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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4924/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Parte_1 C.F._1 LL elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FORNACIARI LL ATTORE contro
(C.F. ) e per essa a tanto Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legittimata dalla prima mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 GRECO RAFFAELLA elettivamente domiciliato in V. PANEBIANCO N. 14 87100 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte del 20/10/2025
Per parte convenuta: come da note scritte del 20/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1293/2023, emesso in data 26/7/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di e per essa, a tanto legittimata Controparte_1 Controparte_2 dalla prima mandataria la somma di € 30.760,68 in forza del Controparte_3 contratto di finanziamento n. 948519 stipulato dall'ingiunta con Parte_2 pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in estrema sintesi, il difetto di titolarità del credito e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta; la nullità delle clausole contrattuali in quanto vessatorie;
la nullità della clausola relativa agli intessi moratori per assoluta indeterminatezza della stessa;
l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto. Con la seconda memoria istruttoria, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione dell'opposta, attesa la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer e dello special servicer che ha concretamente agito, in sede monitoria, per il recupero del credito oggetto di cartolarizzazione.
Sulla scorta di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto alla parte opposta.
Si è costituita in giudizio e per essa la procuratrice a Controparte_1 Controparte_4 tanto legittimata dalla prima mandataria contestando la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. tecnico contabile, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opponente.
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da , sussiste senz'altro la legittimazione CP_1 attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una pagina 2 di 8 specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023).
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito azionato con il procedimento monitorio, relativo al finanziamento n. 948519, è stato oggetto di cessione, con efficacia dal 5/12/2018, da parte di in favore di come da contratto di cessione ed estratto pubblicato Parte_2 CP_1 sulla G.U. (doc. 7 e 8 parte opposta).
E, infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della Banca cedente a aventi, per quanto nella presente sede rileva, le CP_1 seguenti caratteristiche: “ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i “Crediti”) che al 30 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
iv) prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e v) carte di credito”.
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione del credito, oggetto di causa, tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta.
Tanto chiarito, come osservato in premessa, l'opponente ha altresì contestato la legittimazione dell'opposta per mancata iscrizione del servicer e dello special Controparte_3 servicer all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. come prescritto dall'art. 2 Controparte_2
pagina 3 di 8 co. 6 L. 130/99.
Ciò posto, se, da un lato, il servicer risulta iscritto nell'Albo degli Intermediari Controparte_5
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, con riguardo allo special servicer deve osservarsi che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, ha statuito che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130 del 1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito;
dall'omessa iscrizione nel medesimo albo, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, non deriva quindi alcuna invalidità.
Successivamente la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza in data 16/4/2024, ribadendo il principio enunciato da
Cass. n. 7243 del 18/3/2024, preliminarmente affermando che "la questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente''. La
Corte ha precisato che "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatoli, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106
Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari".
Ciò, secondo la Suprema Corte, fornisce “nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo,
l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli pagina 4 di 8 intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito”. (Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17/5/2024, n. 13749).
Alla luce degli esposti principi espressi dalla Suprema Corte, va dunque escluso il lamentato difetto di legittimazione, con rigetto, pertanto, della relativa eccezione.
Si passa a questo punto ad esaminare il merito della vicenda che ci occupa.
Emerge documentalmente che parte opponente ha stipulato, in data 2/2/2007 con il Parte_2 contratto n. 948519, avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di € 13.970,80 da rimborsarsi mediante corresponsione di 60 rate di € 346,30 ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, TAN 16,88% e TAEG 18,95% (doc. 4 parte opposta). In particolare, il piano di ammortamento prevedeva che la prima rata dovesse essere pagata in data
15/3/2007, mentre l'ultima in data 15/2/2012.
Parte attrice ha eccepito innanzitutto la nullità delle clausole 15 e 16 del contratto che prevedono penali ed interessi, trattandosi di clausole vessatorie.
L'eccezione è infondata atteso che tali clausole sono state approvata specificatamente per iscritto dalla opponente, previo espresso richiamo del numero identificativo delle stesse unitamente alla succinta descrizione del fatto contenuta nella intestazione, che ne permette l'identificazione. E ciò in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. 9/7/2018 n. 17939).
La censura è pertanto da disattendere.
Parte attrice ha inoltre eccepito la nullità della clausola, contenuta nell'art. 15 del contratto di finanziamento, relativa agli interessi di mora per indeterminatezza.
Sotto tale profilo si osserva che, con riguardo alla clausola che disciplina il tasso di interesse, deve considerarsi indeterminata ed indeterminabile quella previsione che, pur indicando il dato percentuale, non ne indica la base di calcolo, ossia non specifica se la percentuale di interessi prevista debba essere applicata al solo capitale oppure all'intero importo delle rate non pagate. Analogamente deve ritenersi non soddisfacente rispetto al requisito della determinatezza o determinabilità, una previsione riguardante il calcolo degli interessi moratori, la cui formula matematica contrattualmente indicata appaia relativa ad un valore incerto tale da dar corso a soluzioni applicative differenti che non ne consentano un'univoca applicazione (Cass. 27/12/2023 n. 36026). pagina 5 di 8 Sulla scorta di ciò è stato domandato al C.T.U. di accertare se il contratto di finanziamento indicasse gli elementi necessari per individuare in modo determinato gli interessi di mora, verificando altresì la loro corretta applicazione.
All'esito dell'indagine peritale, svolta con motivazione che appare convincente e pienamente condivisibile e dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, il C.T.U. ha accertato che “la clausola relativa agli interessi di mora (…) – stabilendo che il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto – …
[va] considerata indeterminata, non prevedendo né il dato puntuale della percentuale da applicare, né la specifica della relativa base di calcolo facendo riferimento a qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo)”.
Alla luce di ciò, il C.T.U. ha provveduto, in aderenza al quesito posto dal Giudice, a calcolare gli interessi di mora nella misura corrispondente al saggio legale pro tempore vigente (Cass. n. 24181 del
8/9/2021), quantificandoli in complessivi € 9.252,15, a fronte di € 19.468,88 calcolati e richiesti da
. CP_1
Parte opponente ha inoltre eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori, previsti nel contratto per cui è causa.
Sul punto va premesso che, nel caso in esame, gli interessi corrispettivi sono determinati su base annua e in ammortamento, mentre quelli di mora sono applicati (in capitalizzazione semplice) sulla quota capitale della singola rata scaduta ed impagata, non essendo, pertanto, corretto procedere alla sommatoria di due percentuali che prevedono una formula applicativa diversa, i quali, anche laddove applicati simultaneamente, non condurrebbero ad un tasso effettivo pari alla somma delle loro rispettive dimensioni. In forza di ciò al C.T.U. è stato demandato di accertare, dapprima, se la pattuizione dei tassi di interesse corrispettivi fosse o meno, ab origine, superiore al tasso limite e, successivamente, di condurre la medesima tipologia di indagine con riguardo alla clausola relativa agli interessi di mora.
Orbene il C.T.U. ricalcolando il TAEG del contratto in aderenza ai criteri previsti dalla Banca d'Italia ha accertato innanzitutto l'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi. La polizza assicurativa è stata inserita nel calcolo del TAEG come, peraltro, prescritto dalle Istruzioni della Banca
d'Italia che stabiliscono: "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio pagina 6 di 8 assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente".
Il C.T.U. ha evidenziato che, nel caso di specie, il contratto assicurativo è stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento e di conseguenza, va ricompreso nel calcolo del
TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. Se infatti il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. A fronte di ciò, il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa. Nella specie mentre ricorrono le presunzioni semplici a favore de mutuatario, nulla ha provato parte opposta.
Il C.T.U. ha pertanto concluso affermando che “dal semplice confronto del TAEG così determinato, pari al 22,59% annuo, con il tasso soglia usura rilevato al momento della sottoscrizione del contratto oggetto di causa pari al 19,32%24, si può concludere che il TAEG del finanziamento oggetto di causa era, ab origine, superiore a quest'ultima soglia”.
Per quanto riguarda gli interessi moratori, atteso che la clausola relativa agli interessi di mora è risultata viziata per indeterminatezza il C.T.U. non è stato in grado di appurare senza margine di incertezza se i medesimi fossero o meno usurari, come richiesto dal quesito, risultando tuttavia la questione assorbita dalla circostanza che in forza della indeterminatezza della previsione contrattuale inerente gli interessi moratori, gli stessi sono stati riportati al saggio legale pro tempore vigente.
Gli interessi indebitamente pagati dall'opponente nel corso del rapporto ammontano a € 1.694,57.
Il C.T.U. ha dunque provveduto al ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti, espungendo le voci illegittimamente addebitate determinando in € 20.101,85 il saldo a debito dell'opponente.
L'opposizione è dunque fondata in questi termini. Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannata al pagamento della minor somma come sopra indicata, oltre interessi dalla Parte_1 domanda al saldo. pagina 7 di 8 Per quanto riguarda le spese di lite considerato che, all'esito dell'istruttoria, l'opposizione dell'attrice è risultata parzialmente fondata e, considerato altresì che, nelle more del giudizio, come indicato nella parte motiva, la Suprema Corte è intervenuta su questioni dirimenti con riguardo alla presente controversia, le stesse in conformità all'art. 92 c.p.c. vanno integralmente compensate.
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti vanno poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, e, nei rapporti interni, nella misura di 1/2 a carico dell'opponente e di 1/2
a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1293/2023, emesso in data 26/7/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia e condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della minor somma di € 20.101,85, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, e, nei rapporti interni, nella misura di 1/2 a carico dell'opponente e di 1/2 a carico dell'opposta.
Reggio nell'Emilia, 25 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4924/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Parte_1 C.F._1 LL elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FORNACIARI LL ATTORE contro
(C.F. ) e per essa a tanto Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legittimata dalla prima mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 GRECO RAFFAELLA elettivamente domiciliato in V. PANEBIANCO N. 14 87100 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte del 20/10/2025
Per parte convenuta: come da note scritte del 20/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1293/2023, emesso in data 26/7/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di e per essa, a tanto legittimata Controparte_1 Controparte_2 dalla prima mandataria la somma di € 30.760,68 in forza del Controparte_3 contratto di finanziamento n. 948519 stipulato dall'ingiunta con Parte_2 pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in estrema sintesi, il difetto di titolarità del credito e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta; la nullità delle clausole contrattuali in quanto vessatorie;
la nullità della clausola relativa agli intessi moratori per assoluta indeterminatezza della stessa;
l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto. Con la seconda memoria istruttoria, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione dell'opposta, attesa la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer e dello special servicer che ha concretamente agito, in sede monitoria, per il recupero del credito oggetto di cartolarizzazione.
Sulla scorta di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto alla parte opposta.
Si è costituita in giudizio e per essa la procuratrice a Controparte_1 Controparte_4 tanto legittimata dalla prima mandataria contestando la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. tecnico contabile, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opponente.
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da , sussiste senz'altro la legittimazione CP_1 attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una pagina 2 di 8 specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023).
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito azionato con il procedimento monitorio, relativo al finanziamento n. 948519, è stato oggetto di cessione, con efficacia dal 5/12/2018, da parte di in favore di come da contratto di cessione ed estratto pubblicato Parte_2 CP_1 sulla G.U. (doc. 7 e 8 parte opposta).
E, infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della Banca cedente a aventi, per quanto nella presente sede rileva, le CP_1 seguenti caratteristiche: “ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i “Crediti”) che al 30 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
iv) prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e v) carte di credito”.
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione del credito, oggetto di causa, tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta.
Tanto chiarito, come osservato in premessa, l'opponente ha altresì contestato la legittimazione dell'opposta per mancata iscrizione del servicer e dello special Controparte_3 servicer all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. come prescritto dall'art. 2 Controparte_2
pagina 3 di 8 co. 6 L. 130/99.
Ciò posto, se, da un lato, il servicer risulta iscritto nell'Albo degli Intermediari Controparte_5
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, con riguardo allo special servicer deve osservarsi che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, ha statuito che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130 del 1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito;
dall'omessa iscrizione nel medesimo albo, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, non deriva quindi alcuna invalidità.
Successivamente la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza in data 16/4/2024, ribadendo il principio enunciato da
Cass. n. 7243 del 18/3/2024, preliminarmente affermando che "la questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente''. La
Corte ha precisato che "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatoli, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106
Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari".
Ciò, secondo la Suprema Corte, fornisce “nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo,
l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli pagina 4 di 8 intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito”. (Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17/5/2024, n. 13749).
Alla luce degli esposti principi espressi dalla Suprema Corte, va dunque escluso il lamentato difetto di legittimazione, con rigetto, pertanto, della relativa eccezione.
Si passa a questo punto ad esaminare il merito della vicenda che ci occupa.
Emerge documentalmente che parte opponente ha stipulato, in data 2/2/2007 con il Parte_2 contratto n. 948519, avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di € 13.970,80 da rimborsarsi mediante corresponsione di 60 rate di € 346,30 ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, TAN 16,88% e TAEG 18,95% (doc. 4 parte opposta). In particolare, il piano di ammortamento prevedeva che la prima rata dovesse essere pagata in data
15/3/2007, mentre l'ultima in data 15/2/2012.
Parte attrice ha eccepito innanzitutto la nullità delle clausole 15 e 16 del contratto che prevedono penali ed interessi, trattandosi di clausole vessatorie.
L'eccezione è infondata atteso che tali clausole sono state approvata specificatamente per iscritto dalla opponente, previo espresso richiamo del numero identificativo delle stesse unitamente alla succinta descrizione del fatto contenuta nella intestazione, che ne permette l'identificazione. E ciò in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. 9/7/2018 n. 17939).
La censura è pertanto da disattendere.
Parte attrice ha inoltre eccepito la nullità della clausola, contenuta nell'art. 15 del contratto di finanziamento, relativa agli interessi di mora per indeterminatezza.
Sotto tale profilo si osserva che, con riguardo alla clausola che disciplina il tasso di interesse, deve considerarsi indeterminata ed indeterminabile quella previsione che, pur indicando il dato percentuale, non ne indica la base di calcolo, ossia non specifica se la percentuale di interessi prevista debba essere applicata al solo capitale oppure all'intero importo delle rate non pagate. Analogamente deve ritenersi non soddisfacente rispetto al requisito della determinatezza o determinabilità, una previsione riguardante il calcolo degli interessi moratori, la cui formula matematica contrattualmente indicata appaia relativa ad un valore incerto tale da dar corso a soluzioni applicative differenti che non ne consentano un'univoca applicazione (Cass. 27/12/2023 n. 36026). pagina 5 di 8 Sulla scorta di ciò è stato domandato al C.T.U. di accertare se il contratto di finanziamento indicasse gli elementi necessari per individuare in modo determinato gli interessi di mora, verificando altresì la loro corretta applicazione.
All'esito dell'indagine peritale, svolta con motivazione che appare convincente e pienamente condivisibile e dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, il C.T.U. ha accertato che “la clausola relativa agli interessi di mora (…) – stabilendo che il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto – …
[va] considerata indeterminata, non prevedendo né il dato puntuale della percentuale da applicare, né la specifica della relativa base di calcolo facendo riferimento a qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo)”.
Alla luce di ciò, il C.T.U. ha provveduto, in aderenza al quesito posto dal Giudice, a calcolare gli interessi di mora nella misura corrispondente al saggio legale pro tempore vigente (Cass. n. 24181 del
8/9/2021), quantificandoli in complessivi € 9.252,15, a fronte di € 19.468,88 calcolati e richiesti da
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Parte opponente ha inoltre eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori, previsti nel contratto per cui è causa.
Sul punto va premesso che, nel caso in esame, gli interessi corrispettivi sono determinati su base annua e in ammortamento, mentre quelli di mora sono applicati (in capitalizzazione semplice) sulla quota capitale della singola rata scaduta ed impagata, non essendo, pertanto, corretto procedere alla sommatoria di due percentuali che prevedono una formula applicativa diversa, i quali, anche laddove applicati simultaneamente, non condurrebbero ad un tasso effettivo pari alla somma delle loro rispettive dimensioni. In forza di ciò al C.T.U. è stato demandato di accertare, dapprima, se la pattuizione dei tassi di interesse corrispettivi fosse o meno, ab origine, superiore al tasso limite e, successivamente, di condurre la medesima tipologia di indagine con riguardo alla clausola relativa agli interessi di mora.
Orbene il C.T.U. ricalcolando il TAEG del contratto in aderenza ai criteri previsti dalla Banca d'Italia ha accertato innanzitutto l'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi. La polizza assicurativa è stata inserita nel calcolo del TAEG come, peraltro, prescritto dalle Istruzioni della Banca
d'Italia che stabiliscono: "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio pagina 6 di 8 assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente".
Il C.T.U. ha evidenziato che, nel caso di specie, il contratto assicurativo è stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento e di conseguenza, va ricompreso nel calcolo del
TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. Se infatti il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. A fronte di ciò, il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa. Nella specie mentre ricorrono le presunzioni semplici a favore de mutuatario, nulla ha provato parte opposta.
Il C.T.U. ha pertanto concluso affermando che “dal semplice confronto del TAEG così determinato, pari al 22,59% annuo, con il tasso soglia usura rilevato al momento della sottoscrizione del contratto oggetto di causa pari al 19,32%24, si può concludere che il TAEG del finanziamento oggetto di causa era, ab origine, superiore a quest'ultima soglia”.
Per quanto riguarda gli interessi moratori, atteso che la clausola relativa agli interessi di mora è risultata viziata per indeterminatezza il C.T.U. non è stato in grado di appurare senza margine di incertezza se i medesimi fossero o meno usurari, come richiesto dal quesito, risultando tuttavia la questione assorbita dalla circostanza che in forza della indeterminatezza della previsione contrattuale inerente gli interessi moratori, gli stessi sono stati riportati al saggio legale pro tempore vigente.
Gli interessi indebitamente pagati dall'opponente nel corso del rapporto ammontano a € 1.694,57.
Il C.T.U. ha dunque provveduto al ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti, espungendo le voci illegittimamente addebitate determinando in € 20.101,85 il saldo a debito dell'opponente.
L'opposizione è dunque fondata in questi termini. Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannata al pagamento della minor somma come sopra indicata, oltre interessi dalla Parte_1 domanda al saldo. pagina 7 di 8 Per quanto riguarda le spese di lite considerato che, all'esito dell'istruttoria, l'opposizione dell'attrice è risultata parzialmente fondata e, considerato altresì che, nelle more del giudizio, come indicato nella parte motiva, la Suprema Corte è intervenuta su questioni dirimenti con riguardo alla presente controversia, le stesse in conformità all'art. 92 c.p.c. vanno integralmente compensate.
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti vanno poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, e, nei rapporti interni, nella misura di 1/2 a carico dell'opponente e di 1/2
a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1293/2023, emesso in data 26/7/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia e condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della minor somma di € 20.101,85, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, e, nei rapporti interni, nella misura di 1/2 a carico dell'opponente e di 1/2 a carico dell'opposta.
Reggio nell'Emilia, 25 novembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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