Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2004, n. 23647
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

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Nel caso di condanna per violazione della disciplina edilizia, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato e si sia verificata l'impossibilità di adempiere entro il termine fissato per essere stato l'immobile acquisito al patrimonio del comune, il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca del beneficio esulando dai poteri del condannato l'adempimento della condizione alla quale il beneficio stesso era stato sottoposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2004, n. 23647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23647
    Data del deposito : 16 aprile 2004

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