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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1608/2024
[...]
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROSETTA ANTONIO per parte resistente;
e che non risultano depositate note per conto della opponente Parte_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1608 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, Sig. con sede legale in Via Gioacchino Parte_2
Rossini 13 – 01036 Nepi (VT), rappresent rocura su foglio allegato al presente atto – dall'Avv. Luca D'Amico (C.F. ) del Foro di Roma, il quale si C.F._1 dichiara antistatario, ed elettivamente d di detto difensore, sito in Roma, alla Via Francesco De Sanctis n. 4 – 00195. L'Avv. D'Amico, inoltre, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 06.96038313 oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1 RICORRENTE - OPPONENTE E (C.F. = , CP_1 C.F._2
/07/19 a, Via Agostino Cennini, n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosetta (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
Roma, Via del Viminale, n. 43, in virt esente atto, nonché domiciliato telematicamente alla p.e.c.: Si dichiara di voler ricevere Email_2 le comunicazioni e gli avvis i fax: 06.45678196, nonché presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 RESISTENTE – OPPOSTO OGGETTO: opposizione a D.I. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.10.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione al d.i. n. 367/2024 (di cui al proc. n. 1307/2024R.G.L.P) emesso dal Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.09.2024 e notificato unitamente ad atto di precetto in data 17.09.2024, per il pagamento in favore di della somma lorda complessiva di € 3.054,93 oltre interessi, rivalutazione CP_1 monetaria e spese del procedimento, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2024. A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- di aver erogato al lavoratore opposto tutte le spettanze maturate nel corso del rapporto;
- di aver sempre effettuato i pagamenti mediante m bonifico bancario e/o ricarica Postepay e/o in contanti, e in quest'ultimo caso il lavoratore aveva sempre rilasciato relativa quietanza;
- di aver provveduto ai pagamenti mediante acconti settimanali e con ultimo versamento in data 25.01.2024;
- che a fronte di competenze maturate nel corso dell'intero rapporto per l'importo netto di € 23.287,55 la società aveva effettuato erogazioni per complessivi € 27.292,06, con un conseguente maggiore esborso rispetto al dovuto di € 4.004,51. Ha conseguentemente esercitato azione di ripetizione dell'indebito oggettivo per il suddetto importo ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed ha concluso chiedendo “- in via preliminare: previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 367/2024 (R.G. n. 1307/2024), emesso dal Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 17.09.2024; - in via principale: accertare e dichiarare, in virtù dell'avvenuta corresponsione, da parte della
, delle retribuzioni in favore del Sig. che nulla è dovuto dall'opponente e, per l'effetto, disporre la Pt_1 CP_1 revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 367/2024; - in via riconvenzionale: previo accertamento del credito vantato dall' nei confronti del Sig. dichiarare il diritto dell'opponente alla Parte_1 CP_1 ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'opposto e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento CP_1 in favore della dell'importo pari ad € 4.004,51, oltre interessi a dec lla domanda. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, oltre CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. Il lavoratore opposto si è costituito deducendo CP_1
- che i pagamenti deg erano stati effettivamente eseguiti dalla società opponente in acconti mensili di € 400,00 circa;
- che l'ultimo pagamento era stato eseguito da in data 25.01.2024 con la causale “acconto Pt_1 stipendio gennaio 2024”; nessun pagamento risulta eseguito in data successiva con causale riferita alla mensilità di febbraio 2024;
- che l'ingiunzione era stata chiesta ed ottenuta relativamente all'importo portato dalla busta paga di febbraio 2024 essendo questo l'unico prospetto consegnato dalla società (peraltro in esecuzione di altro d.i.);
- che tutti pagamenti erano stati eseguiti dalla società con bonifici bancari e mai in contanti e tanto meno il lavoratore aveva mai rilasciato quietanza per pagamenti in contanti;
ha conseguentemente disconosciuto le firma apposte sulle note depositate da parte opponente;
- che l'ingiunzione era stata legittimamente richiesta al loro delle somme indicate nel prospetto paga lì dove i conteggi proposti da controparte erano stati elaborati al netto delle ritenute;
- che alla richiesta di ripetizione dell'indebito era da opporre il principio che indica nelle tabelle retributive l'importo minimo delle retribuzioni e che ammette la ripetizione da parte del datore di lavoro solo quando sia allegato e provato l'errore nella liquidazione dei corrispettivi. In via riconvenzionale ha poi rivendicato ulteriori crediti per differenze retributive, deducendo che sebbene l'orario di lavoro fosse concordato dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30, il datore di lavoro pretendeva che si trovasse sul posto un'ora prima dell'inizio del turno e si trattenesse un'altra ora dopo la fine del turno;
che tale ulteriore impegno lavorativo non era mai stato retribuito;
per l'intera durata del rapporto ha inoltre rivendicato il diritto le ulteriori voci retributive quali: - indennità sostitutiva di mensa;
- elemento variabile di risultato (EVR); - l'indennità di trasporto;
oltre allo straordinario diurno di 2 ore al giorno il tutto per complessivi
€ 13.929,59 come da conteggi allegati. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “in via principale: accertare e dichiarare che l'avverso ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, perché improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile e comunque del tutto infondato in fatto ed in diritto nonché sprovvisto di supporto probatorio e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, confermando l'opposto decreto ingiuntivo. in via riconvenzionale: Voglia altresì accertare e dichiarare la fondatezza della formulata richiesta di pagamento dell'importo di € 13.929,59 formulata in via riconvenzionale e, per l'effetto, condannare la a pagamento della somma di € 13.929,59 in favore del Sig. Parte_1
o nella divers ritenuta di giustizia….In ogni caso, vittoria di spese di lite, CP_1 oltre oneri accessori e con l'applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, co. 1, del D.M. n. 55/20143, da distrarsi”. La causa istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. L'opposizione è infondata e deve essere respinta. La società opponente eccepisce l'inesistenza del credito assumendo il pagamento di importi superiori alle spettanze risultanti dalle buste paga e deducendo anzi indebite erogazioni per un totale di € 4.004,51. La tesi attorea non può essere condivisa. In primo luogo, perché l'opponente assume l'effettuazione di pagamenti in contanti che non possono ritenersi provati. La società ha infatti inteso dimostrare dette erogazioni mediante quietanze annotazioni (all.to 3) recanti a suo avviso la firma di quietanza del lavoratore. L'opposto ha tuttavia disconosciuto tali sottoscrizioni. A fronte di ciò l'opponente avrebbe dovuto dichiarare di volersi avvalere della documentazione e chiedere la verificazione delle firme. La opponente non ha tuttavia inteso operare in tal senso e ciò rende inutilizzabile la documentazione che si assume comprovante i pagamenti in contante;
dal che deriva anche la carenza di prova dei presunti pagamenti in contanti. In merito ai conteggi va poi detto che dai prospetti paga allegati al ricorso e concernenti l'intera durata del rapporto (1 novembre 2022-15 febbraio 2024) emergono competenze lorde pari ad € 35.740,41 e nette pari ad € 23.251,55. Considerando i soli pagamenti eseguiti mediante bonifico o ricarica postapay (e quindi esclusi i pagamenti in contanti privi di fondamento probatorio) l'ammontare complessivo degli esborsi ammonta ad € 20.055,83. Ne deriva una differenza a credito del lavoratore opposto pari ad € 3.195,72 nette. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza del credito di € 3.054,93 oggetto della ingiunzione di pagamento. Del tutto sfornito di prova è invece l'indebito oggettivo di cui la società ha invocato la ripetizione. Ne deriva la totale infondatezza del ricorso in opposizione, la quale deve essere respinta con conseguente conferma e declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In merito alla reconventio reconventionis dell'opposto, incontestata l'ammissibilità dell'azione, il lavoratore opposto ha rivendicato differenze retributive per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di mensa, elemento variabile di risultato (EVR) e indennità di trasporto. In merito al lavoro straordinario il ricorrente ha dedotto che l'orario concordato tra le parti si estendeva dalle 07:30 alle 16:30, ma il datore di lavoro pretendeva la presenza in azienda un'ora prima e la permanenza a fine turno di un'altra ora. Sul punto il teste , dipendente di per circa due mesi e poi Testimone_1 Parte_1 appaltatore di lavori (realizzazione impianti elettrici) commissionatigli dalla società per circa un paio di anni, il quale ha riferito che che già lavorava in azienda al suo arrivo e che aveva CP_1 lavorato alle dipendenze di per circa un anno e mezzo, osservava un orario “dalle 6.30 alle Pt_1 17.30-18.00 con una pausa p mezz'ora o un'ora, per cinque giorni a settimana, ma capitava che effettuasse consegne anche di domenica. Circostanze quasi coincidenti ha riferito il teste Tes_2 il quale ha dichiarato che lavorava dalle 6.30-7.00 alle 17.00-17.30 con u
[...] CP_1 pranzo di un'ora, per cinque giorni a settimana, ed occasionalmente anche sabato e domenica”. E così pure il teste il quale ha riferito: “Lavoravamo dalle 6.30 (al capannone;
dalle 7.30 in cantiere) alle Tes_3
17.30 con una pausa pranzo di un'ora, per cinque giorni a settimana, ed occasionalmente anche di sabato e domenica”. Può quindi ritenersi dimostrato lo svolgimento di orario di lavoro straordinario per almeno due ore al giorno, 10 a settimana, di cui non risulta l'erogazione nei prospetti paga. In mancanza di specifiche contestazioni, è possibile fare uso dei conteggi allegati alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale di parte opposta e quantificare il credito per tale voce in € 6.161,72. Il diritto alla indennità sostitutiva della mensa è invece previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 03 marzo 2022 il quale espressamente prevede che per le unità produttive con meno di 50 dipendenti, in luogo del servizio mensa, debba essere riconosciuta la suddetta indennità da quantificarsi per la categoria degli operai “su base oraria per ogni ora di lavoro” in misura pari ad € 0,93 a decorrere dal 1.4.2023 e ad € 0,95 a decorrere dal 1.1.2024. Dall'esame dei prospetti paga il suddetto emolumento non risulta essere stato riconosciuto al ricorrente nel corso del rapporto, né la società opponente ne ha altrimenti dedotto e provato l'erogazione. Ai fini della quantificazione sembra ragionevole fare ancora una volta riferimento ai conteggi allegati alla memoria ed elaborati sulla base dei dati risultanti dai prospetti paga predisposti dalla società datrice di lavoro, applicando (peraltro per difetto) gli importi dell'indennità orari previsti dalla contrattazione collettiva integrativa. Il credito del lavoratore va quindi quantificato, come da richiesta, in € 1739,28. A conclusioni diverse occorre giungere riguardo alle rimanenti richieste concernenti l'elemento variabile di risultato e l'indennità di trasporto. In ordine alla prima di dette voci va censurata l'estrema genericità della domanda, mancante di qualsiasi riferimento normativo e contrattuale. In merito alla indennità di trasporto va osservato che il già citato contratto provinciale integrativo prevede che essa sia riconosciuta al dipendente in misura corrispondente al costo degli abbonamenti mensili ai mezzi pubblici urbani ed extraurbani operanti nel tratto che va dal Comune o frazione di residenza a quello di lavoro;
In alternativa, qualora il raggiungimento del luogo di lavoro con tali mezzi sia impossibile o molto difficoltoso, il rimborso delle spese sostenute con il mezzo proprio è previsto sia assicurato con una indennità pari ad € 0.36 a decorrere dal 1.4.2023 (non è dato conoscere l'importo per i precedenti periodi di lavoro). Sennonché dalla lettera della disposizione emerge che tale rimborso possa essere riconosciuto in ragione del costo dei mezzi pubblici, “dietro presentazione di adeguata certificazione”; in alternativa può essere riconosciuto a titolo di rimborso spese per il mezzo proprio, a condizione che l'impiego di tali mezzi “sia impossibile o molto difficoltoso” e a titolo di rimborso;
è inoltre prescritto che il lavoratore “è tenuto a specificare il tipo di rimborso che l'azienda deve predisporre”. Le suesposte condizioni inducono a ritenere che la scelta del lavoratore debba essere adeguatamente motivata, anche solo quanto alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto pubblici. Di tali elementi manca in ricorso qualsiasi allegazione, sicché la domanda non può essere accolta. Alla luce di tali elementi la domanda riconvenzionale dell'opposto può essere accolta limitatamente all'importo complessivi di € 7.901,00 (€ 6.161,72+1739,28) oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate (per un quinto) stante la sproporzione tra la domanda e credito accertato. La restante parte va posta a carico della società opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge il ricorso proposto da ei confronti di Parte_1 CP_1 in opposizione al d.i. n. 367/2 .G.L.P) emesso Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.09.2024 notificato il 17.09.2024, per l'importo di € 3.054,93 oltre accessori e spese e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti CP_1 di condanna altresì la società in persona del l.r.p.t. a titolo di Parte_3 dif amente di compensi per lavoro straordinario e indennità sostitutiva della mensa) al pagamento in favore del lavoratore dell'ulteriore CP_1 somma di € 7.901,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetar saldo a titolo di differenze retributive opponente n persona del l.r.p.t. Parte_1
- Compensa le spese di lite tra le part
- Condanna la società opponente in persona del r.l.p.t. al pagamento della residua parte delle spese di lite che liquida in € 4.310,40 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opposta;
Viterbo lì, 17 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1608/2024
[...]
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROSETTA ANTONIO per parte resistente;
e che non risultano depositate note per conto della opponente Parte_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1608 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, Sig. con sede legale in Via Gioacchino Parte_2
Rossini 13 – 01036 Nepi (VT), rappresent rocura su foglio allegato al presente atto – dall'Avv. Luca D'Amico (C.F. ) del Foro di Roma, il quale si C.F._1 dichiara antistatario, ed elettivamente d di detto difensore, sito in Roma, alla Via Francesco De Sanctis n. 4 – 00195. L'Avv. D'Amico, inoltre, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 06.96038313 oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1 RICORRENTE - OPPONENTE E (C.F. = , CP_1 C.F._2
/07/19 a, Via Agostino Cennini, n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosetta (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
Roma, Via del Viminale, n. 43, in virt esente atto, nonché domiciliato telematicamente alla p.e.c.: Si dichiara di voler ricevere Email_2 le comunicazioni e gli avvis i fax: 06.45678196, nonché presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 RESISTENTE – OPPOSTO OGGETTO: opposizione a D.I. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.10.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione al d.i. n. 367/2024 (di cui al proc. n. 1307/2024R.G.L.P) emesso dal Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.09.2024 e notificato unitamente ad atto di precetto in data 17.09.2024, per il pagamento in favore di della somma lorda complessiva di € 3.054,93 oltre interessi, rivalutazione CP_1 monetaria e spese del procedimento, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2024. A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- di aver erogato al lavoratore opposto tutte le spettanze maturate nel corso del rapporto;
- di aver sempre effettuato i pagamenti mediante m bonifico bancario e/o ricarica Postepay e/o in contanti, e in quest'ultimo caso il lavoratore aveva sempre rilasciato relativa quietanza;
- di aver provveduto ai pagamenti mediante acconti settimanali e con ultimo versamento in data 25.01.2024;
- che a fronte di competenze maturate nel corso dell'intero rapporto per l'importo netto di € 23.287,55 la società aveva effettuato erogazioni per complessivi € 27.292,06, con un conseguente maggiore esborso rispetto al dovuto di € 4.004,51. Ha conseguentemente esercitato azione di ripetizione dell'indebito oggettivo per il suddetto importo ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed ha concluso chiedendo “- in via preliminare: previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 367/2024 (R.G. n. 1307/2024), emesso dal Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 17.09.2024; - in via principale: accertare e dichiarare, in virtù dell'avvenuta corresponsione, da parte della
, delle retribuzioni in favore del Sig. che nulla è dovuto dall'opponente e, per l'effetto, disporre la Pt_1 CP_1 revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 367/2024; - in via riconvenzionale: previo accertamento del credito vantato dall' nei confronti del Sig. dichiarare il diritto dell'opponente alla Parte_1 CP_1 ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'opposto e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento CP_1 in favore della dell'importo pari ad € 4.004,51, oltre interessi a dec lla domanda. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, oltre CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. Il lavoratore opposto si è costituito deducendo CP_1
- che i pagamenti deg erano stati effettivamente eseguiti dalla società opponente in acconti mensili di € 400,00 circa;
- che l'ultimo pagamento era stato eseguito da in data 25.01.2024 con la causale “acconto Pt_1 stipendio gennaio 2024”; nessun pagamento risulta eseguito in data successiva con causale riferita alla mensilità di febbraio 2024;
- che l'ingiunzione era stata chiesta ed ottenuta relativamente all'importo portato dalla busta paga di febbraio 2024 essendo questo l'unico prospetto consegnato dalla società (peraltro in esecuzione di altro d.i.);
- che tutti pagamenti erano stati eseguiti dalla società con bonifici bancari e mai in contanti e tanto meno il lavoratore aveva mai rilasciato quietanza per pagamenti in contanti;
ha conseguentemente disconosciuto le firma apposte sulle note depositate da parte opponente;
- che l'ingiunzione era stata legittimamente richiesta al loro delle somme indicate nel prospetto paga lì dove i conteggi proposti da controparte erano stati elaborati al netto delle ritenute;
- che alla richiesta di ripetizione dell'indebito era da opporre il principio che indica nelle tabelle retributive l'importo minimo delle retribuzioni e che ammette la ripetizione da parte del datore di lavoro solo quando sia allegato e provato l'errore nella liquidazione dei corrispettivi. In via riconvenzionale ha poi rivendicato ulteriori crediti per differenze retributive, deducendo che sebbene l'orario di lavoro fosse concordato dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30, il datore di lavoro pretendeva che si trovasse sul posto un'ora prima dell'inizio del turno e si trattenesse un'altra ora dopo la fine del turno;
che tale ulteriore impegno lavorativo non era mai stato retribuito;
per l'intera durata del rapporto ha inoltre rivendicato il diritto le ulteriori voci retributive quali: - indennità sostitutiva di mensa;
- elemento variabile di risultato (EVR); - l'indennità di trasporto;
oltre allo straordinario diurno di 2 ore al giorno il tutto per complessivi
€ 13.929,59 come da conteggi allegati. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “in via principale: accertare e dichiarare che l'avverso ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, perché improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile e comunque del tutto infondato in fatto ed in diritto nonché sprovvisto di supporto probatorio e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, confermando l'opposto decreto ingiuntivo. in via riconvenzionale: Voglia altresì accertare e dichiarare la fondatezza della formulata richiesta di pagamento dell'importo di € 13.929,59 formulata in via riconvenzionale e, per l'effetto, condannare la a pagamento della somma di € 13.929,59 in favore del Sig. Parte_1
o nella divers ritenuta di giustizia….In ogni caso, vittoria di spese di lite, CP_1 oltre oneri accessori e con l'applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, co. 1, del D.M. n. 55/20143, da distrarsi”. La causa istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. L'opposizione è infondata e deve essere respinta. La società opponente eccepisce l'inesistenza del credito assumendo il pagamento di importi superiori alle spettanze risultanti dalle buste paga e deducendo anzi indebite erogazioni per un totale di € 4.004,51. La tesi attorea non può essere condivisa. In primo luogo, perché l'opponente assume l'effettuazione di pagamenti in contanti che non possono ritenersi provati. La società ha infatti inteso dimostrare dette erogazioni mediante quietanze annotazioni (all.to 3) recanti a suo avviso la firma di quietanza del lavoratore. L'opposto ha tuttavia disconosciuto tali sottoscrizioni. A fronte di ciò l'opponente avrebbe dovuto dichiarare di volersi avvalere della documentazione e chiedere la verificazione delle firme. La opponente non ha tuttavia inteso operare in tal senso e ciò rende inutilizzabile la documentazione che si assume comprovante i pagamenti in contante;
dal che deriva anche la carenza di prova dei presunti pagamenti in contanti. In merito ai conteggi va poi detto che dai prospetti paga allegati al ricorso e concernenti l'intera durata del rapporto (1 novembre 2022-15 febbraio 2024) emergono competenze lorde pari ad € 35.740,41 e nette pari ad € 23.251,55. Considerando i soli pagamenti eseguiti mediante bonifico o ricarica postapay (e quindi esclusi i pagamenti in contanti privi di fondamento probatorio) l'ammontare complessivo degli esborsi ammonta ad € 20.055,83. Ne deriva una differenza a credito del lavoratore opposto pari ad € 3.195,72 nette. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza del credito di € 3.054,93 oggetto della ingiunzione di pagamento. Del tutto sfornito di prova è invece l'indebito oggettivo di cui la società ha invocato la ripetizione. Ne deriva la totale infondatezza del ricorso in opposizione, la quale deve essere respinta con conseguente conferma e declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In merito alla reconventio reconventionis dell'opposto, incontestata l'ammissibilità dell'azione, il lavoratore opposto ha rivendicato differenze retributive per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di mensa, elemento variabile di risultato (EVR) e indennità di trasporto. In merito al lavoro straordinario il ricorrente ha dedotto che l'orario concordato tra le parti si estendeva dalle 07:30 alle 16:30, ma il datore di lavoro pretendeva la presenza in azienda un'ora prima e la permanenza a fine turno di un'altra ora. Sul punto il teste , dipendente di per circa due mesi e poi Testimone_1 Parte_1 appaltatore di lavori (realizzazione impianti elettrici) commissionatigli dalla società per circa un paio di anni, il quale ha riferito che che già lavorava in azienda al suo arrivo e che aveva CP_1 lavorato alle dipendenze di per circa un anno e mezzo, osservava un orario “dalle 6.30 alle Pt_1 17.30-18.00 con una pausa p mezz'ora o un'ora, per cinque giorni a settimana, ma capitava che effettuasse consegne anche di domenica. Circostanze quasi coincidenti ha riferito il teste Tes_2 il quale ha dichiarato che lavorava dalle 6.30-7.00 alle 17.00-17.30 con u
[...] CP_1 pranzo di un'ora, per cinque giorni a settimana, ed occasionalmente anche sabato e domenica”. E così pure il teste il quale ha riferito: “Lavoravamo dalle 6.30 (al capannone;
dalle 7.30 in cantiere) alle Tes_3
17.30 con una pausa pranzo di un'ora, per cinque giorni a settimana, ed occasionalmente anche di sabato e domenica”. Può quindi ritenersi dimostrato lo svolgimento di orario di lavoro straordinario per almeno due ore al giorno, 10 a settimana, di cui non risulta l'erogazione nei prospetti paga. In mancanza di specifiche contestazioni, è possibile fare uso dei conteggi allegati alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale di parte opposta e quantificare il credito per tale voce in € 6.161,72. Il diritto alla indennità sostitutiva della mensa è invece previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 03 marzo 2022 il quale espressamente prevede che per le unità produttive con meno di 50 dipendenti, in luogo del servizio mensa, debba essere riconosciuta la suddetta indennità da quantificarsi per la categoria degli operai “su base oraria per ogni ora di lavoro” in misura pari ad € 0,93 a decorrere dal 1.4.2023 e ad € 0,95 a decorrere dal 1.1.2024. Dall'esame dei prospetti paga il suddetto emolumento non risulta essere stato riconosciuto al ricorrente nel corso del rapporto, né la società opponente ne ha altrimenti dedotto e provato l'erogazione. Ai fini della quantificazione sembra ragionevole fare ancora una volta riferimento ai conteggi allegati alla memoria ed elaborati sulla base dei dati risultanti dai prospetti paga predisposti dalla società datrice di lavoro, applicando (peraltro per difetto) gli importi dell'indennità orari previsti dalla contrattazione collettiva integrativa. Il credito del lavoratore va quindi quantificato, come da richiesta, in € 1739,28. A conclusioni diverse occorre giungere riguardo alle rimanenti richieste concernenti l'elemento variabile di risultato e l'indennità di trasporto. In ordine alla prima di dette voci va censurata l'estrema genericità della domanda, mancante di qualsiasi riferimento normativo e contrattuale. In merito alla indennità di trasporto va osservato che il già citato contratto provinciale integrativo prevede che essa sia riconosciuta al dipendente in misura corrispondente al costo degli abbonamenti mensili ai mezzi pubblici urbani ed extraurbani operanti nel tratto che va dal Comune o frazione di residenza a quello di lavoro;
In alternativa, qualora il raggiungimento del luogo di lavoro con tali mezzi sia impossibile o molto difficoltoso, il rimborso delle spese sostenute con il mezzo proprio è previsto sia assicurato con una indennità pari ad € 0.36 a decorrere dal 1.4.2023 (non è dato conoscere l'importo per i precedenti periodi di lavoro). Sennonché dalla lettera della disposizione emerge che tale rimborso possa essere riconosciuto in ragione del costo dei mezzi pubblici, “dietro presentazione di adeguata certificazione”; in alternativa può essere riconosciuto a titolo di rimborso spese per il mezzo proprio, a condizione che l'impiego di tali mezzi “sia impossibile o molto difficoltoso” e a titolo di rimborso;
è inoltre prescritto che il lavoratore “è tenuto a specificare il tipo di rimborso che l'azienda deve predisporre”. Le suesposte condizioni inducono a ritenere che la scelta del lavoratore debba essere adeguatamente motivata, anche solo quanto alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto pubblici. Di tali elementi manca in ricorso qualsiasi allegazione, sicché la domanda non può essere accolta. Alla luce di tali elementi la domanda riconvenzionale dell'opposto può essere accolta limitatamente all'importo complessivi di € 7.901,00 (€ 6.161,72+1739,28) oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate (per un quinto) stante la sproporzione tra la domanda e credito accertato. La restante parte va posta a carico della società opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge il ricorso proposto da ei confronti di Parte_1 CP_1 in opposizione al d.i. n. 367/2 .G.L.P) emesso Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.09.2024 notificato il 17.09.2024, per l'importo di € 3.054,93 oltre accessori e spese e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti CP_1 di condanna altresì la società in persona del l.r.p.t. a titolo di Parte_3 dif amente di compensi per lavoro straordinario e indennità sostitutiva della mensa) al pagamento in favore del lavoratore dell'ulteriore CP_1 somma di € 7.901,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetar saldo a titolo di differenze retributive opponente n persona del l.r.p.t. Parte_1
- Compensa le spese di lite tra le part
- Condanna la società opponente in persona del r.l.p.t. al pagamento della residua parte delle spese di lite che liquida in € 4.310,40 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opposta;
Viterbo lì, 17 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO