Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Non può intendersi proposto personalmente dall'imputato il ricorso che, formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi un ulteriore foglio spillato contenente la nomina del difensore per il grado di appello sottoscritta dall'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che, diversamente dall'ipotesi di apposizione in calce o a margine, l'atto di nomina contenuto in un foglio separato non può ritenersi parte integrante del ricorso così da poter ricondurre all'imputato personalmente la paternità della dichiarazione e dei motivi proposti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2015, n. 19173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19173 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 13/01/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 53
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 4581/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UC, nato il [...];
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Ferrara del 29 novembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.
Udito, per l'imputato, l'avv Amalia Falcone.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 29 novembre 2012, il Gip del Tribunale di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 134, comma 1 e art. 71, comma 4, rispettivamente, per avere consentito il montaggio di un ponteggio presso un cantiere senza la presentazione di un idoneo piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio e per non aver sottoposto gli elementi di tale ponteggio a regolare manutenzione (il 24 marzo 2009).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, sostenendo che il piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio era stato presentato in data 19 marzo 2009 e che, in ogni caso, l'indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio con allegazione delle relative schede non sarebbero previste dalla normativa vigente. Non sarebbe stato, inoltre, dimostrato l'uso regolare e il corretto innalzamento della botola del ponteggio da parte degli operai, cosicché non vi sarebbe prova della cattiva manutenzione del ponteggio stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza del 22 gennaio 2014 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Al ricorso è poi aggiunto un ulteriore foglio spillato, il quale reca la conferma della nomina del difensore per il grado di appello, senza nessun riferimento all'impugnazione presentata. Nè tale atto di nomina può ritenersi parte integrante del ricorso, perché oltre a essere contenuto in un foglio a parte, segue l'ultima pagina del ricorso stesso, sulla quale vi è la sottoscrizione del difensore che non si trova al margine più basso del foglio, ma è seguita da uno spazio bianco.
L'atto di nomina del difensore sottoscritto l'imputato non può, dunque, essere ritenuto apposto in calce al ricorso, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve comunque intendersi personalmente proposto dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato (sez. un., 27 novembre 2008, n. 47803, rv. 241355) o lo rechi a margine (sez. 3, 6 giugno 2012, n. 28961, rv. 253204). E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000). E anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che il ricorso è comunque formulato in modo non specifico. Quanto al piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio, il ricorrente non contesta sostanzialmente ne' che lo stesso fosse privo di l'indicazione esatta delle persone che dovevano seguire il montaggio, ne' che lo stesso fosse privo dell'indicazione delle verifiche da effettuarsi. E del tutto irrilevante sul punto risulta, perciò, la questione proposta dallo stesso ricorrente relativamente alla necessità dell'allegazione delle schede di verifica. Quanto al profilo relativo alla cattiva manutenzione, il ricorrente si limita a mere indimostrate asserzioni circa la mancanza di prova del corretto uso del ponteggio da parte degli operai;
asserzioni puntualmente smentite dagli accertamenti direttamente svolti dalla polizia giudiziaria, dai quali è emerso che vi era una botola che si distaccava a seguito del semplice, regolare, sollevamento della stessa.
4. - Nè può essere dichiarata la prescrizione del reato, commesso il 31 luglio 2008. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015