Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
E inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; nè il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 33272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33272 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
33272/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/06/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.1082/2013- Dott. UMBERTO GIORDANO Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 16298/2011 GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA FR DL N. IL 01/01/1979 avverso la sentenza n. 218/2010 GIUDICE DI PACE di BUSTO ARSIZIO, del 20/05/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nigle Letteri che ha concluso per l' a s pel riconso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. of Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 maggio 2010 il Giudice di pace di Gallarate condannava l'imputata NA RE AB alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui al D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, lett. a), perché, essendo cittadina straniera, faceva ingresso ovvero si tratteneva nel territorio dello Stato senza essere munita del prescritto visto d'ingresso e/o permesso di soggiorno ed ivi si tratteneva in violazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, accertato in Ferno il 20 marzo 2010. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del suo difensore, il quale lamenta nullità della sentenza per nullità assoluta ed inutilizzabilità degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, in quanto l'imputata era stata identificata alla presenza di un interprete di lingua inglese, ma non le era stata rilasciata una copia del verbale tradotto lingua a lei comprensibile, adempimento indispensabile per consentirle l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale;
censura poi la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui era meritevole per l'assenza di precedenti ed il mancato ostacolo all'attività di identificazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1.Impregiudicato il merito dell'impugnazione proposta, deve rilevarsi che la stessa è stata presentata da difensore che alla data del 22 giugno 2010 non era ancora iscritto allo speciale albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi agli organi giurisdizionali superiori, senza che l'atto relativo fosse stato sottoscritto anche dall'imputata. Invero, l'avv.to Cannalire ha ottenuto l'iscrizione nel predetto albo soltanto a far data dal 25/11/2011. 1.1 Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione è consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Infatti l'art. 613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per la valida redazione dell'atto di ricorso per cassazione a pena d'inammissibilità, dell'intervento del difensore cassazionista e la clausola "salvo che la parte vi provveda personalmente", che deroga a tale regola generale, deve essere collegata all'art. 571 cod. proc. pen., comma primo, il quale conferisce solo all'imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto de essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Cass., sez. 1, n. 17645 1 4/3/2008, Cecere, rv. 240215; Sez. Un., n. 24 del 16/12/1998, Messina, rv. 212076).
1.2 Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa Corte, è considerata dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita, anche quando, come nel caso in esame, si tratti di appello convertito in ricorso per cassazione, e non può essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare abilitazione richiesta, ne' dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Oliari, Rv. 229737; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, dep. 16/06/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 1, n. 1436 del 17/01/1995, dep. 11/02/1995, Larotondo, Rv. 200355; Sez. 1, n. 9875 del 19/06/1992, dep. 13/10/1992, Malvezzi, Rv. 191988) Il superiore rilievo osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione ed esime questa Corte da ogni altra considerazione.
2. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Umberto Giordano M ünder DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 1 LUG 2013 IL CANCELLIERE 2