Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2020, n. 2293
CASS
Sentenza 19 novembre 2020

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l' esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo delle singole attività lavorative, che è demandato alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna del coordinatore per l'esecuzione in relazione al decesso di un operaio avvenuto all'interno di un cantiere nel corso di lavori eseguiti clandestinamente a seguito della scadenza della concessione edilizia, non essendo provata la consapevolezza della intervenuta estemporanea ripresa dell'attività da parte dell'imputato).

Commentario1

  • 1Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 gennaio 2023

    1. Premessa. 2. Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 589, comma 2 del codice penale. 3. Il reato di lesioni colpose in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 590, comma 3 del codice penale. 4. Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del codice penale. 5. Il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451 del codice penale. 6. La giurisprudenza di legittimità 1. Premessa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare una serie di misure preventive ed organizzative, finalizzate a garantire ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2020, n. 2293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2293
Data del deposito : 19 novembre 2020

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