'attività di macchinista sia di per sè morbigena;
rilevando che l'ulcera duodenale colpisce indifferentemente qualunque categoria di persone, che l'attività di macchinista non comporta alcun apprezzabile rischio di contrarre la suddetta patologia, che la stessa non può pertanto essere ritenuta di natura professionale. Così argomentando il giudice di appello ha da un. lato scorrettamente interpretato l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, quale risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
179 del 1988 e, dall'altro, ha conseguentemente omesso di valutare in concreto le conclusioni del consulente tecnico di ufficio in materia di nesso di causalità e, quindi, di motivare sulle ragioni per le quali tali conclusioni erano da disattendere (anche ricorrendo, se del caso, al rinnovo della indagine medico-legale). Quanto al terzo motivo, esso è fondato nella parte in cui si lamenta, ancora una volta, l'omessa valutazione delle conclusioni del CTU in tema di nesso causale. Non lo è, invece, laddove invoca la circolare n. 3 del 1989 delle Ferrovie dello Stato per dimostrare la superfluità di ogni indagine sul rapporto tra malattia e attività lavorativa allorquando vi sia stato riconoscimento della causa di servizio.
La circolare delle Ferrovie, infatti, vertendo su materia attinente alla funzione previdenziale attribuita all'ente dalle legge, non ha alcun valore negoziale vincolante;
di conseguenza non supera la necessità della dimostrazione del nesso causale, nei ricordati termini probabilistici, anche e soprattutto con una attenta indagine medico-legale.
In tale dimostrazione l'avvenuto riconoscimento della stessa malattia come dipendente da causa di servizio costituisce un elemento che va indubbiamente considerato alla pari di altri, ma non può valere ad esonerare il consulente tecnico e il giudice dal valutare la piena sussistenza di un nesso di causalità, anche concorrente, tra malattia ed attività lavorativa, atteso che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non sempre coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia professionale, differenziandosi i due istituti in relazione, in particolare, all'ambito e all'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto (cfr. Cass., 14 febbraio 1997 n. 1356);
anche se bisogna prendere atto che, a seguito della ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, superato il sistema tabellare con il c.d. sistema misto, i due istituti si sono notevolmente ravvicinati.
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per quanto di ragione, limitatamente ai motivi due e quattro e alla parte del terzo che sostanzialmente ripropone le stesse doglianze degli altri due. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Trani, il quale si uniformerà ai principi sopra enunciati.
Al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999