Sentenza 9 novembre 2021
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, rispetto a reati comuni anche a base violenta (nella specie tortura), la sospensione disciplinare dal rapporto di lavoro non è idonea a elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, in ragione sia della natura interinale del provvedimento amministrativo, sia della finalità di salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio, da questa perseguita. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che nei reati contro la pubblica amministrazione è richiesta, invece, un'adeguata motivazione circa l'irrilevanza del provvedimento disciplinare, trattandosi di illeciti che richiedono un rapporto qualificato tra l'autore, ormai estraneo all'amministrazione, e il bene giuridico tutelato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2021, n. 8970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8970 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2021 |
Testo completo
08970-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 1484 -Presidente - Sent. n. sez. /2021 Maria Vessichelli Eduardo De Gregorio CC 09/11/2021 Michele Romano R.G.N. 27521/2021 Giuseppe Riccardi -Relatore - Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA VA, nato a [...] il [...] AL OR, nato a [...] il [...] IO AB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2021 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Giuseppe Stellato (per ME), Avv. Michele Spina (per ON), Avv. Giuliana Lombardi (per AL), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 09/07/2021 il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale è stata applicata agli indagati ME VA, AL OR e if ON AB la misura cautelare, rispettivamente, della custodia in carcere ai primi due, e degli arresti domiciliari al terzo, in relazione a numerosi delitti di lesioni aggravate e tortura, nonché, nei confronti di ME e AL, anche per reati di falso, e, per il solo ME, di depistaggio;
in parziale riforma, il Tribunale ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di AL OR. I fatti di cui sono incolpati i ricorrenti, secondo la prospettazione accusatoria convalidata dai giudici del merito cautelare, furono compiuti ai danni dei detenuti del "reparto Nilo" del carcere di S. Maria C. Vetere nel mese di aprile 2020, essendo quelli di falso e calunnia ad essi collegati.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ME VA, con atto dei difensori Avv. Giuseppe Stellato e Avv. Edoardo Razzino, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. Sotto un primo profilo si lamenta la motivazione insufficiente e meramente presuntiva in merito alla attualità del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza sulla scorta della ritenuta gravità delle condotte di falso e depistaggio contestate al ME;
tuttavia, non appare in concreto sussistere alcuna possibilità di inquinamento probatorio, alla luce sia della risalenza dei fatti, che dell'acquisizione integrale della documentazione: i falsi contestati ai capi 73, 79 e 80 sono probatoriamente fondati su relazioni a firma dell'ispettore ME già acquisiti agli atti del fascicolo;
inoltre, la principale fonte probatoria di natura documentale a sostegno degli episodi di violenza verificatisi il giorno 6 aprile 2020 è rappresentata dagli innumerevoli video già oggetto di acquisizione da parte della Procura. A distanza di un oltre un anno dai fatti, considerando che il ME è rimasto in servizio per oltre un anno successivamente ai fatti del 6 aprile 2020, non vi è traccia di ulteriori condotte tese ad inquinare probatoriamente le indagini. La prova dichiarativa, rappresentata dalle dichiarazioni dei detenuti, è già stata acquisita agli atti;
la prova documentale, rappresentata dalle riprese video e della documentazione ritenuta ideologicamente falsa, è stata anch'essa integralmente acquisita agli atti;
la misura degli arresti domiciliari, anche con CR 2 dispositivi di controllo e limitazione della comunicazione, avrebbe reso oggettivamente impossibile condotte di inquinamento probatorio. Quanto al pericolo di reiterazione, lamenta che lo stesso sia stato desunto sulla base della assoluta gravità dei fatti accertati, e della valutazione che l'episodio del 6 aprile 2020 non potesse ritenersi isolato alla luce del contenuto delle chat di gruppo in cui il comandante Colucci, nel riferirsi all'accaduto, lo definirebbe come "unico sistema" "sistema Poggioreale"; riferimento riscontrato dal commento postato nella chat collettiva proprio dall'ispettore ME, che aveva definito il lavoro come "di altissimo livello". Ciò posto, contesta la sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, in quanto basato sull'esistenza di un presunto 'sistema' presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere e l'illogicità di una motivazione che fa discendere la prova di tale sistema da un'affermazione fatta da persona terza, quale è il Colucci. Sul punto il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento della prova concernente l'esistenza di un 'sistema' sul quale fondare il rischio di reiterazione del reato, in quanto le condotte contestate sarebbero la manifestazione di un evento isolato, verificatosi in un contesto di eccezionale tensione connesso alla emergenza pandemica, che aveva trasformato il carcere in una bomba ad orologeria;
tant'è che mai prima dei fatti del 6 aprile 2020, né successivamente a quella data, si sono verificati casi analoghi presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Del resto, il ricorrente è un uomo di 40 anni assolutamente incensurato, nei confronti del quale profonda è stata l'efficacia deterrente dell'applicata custodia cautelare in carcere.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della misura. Lamenta al riguardo un'omessa motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, che avrebbe comunque impedito al ricorrente di tornare a svolgere il proprio lavoro, fondando il rischio del mancato rispetto degli obblighi comunicativi su un ragionamento congetturale, nonché sul contegno processuale dell'indagato che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, non avrebbe rielaborato in chiave critica il proprio comportamento;
anche sotto tale profilo il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento della prova, in quanto il ME si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto ancora molto provato dall'esecuzione della custodia in carcere e non avendo avuto modo di leggere interamente una così copiosa ordinanza cautelare. Of 3 Tale aspetto sarebbe altresì inosservante della legge in relazione al disposto di cui all'art. 274, lettera a), che specifica come "le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti".
3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di AL OR, Avv. Angelo Raucci, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Il ragionamento del Tribunale sarebbe basato su un riferimento del tutto apodittico e su argomentazioni presuntive, derivanti da un'analisi cumulativa delle singole posizioni senza la necessaria specificazione riguardo alla posizione dell'indagato; in materia cautelare, infatti, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati è autonoma, sicché stringente era l'onere motivazionale gravante sul Tribunale del riesame. Lamenta che non sia stato considerato: a) il dato storico temporale in cui sono state poste in essere le condotte violente oggetto di contestazione, verificatesi a seguito delle due rivolte avvenute all'interno del carcere ad opera dei detenuti, in data 9 marzo e 5 aprile 2020, e in relazione alla difficile gestione causata dal periodo emergenziale del COVID-19; b) l'unicità delle condotte violente, verificatesi esclusivamente in data 6 aprile 2020, e dirette a gestire il clima di rivolta all'interno del carcere;
c) la specifica posizione lavorativa del AL, che riveste una funzione di natura amministrativa nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che non comporta alcun tipo di contatto con i detenuti;
d) l'incensuratezza dell'odierno ricorrente. Sostiene che sarebbe illogica l'affermazione del Tribunale nella parte in cui ravvisa una sistematicità delle condotte violente sulla base di mere conversazioni e di messaggistica intercorsa tra un gruppo limitato di indagati, al quale il AL era estraneo. Aggiunge che la concretezza non può esser fondata su valutazioni meramente congetturali e astratte, che i fatti contestati all'indagato siano caratterizzati da episodicità, nonché sostanziale inattuabilità, sia per la peculiare natura delle condizioni che hanno determinato la consumazione della condotta contestata, sia per la specifica posizione lavorativa di natura amministrativa rivestita dal AL. पर Ulteriore deficit motivazionale riguarderebbe il profilo dell'adeguatezza della misura della custodia domiciliare, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla inadeguatezza di misure meno afflittive, quale una mera misura di natura interdittiva.
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari nonostante il provvedimento di sospensione cautelare disciplinare, che farebbe venir meno in questo momento il pericolo di reiterazione, escludendo, al pari di una misura cautelare di natura interdittiva, la possibilità di recidivanza. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sull'adeguatezza della corrispondente misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio pubblico e di confrontarsi con le doglianze difensive proposte al riguardo. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio emesso nei confronti degli indagati non incidente sul pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, in quanto il decreto di sospensione potrebbe venire meno anche per ragioni formali inerenti allo svolgimento del procedimento. Per altro verso la difesa si duole del giudizio di neutralità reso dal Tribunale riguardo al predetto provvedimento di sospensione, senza nel contempo spiegare le ragioni per le quali la misura interdittiva in sede penale non potesse ritenersi adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva.
4. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di ON AB, Avv. Michele Spina, deducendo i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale ha sottolineato al riguardo che non vi era stata alcuna collaborazione processuale nel corso dell'interrogatorio di garanzia, essendosi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere, che aveva reso solo brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo la versione della "reazione violenta" dei detenuti, e ribadendo con uno scritto a sua firma la correttezza del proprio comportamento e la estraneità ai fatti di causa, insistendo nella versione per cui i detenuti avevano reagito alle perquisizioni provocando una "rissa" con gli agenti, e rendendo la situazione un inferno;
avrebbe inoltre aggiunto che non incide sulla decisione del provvedimento disciplinare di sospensione a cui gli agenti sono stati sottoposti, potendo lo stesso venir meno per ragioni anche formali relativa allo svolgersi di quel procedimento. ih Evidenzia al riguardo la diversa argomentazione con la quale è stata annullata l'ordinanza nei confronti del ricorrente Di Siero, in ragione dell'avvenuto pensionamento. Sostiene che ON sia persona fondamentalmente mite e schivo dalla violenza, e che è addetto soltanto al controllo dell'ingresso dell'istituto, in particolare alla manovra della sbarra ivi posizionata;
sicché tali mansioni gli hanno evitato il contatto con i detenuti e ciò escluderebbe qualsiasi insorgenza di astio personale o semplice antipatia;
il 6 aprile 2020 fu inspiegabilmente precettato per partecipare alla perquisizione straordinaria poi degenerata e rimase preda della suggestione collettiva e del caotico disordine, tanto da non essere risparmiato da manganellate dei colleghi, anche in assenza di equipaggiamento adeguato. Deduce l'assenza dei requisiti della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione, considerando che l'agente ON è attualmente sospeso dal servizio a seguito di provvedimento del Ministro della Giustizia, che contraddice ed esclude il pericolo attuale di cui all'articolo 274 cod. proc. pen. Quanto al pericolo di fuga non vi sarebbe alcun elemento da cui desumerne la sussistenza, in ragione anche del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti e della condotta serbata dall'agente per tutto il periodo. CONSIDERATO IN DIRITTO -1. I ricorsi concernono esclusivamente il profilo delle esigenze cautelari concretezza e attualità del pericolo, e adeguatezza della misura -, senza rivolgere doglianze nei confronti della gravità indiziaria. Ciò posto, merita comunque evidenziare, ai limitati fini di una più compiuta illustrazione dei profili cautelari rilevanti, che i titoli in relazione ai quali sono state emesse le misure cautelari oggetto di impugnazione riguardano i gravi episodi di violenza e sopraffazione compiuti il 6 aprile 2020 ai danni dei detenuti ristretti nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, e le condotte vessatorie, di falsificazione di atti pubblici e di depistaggio delle indagini commesse nei giorni immediatamente successivi. Secondo quanto accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti di polizia penitenziaria e dalle dichiarazioni dei detenuti, il pomeriggio del 6 aprile 2020, tra ore 15.30 e le 19.30, all'interno del reparto Nilo del carcere di S. Maria Capua Vetere, numerosi agenti di Polizia Penitenziaria giunti anche dalle carceri di Secondigliano e di Avellino hanno esercitato una violenza cieca ai 6 danni di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro;
i detenuti, costretti ad attraversare il c.d. 'corridoio umano' (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni;
violenza che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti - far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria. Dopo le quattro ore di 'mattanza', le sofferenze fisiche e psicologiche venivano perpetrate anche nei giorni immediatamente successivi, in particolare nei confronti dei quattordici detenuti trasferiti dal reparto Nilo al reparto Danubio probabilmente perché ritenuti ispiratori della protesta del 5 aprile -, - costretti senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i familiari;
tant'è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati;
anche ai detenuti rimasti al reparto Nilo veniva riservato un trattamento degradante, addirittura con la imposizione, volutamente mortificante della capacità di autodeterminazione, del taglio della barba, secondo quanto orgogliosamente rivendicato dal comandante Colucci in uno dei messaggi inviati sulla chat del gruppo di agenti di Polizia penitenziaria. Significativo risulta l'audio, rinvenuto nel telefono di ME VA, contenente il racconto fatto da un detenuto ad un familiare, secondo cui: "non possiamo parlare, non possiamo scrivere, non possiamo fare nulla, ci hanno tolto tutti i diritti, non esistiamo più, non siamo più detenuti ma prigionieri, una bella differenza". Lungi dall'essere un evento eccezionale, determinato dalla pretesa reazione dei detenuti ovvero dalla situazione di tensione determinatasi a causa dell'emergenza pandemica, la fase organizzativa e le reali motivazioni dell'operazione, definita 'perquisizione straordinaria' - in quanto formalmente finalizzata alla ricerca di strumenti di offesa occultati dai detenuti, all'indomani della protesta realizzata dai detenuti del reparto Nilo la sera del 5 aprile 2020 per sollecitare interventi a tutela della loro salute sono state rivelate dal contenuto delle chat rinvenute nei telefoni degli indagati, e dei messaggi precedenti e successivi alla 'mattanza'. In tale contesto ME VA rivestiva il ruolo di Ispettore coordinatore del reparto Nilo, ed è stato individuato, attraverso la visione delle immagini e le indicazioni delle vittime, come assoluto protagonista nella fase dei pestaggi, al fianco della commissaria Anna Rita Costanzo, ma altresì con un ruolo organizzativo nella preparazione della c.d. 'perquisizione straordinaria', al fianco dei commissari Colucci e Costanzo. Dai messaggi rinvenuti sul cellulare del ME, inviati ai colleghi in chat il pomeriggio del 6 aprile 2020, si evince altresì una sua fiera rivendicazione della 'mattanza', definita un "lavoro di altissimo livello", gestito "con strategia eccellente", per il quale “è stato necessario usare forza fisica". Dalle stesse conversazioni, intrattenute successivamente alla notizia dell'avvio delle indagini, è emersa altresì la partecipazione alla strategia di depistaggio, con creazione di falsi documenti e manipolazioni di prove, alle quali l'Ispettore ME ha contribuito da protagonista, facendo scattare foto di bastoni e pezzi di ferro, da attribuire alla disponibilità dei detenuti asseritamente rivoltosi, redigendo una relazione di servizio con cui denunciava il falso rinvenimento degli oggetti idonei all'offesa, falsamente attribuiti alla disponibilità dei detenuti, e firmando un'altra relazione di servizio in cui venivano falsamente riferiti i comportamenti aggressivi dei detenuti durante la perquisizione, che avrebbero reso necessario un 'contenimento attivo'.
2. Tanto premesso, i tre ricorsi, che meritano, in relazione alle questioni comuni, una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità degli argomenti dedotti, sono inammissibili. Il motivo di ricorso che con cui contestano la sussistenza delle esigenze cautelari, anche sotto il profilo della concretezza ed attualità, è inammissibile sotto diversi profili, perché propone doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante una lettura alternativa del compendio probatorio, oltre che del tutto prive di specificità, omettendo qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e con il poderoso materiale indiziario in essa richiamato, e manifestamente infondate.
2.1. Sotto il primo profilo, le doglianze concernenti la sussistenza e l'intensità delle esigenze cautelari in relazione alla distanza temporale dai fatti, alla inesistenza di un 'sistema' di violenze, ed alla eccezionalità dell'episodio, o, ancora, allo specifico ruolo rivestito nel carcere da AL E 8 (funzioni amministrative) e da ON (funzioni materiali, di apertura della sbarra di ingresso) - sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono ictu oculi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell'esistenza delle esigenze cautelari, che avrebbe sottovalutato l'eccezionalità dei fatti e le concrete funzioni svolte dagli odierni ricorrenti. Sh 9 Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata, come più ampiamente si dirà, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
2.2. Le doglianze con cui si contesta il profilo della consistenza della attualità, che i ricorrenti identificano nella esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, sono manifestamente infondate, oltre che generiche, limitandosi ad affermazioni assertive, prive di specificità con riferimento al concreto quadro cautelare. Il richiamo è al principio affermato da Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623, secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, ha introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., accanto al requisito della concretezza, quello dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (in tal senso, altresì, Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688, che ha addirittura sostenuto la necessità di prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti - effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti). Tuttavia, il principio non è condivisibile, non soltanto perché comporta una obliterazione della natura predittiva del giudizio prognostico demandato al giudice della cautela, che rischia di sterilizzare il proprium del giudizio prognostico demandato al giudice della cautela e lo stesso sistema delle misure cautelari personali come delineato dal vigente codice di procedura penale, ma anche alla luce di una lettura sistematica delle norme processuali. Invero, proprio perché "il codice continua a distinguere tra «esigenze cautelari» ed «eccezionali esigenze cautelari», a dimostrazione che l'attualità non è nell'immediatezza»" (Sez. 6, n. 50027 del 29/10/2015, Aurisicchio), il 101 0 requisito della attualità non può essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato (o di fuga, o di inquinamento probatorio), ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, non massimata sul punto). -Dunque, è proprio la considerazione sistematica delle norme che prevedono i distinti concetti di "esigenze cautelari" (art. 274 cod. proc. pen.), "eccezionali esigenze cautelari" (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.), ed "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (art. 275, commi 4, 4 bis e 4 ter, cod. proc. pen., art. 89 d.P.R. 309 del 1990) - ad imporre una interpretazione che fornisca 'linfa ermeneutica' alle diverse previsioni astratte, non essendo ipotizzabile una interpretatio abrogans delle stesse per l'eccessiva estensione semantica attribuita all'ipotesi base;
i concetti giuridici, infatti, oltre alla 'vitalità' concreta che assumono nel necessario intreccio con il fatto, sono dotati, nella dimensione astratta, anche di una duttilità ed elasticità legata agli spazi ermeneutici delimitati dalla presenza di una pluralità di fattispecie astratte previste per regolare le aree di confine. In tal senso, pertanto, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari possono essere individuate, a livello interpretativo, nella "elevata probabilità", intesa però non come "imminenza", del pericolo, in una prognosi che abbia ad oggetto la commissione delle condotte che si intende prevenire (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio).
2.3. I motivi con cui si contesta la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza delle misure sono inoltre inammissibili, perché, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, riposano, in realtà, sull'erroneo presupposto che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie coincida con la reiterazione degli stessi fatti-reato contestati nel procedimento, e che, dunque, l'eccezionalità dei fatti, legati alle tensioni derivanti dalla gestione dell'emergenza pandemica, lo stato di incensuratezza, la distanza temporale dai fatti, l'inesistenza di un 'sistema' di violenze, o, ancora, lo specifico ruolo rivestito nel carcere da AL (funzioni amministrative) e da ON (funzioni materiali, di apertura della sbarra di ingresso), impediscano agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno 11 partecipato alle torture (e, quanto a ME, anche ai falsi ed ai depistaggi) la reiterazione dei fatti contestati. Al riguardo, va infatti ribadito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta, in cui la Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società). Dunque, con riferimento al pericolo di recidiva, non va confuso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha, al contrario, compiutamente evidenziato le circostanze di fatto dalle quali è stato desunto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto da: - l'esistenza di un vero e proprio 'sistema' (denominato, dal Comandante Colucci, 'sistema Poggioreale'), che priva i fatti del carattere di episodicità ed eccezionalità pure rivendicato dai ricorrenti, anche considerando che il 'sistema Poggioreale' è stato applicato, ricorrendone la necessità, in un diverso carcere rispetto a quello dove è, evidentemente, vigente (quello, appunto, di S. Maria Capua Vetere); -l'organizzazione, non improvvisata, ma ben rodata, ed attestata dalle chat di gruppo degli agenti, della 'chiamata alle armi' di tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria, provenienti anche da altre carceri, convocati per 'abbattere i vitelli', dare "tante di quelle mazzate"; - la perpetrazione di violenti pestaggi e degradanti umiliazioni nei confronti di circa 350 detenuti, "passati e ripassati" con 'divertimento' dagli agenti di Polizia penitenziaria, e con cinica soddisfazione per il lavoro "di altissimo livello" fatto, proprio nei confronti di persone che sono affidate alla custodia degli autori. 12 Tali elementi sono stati, dunque, posti a fondamento dell'affermazione di sussistenza del pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie nei confronti di tutti e tre gli odierni ricorrenti, che, evidentemente, viene in rilievo anche in relazione agli agenti che, ordinariamente, sono assegnati a mansioni amministrative o materiali, e che, nondimeno, sono stati convocati per la 'mattanza', per la dimostrata adesione all'esercizio incontrollato della violenza (che non è necessariamente 'autoritativa').
2.4. Va aggiunto che, nei confronti di ME, al quale è stata confermata la misura della custodia in carcere, il pericolo di reiterazione e l'applicazione della più grave misura custodiale sono stati fondati anche sulle condotte successive, consistite nelle vessazioni imposte nei giorni successivi ai detenuti (soprattutto a quelli trasferiti nel reparto Danubio), e nella partecipazione, con ruolo da protagonista, alla falsificazione di relazioni di servizio ed al depistaggio delle indagini;
questi ultimi fatti posti, altresì, a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, premesso che la doglianza è assorbita dalla rilevata inammissibilità delle censure concernenti il pericolo di reiterazione, va evidenziato che l'esigenza cautelare non risulta elisa dalla acquisizione delle immagini e della documentazione rilevante (anche ai fini della prova dei falsi e del depistaggio), proprio per la partecipazione diretta del ME alla precostituzione di 'prove false' nei confronti dei detenuti, al fine di prospettare una sorta di 'giustificazione' all'esercizio della forza;
condotte poste in essere anche nei giorni successivi al 6 aprile 2020, quando le indagini erano già state avviate, e con la consapevolezza della loro pendenza. Dunque, il pericolo di inquinamento non è stato desunto dalla ritenuta gravità delle condotte di falso e depistaggio, bensì dalla concreta realizzazione, da parte del ME, di forme rilevanti di inquinamento probatorio.
3. Il motivo con cui ME lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare in carcere è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito cautelare, è manifestamente infondata. Invero, il Tribunale ha confermato la massima misura custodiale proprio considerando che l'indagato ha partecipato non soltanto ai pestaggi del 6 aprile 2020, con ruolo esecutivo, ma altresì organizzativo, ma anche alle successive condotte degradanti nei confronti dei detenuti (in particolare, di quelli trasferiti al reparto Danubio, e tenuti come 'prigionieri'), nonché alla falsificazione di atti pubblici e al depistaggio delle indagini. 13 La prosecuzione delle vessazioni anche successivamente al 6 aprile 2020, del resto, priva di fondamento la deduzione, sostenuta da tutti i ricorrenti, concernente l'asserita unicità e straordinarietà dei fatti. La proporzione e l'adeguatezza della misura carceraria risultano dunque ben calibrate sul numero di reati (40 imputazioni ascritte al ME) e sulla assoluta gravità degli stessi, nonché sulla inidoneità di misure meno afflittive ad elidere i pericula individuati, di reiterazione di reati della stessa specie, ma anche di inquinamento probatorio. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, i pericula non sono stati affermati sulla base dell'esercizio della facoltà di non rispondere dell'indagato, bensì sulla base degli elementi già evidenziati, vieppiù corroborati dalle espressioni di fiera rivendicazione del "lavoro di altissimo livello" fatto, comunicate nella chat degli agenti nei giorni successivi;
condotta ritenuta indicativa dell'assenza di segni di resipiscenza o di riflessione, nel solco della quale si è inserito l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
4. Il motivo con cui i ricorrenti AL e ON contestano l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto destinatari della sospensione cautelare disciplinare, è manifestamente infondato. Premesso che le doglianze di ON concernenti il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio non sono pertinenti, essendo stato individuato, nei suoi confronti, soltanto il pericolo di recidiva, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento disciplinare di sospensione degli agenti non incida sul quadro cautelare, per la interinalità della misura. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con riferimento ai reati contro la P.A., che, anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la P.A. risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica Of 14 richiesta (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017 Lonardoni, Rv. 270634; Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò, Rv. 275087, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale pericolo giustificasse l'adozione della misura del divieto temporaneo di esercitare l'attività medica nei confronti di un soggetto sospeso dal servizio, rilevando che, per la risalenza dei rapporti corruttivi, per la rete di collegamenti creata e per lo stretto collegamento esistente tra l'attività professionale privata e quella pubblica, il libero esercizio della prima avrebbe potuto favorire la ripresa dei contatti in ambito imprenditoriale, sanitario e accademico e, pertanto, la reiterazione delle condotte criminose). Nel caso in esame, il principio affermato va calibrato sulla diversa fattispecie di tortura, che, a differenza dei reati 'propri' contro la P.A., è un reato comune, così come tutti i reati a base violenta, oggetto del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: mentre con riferimento ai reati propri contro la P.A., ferma la compatibilità tra la sospensione disciplinare e la misura processuale, viene richiesta una motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, poiché richiedono un rapporto qualificato tra l'autore e il bene giuridico tutelato, una particolare qualifica giuridica in capo al soggetto attivo, con riferimento ai reati comuni, ed in particolare ai reati a base violenta, non viene in rilievo un tale rapporto qualificato, sicché il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere eliso dalla sospensione della qualifica giuridica. Ne consegue che la sospensione disciplinare non può ritenersi idonea ad elidere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, innanzitutto per l'interinalità del provvedimento amministrativo, ma altresì per la diversa finalità che ne sottende l'adozione, che, nel caso della sospensione disciplinare da parte dell'autorità amministrativa, è diretta alla salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio con l'amministrazione, mentre nel caso della misura cautelare processuale oggetto di impugnazione concerne la tutela della collettività, con finalità di prevenzione generale (in tema, Sez. 6, n. 3971 del 18/10/1994, dep. 1995, Caneschi, Rv. 200628). Del resto, l'inidoneità della sospensione cautelare disciplinare ad elidere l'attualità del pericolo di recidiva è legata alla già evidenziata erroneità dell'impostazione che confonde il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure SR 15 essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio).
4.1. La doglianza con cui AL lamenta l'omessa motivazione in ordine all'adeguatezza è generica e manifestamente infondata, non confrontandosi con il rilievo che il Tribunale, proprio accogliendo un profilo di fondatezza dei motivi dell'indagato, ha sostituito la custodia in carcere applicata con l'ordinanza genetica con la misura degli arresti domiciliari, considerando che l'indagato non si è reso autore anche dei falsi e dei depistaggi, e ritenendo la misura domiciliare idonea a salvaguardare il pericolo di recidiva.
4.2. La doglianza con cui ON lamenta il differente trattamento cautelare nei confronti del coindagato Di RI, per il quale l'avvenuto pensionamento è stato ritenuto idoneo ad elidere le esigenze cautelari, è inammissibile, in quanto la posizione cautelare è personale e non è suscettibile di sindacato di legittimità; peraltro, va rilevato che l'annullamento nei confronti del coindagato per l'avvenuto pensionamento appare debitore ad un equivoco interpretativo concernente, come già evidenziato in precedenza, l'oggetto del periculum, erroneamente identificato nel pericolo di reiterazione degli stessi fatti-reato.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Con riferimento a ME, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Marie Verball Giuseppe Riccardi Giuseppe Riccard 16