Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è da qualificare come ricorso aggiuntivo, ammissibile se proposto nel rispetto dei termini per impugnare, la memoria sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contenente motivi integrativi rispetto a quelli enunciati in un originario ricorso, inammissibile perché sottoscritto da un diverso difensore non cassazionista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 53719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53719 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
massimario 537 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2016 Composta da: Sent. n. sez. 554/2016 Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.8346/2015 RENATO GRILLO ENRICO MANZON ANGELO MATTEO SOCCI ST ANDREAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/10/2014 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per l' a ttive Udit i difensor Avv.; Vitou Meauts - Cre e Еник 2 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 27 ottobre 2014 il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava NO OR colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 lett. b) e d) della L. 283/62 (in concorso con RN BR fatto commesso in Milano il 16 luglio 2012), condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 4.000,00 di ammenda.
1.2 Avverso la detta sentenza propone appello qualificato in ricorso dalla Corte di Appello di Milano – l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'erroneità - della decisione impugnata per avere il Tribunale affermato la responsabilità della NO (amministratore e legale rappresentante della società RIAL CAFE' s.r.l.) nonostante fosse tale RN BR a gestire il locale-bar appartenente alla società, denominato "Black Diamond" nel quale venivano somministrati alimenti e bevande trovati in cattivo stato di conservazione, nonchè ad intrattenere i rapporti con i clienti e con i fornitori ed a vigilare sulle condizioni dei prodotti alimentari che si trovavano all'interno del locale destinati alla somministrazione alla clientela. Secondo la prospettazione difensiva, la NO, signora molto anziana (quasi novantenne al momento del fatto) ed impossibilitata a muoversi da casa, avrebbe di fatto delegato l'RN (che al personale dell'ASL di Milano che aveva effettuato il controllo del locale si era presentato come responsabile dello stesso) a gestire l'esercizio nel quale lavoravano altri due dipendenti, sicchè per effetto di tale delega implicita nessuna responsabilità poteva gravare sulla NO in ordine allo stato dei prodotti e della loro conservazione anche perché mai sotto il suo controllo diretto. Con un secondo motivo l'imputata si doleva del trattamento sanzionatorio con specifico riferimento all'irragionevole diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.3 Con memoria difensiva depositata il 30 gennaio 2016 altro difensore della NO nella persona dell'Avv. Meanti integrava i precedenti motivi, insistendo nella dedotta violazione della legge penale (art. 5 della L. 283/62) con riferimento al profilo afferente alla delega di funzioni da parte della NO in favore dell'RN ritenuta non incompatibile, contrariamente all'assunto del Tribunale, con le ridotte dimensioni del locale. Ulteriore motivo integrativo veniva esposto in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo errata e comunque illogicamente motivata l'affermazione del Tribunale secondo la quale il beneficio era stato negato perché non invocato in sede di discussione e comunque la mancata sospensione della pena, tenuto conto della natura della sanzione irrogata (quella pecuniaria), doveva ritenersi più favorevole per l'imputata. Con un terzo motivo, aggiunto, la difesa instava per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., tenuto della modestissima rilevanza del fatto ed in 1 considerazione che si trattava di norma più favorevole intervenuta successivamente alla pronuncia di condanna e dunque applicabile in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso, in punto di fatto, che alla NO, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società RIAL CAFE' s.r.l., è stata contestata la violazione dell'art. 5 lett. b) e d) della L. 283/62 in relazione al cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari conservati in condizioni di promiscuità, in parte ammuffiti ed invasi da parassiti e larve, rinvenuti nel corso di un controllo igienico effettuato da personale dell'ASL di Milano nel locale di pertinenza della detta società denominato "Black Diamond" ove operava quale responsabile tale RN BR, osserva il Collegio che il ricorso originario è stato presentato da difensore (Avv. Ilaria Dioli) non iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori.
1.1 E' vero che al ricorso sottoscritto dal solo difensore è allegato altro foglio sottoscritto dalla NO contenente la delega da parte di costei al detto difensore per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano ed il conferimento del mandato difensivo. Ma si tratta per come è agevole notare dalla visione dell'originale del ricorso e dell'atto di delega - di un atto materialmente separato dal ricorso e spillato su quest'ultimo.
2. Come precisato da questa Corte Suprema, tale atto di nomina non può considerarsi parte integrante del ricorso, perché oltre a essere contenuto in un foglio a parte, la sottoscrizione dell'imputata non segue l'ultima pagina del ricorso stesso, sulla quale risulta apposta unicamente la sottoscrizione del difensore, dopo la quale non figurano nella parte restante dell'ultima pagina, altre sottoscrizioni. L'atto di nomina del difensore sottoscritto l'imputata non può, dunque, essere ritenuto apposto in calce al ricorso.
2.1 Ne consegue l'inapplicabilità del principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve comunque intendersi personalmente proposto dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato (S.U. 27.11.2008 novembre 2008, n. 47803, D'Avino Rv. 241355) o lo rechi a margine (sez. 3^, 6.6.2012 n. 28961, Mele, Rv. 253204). La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, quindi, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (v. tra le tante oltre a Sez. 3 13.1.2015 n. 19173, Storari, Rv. 263372, anche Sez. 3^, 13.11.2013 n. 48492, Scolaro Rv. 258000; Sez. 3^ 14.7.1998 n. 2233, Allegretti G., Rv. 211855).
3. Né può ritenersi superata tale preclusione per effetto della indicazione in seno al foglio spillato al ricorso del difensore non abilitato per assistere l'imputata in sede di legittimità e della contestuale sottoscrizione dell'imputata in calce a tale foglio seguita della autentica della 2 firma ad opera del difensore non abilitato: invero a determinare l'inammissibilità è proprio l'assenza della firma dell'imputata in calce al ricorso come preteso dalla norma, dovendosi con tale espressione intendere che la sottoscrizione personale deve inserirsi nell'ultimo foglio in sequenza naturale e non in fogli aggiunti e separati, in modo da garantire che la parte interessata abbia preso cognizione del ricorso ed abbia condiviso le argomentazioni del difensore facendole proprie contestualmente e non separatamente.
4. Peraltro è noto che la norma che consente il ricorso personale sottoscritto unicamente dall'imputato va considerata di natura eccezionale, nel senso che l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. che disciplina tale situazione riconoscere la facoltà di sottoscrivere il ricorso personalmente soltanto all'imputato e non a parti diverse (tra le tante Sez. 4^ 17.3.2000 n. 1778, Gismondi e altri, Rv. 21663; S.U. 16.12.1998 n. 24, Messina e altro, Rv. 212077 con la quale è stato ribadito principio che le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio ai sensi dell'art. 100 comma 1 cod. proc. pen. se non "con il ministero di un difensore munito di procura speciale", rimanendo reclusa anche alla persona offesa la possibilità di sottoscrivere il ricorso di legittimità personalmente).
4.1 Si tratta, quindi, di un sistema assai rigido che non ammette deroghe di sorta;
né può sostenersi che tale sistema confligga con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo stata già dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma processuale in esame sollevata sotto il profilo della mancata previsione che il ricorso per cassazione possa essere sottoscritto anche da difensore non iscritto all'albo speciale che abbia assistito la parte nel corso di tutte le precedenti fasi di merito. La ratio di tale rigorosa interpretazione risiede nell'oggettiva esigenza di assicurare un elevato livello di professionalità correlato alla difficoltà e importanza del giudizio di legittimità, fermo restando il diritto della parte imputato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa proprio attraverso l'istituto eccezionale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen. (così Sez. 1^ 14.3.1996 n. 1650, Cappellazzo, Rv. 204598).
4.2 Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso originario a firma dell'Avv. Dioli va ritenuto inammissibile.
5. Identica sorte va riservata alla memoria difensiva integrativa a firma di un nuovo difensore ancorchè iscritto all'Albo speciale.
6. Invero non è tanto il contenuto dei motivi enunciati nella memoria a precluderne l'inammissibilità, trattandosi di motivi aggiunti in quanto esplicativi dei motivi originari così come richiesto dalla norma processuale con riferimento ai primi due - (vds. tra le tante Sez. 2^ 8.1.1997 n. 14, Guerino, Rv. 206865) e di motivo nuovo (con riferimento al terzo indicato nella richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen.) trattandosi in quest'ultimo caso, di norma più favorevole sopravvenuta rispetto al giudizio di merito e quindi invocabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. 3 r 6.1 L'inammissibilità deriva, invece, dal fatto che si tratta di motivi integrativi di un ricorso originariamente inammissibile perché sottoscritto da difensore non abilitato, nonostante la memoria sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo: per superare l'inammissibilità sarebbe stato necessario che detta memoria fosse stata proposta nei termini previsti per l'impugnativa della sentenza del Tribunale, potendosi in questo caso qualificare come vero e proprio ricorso aggiuntivo rispetto al precedente e comunque tempestivo.
6.2 In più occasioni questa Corte affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui è affetto da inammissibilità il ricorso per cassazione allorchè si tratti di atto di appello, convertito in ricorso dal giudice adito, che risulti sottoscritto esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, senza che tale vizio possa essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista. (Sez. 1^ 27.6.2013 n. 33272, Mana, Rv. 256998; Sez. 3^ 22.4.2004 n. 26905, Pellegrino, Rv. 227829).
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma ritenuta congrua di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende tenuto conto della - sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale GrilloButts Gero Pale DEPOSITE ACELLERIA 19 DIC 2018 DERE"Jup IL Lu 4