Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
Nel caso di condanna per violazione della disciplina edilizia, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato e si sia verificata l'impossibilità di adempiere entro il termine fissato per essere stato l'immobile acquisito al patrimonio del comune, il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca del beneficio esulando dai poteri del condannato l'adempimento della condizione alla quale il beneficio stesso era stato sottoposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2004, n. 23647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23647 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 16/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00487
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 026351/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT NC N. IL 07/02/1958;
2) LA ND RI N. IL 29/05/1961;
avverso ORDINANZA del 04/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G., annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
MOTIVAZIONE
Il Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Palermo richiese a quella stessa Corte, in funzione di giudice dell'esecuzione, di dichiarare non avverata la condizione della demolizione del manufatto abusivo di proprietà di AT VI e La DO SA, alla quale era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ai predetti con sentenza, divenuta irrevocabile, in data 8.2.2001 di quella Corte, divenuta irrevocabile. Con ordinanza in data 4.4.2003 la Corte d'Appello di Palermo, nella indicata funzione, all'esito dell'instaurata procedura camerale, dichiarò non avvenuta la condizione imposta dalla citata sentenza del Tribunale di Agrigento alla sospensione condizionale e dichiarò eseguibile la pronuncia di condanna a carico dei predetti AT e La DO. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dei predetti condannati.
Il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. I ricorrenti deducono - sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge - l'impossibilità da parte loro di dare esecuzione alla misura sanzionatoria, in quanto essi non erano più proprietari dell'opera abusiva, essendo la stessa stata gratuitamente acquisita al patrimonio comunale prima ancora che la sentenza fosse divenuta definitiva. Il ricorso è fondato, dovendosi condividere i rilievi contenuti nella requisitoria del Proc. Gen., che vengono qui richiamati quasi nella loro integratiti In effetti, come osservato dal Proc. Gen., nel sistema delineato dall'art. 7 l. 47/85 i presupposti necessari del procedimento ablatorio in sede amministrativa sono costituiti dall'ingiunzione sindacale di demolizione e dalla sua inottemperanza nel termine indicato, alla cui scadenza senza che sia avvenuta l'eliminazione dell'abuso si verifica de iure, in forza dell'automatismo previsto dalla norma, la perdita per traslazione della proprietà del bene da parte dell'ingiunto. Ne deriva che, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui. Del tutto incompatibile con tali rilievi e con l'automatismo del descritto effetto traslativo è il rilievo dell'ordinanza impugnata, secondo cui "l'acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune non può essere considerata una condizione ostativa all'ottemperanza dell'ordine contenuto nella sentenza di condanna;
giustamente, invece, gli interessati, in opposizione alla richiesta del Proc. Gen, avevano opposto l'impossibilità da parte loro di ottemperare all'ordine del giudice, dopo che l'effetto traslativo si era verificato. Nè potrebbe obiettarsi (come invece fatto dalla Corte di merito nell'ultima proposizione dell'ordinanza) che, non essendo intervenuta una delibera del consiglio comunale che avesse dichiarato resistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera illegittima, anche dopo la detta acquisizione, la sanzione ripristinatoria disposta in sentenza non avrebbe perso efficacia, con conseguente perdurante effetto cogente per gli autori dell'abuso. Infatti, l'obiezione si dimostra infondata sol che si consideri che, ove si dovesse ritenere la perdurante vigenza dell'ordine di demolizione e la conseguente vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario pur dopo il passaggio della res in proprietà del Comune, l'amministrazione si vedrebbe privata di una facoltà attribuitale dalla norma, anche se non ancora esercitata:
quella, per l'appunto, di optare per la conservazione dell'opera, destinandola, ove ne abbia la potenzialità, al soddisfacimento di prevalenti interessi pubblici. In realtà, a seguito dell'avvenuta acquisizione, si determina, in ordine alla sorte del bene, un regime incompatibile con interferenze esterne;
infatti, solo all'amministrazione è rimessa in via esclusiva la determinazione circa l'eliminazione dell'opera ovvero il suo mantenimento in vista di una utilizzazione per finalità di pubblico interesse, senza che un eventuale ritardo nella scelta possa autorizzare un intervento sostitutivo, che si tradurrebbe in una ingerenza indebita. Ne deriva che, fino a quando la P.A. rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione sia di procedere all'acquisizione, l'ordine di demolizione conserva efficacia cogente e deve essere eseguito;
ma una volta intervenuta racquisizione. la stessa determina una situazione giuridica nuova circa la titolarità del bene che si riflette sull'operatività stessa della misura ripristinatoria disposta dal Giudice, nel senso che la perdita della proprietà esclude la possibilità materiale e giuridica di darvi esecuzione. Ne deriva che la decisione impugnata, in quanto inficiata dalla violazione di norme e principi fin qui enunciati, va annullata senza rinvio;
non può che prendersi atto che il beneficio della sospensione della pena non può essere revocato dal momento che, per le indicate ragioni sopravvenute, è venuta esulare dai poteri dei condannati l'adempimento della condizione alla quale il beneficio stesso era stato sottoposto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004