Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
Solo all'imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 comma 1, cod. proc. pen. e pertanto il ricorso per cassazione contro la decisione in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione non può essere proposto dalla parte personalmente che tale qualità più non riveste. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dagli eredi dell'imputato deceduto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2000, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 17/03/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. " BR CA GI " N. 1778
3. " AR VI " REGISTRO GENERALE
4. " GALBIATI RUGGERO " N. 21654/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ND CH C/ N. IL 17.08.1933
2) ON IA C/ N. IL 01.11.1936
3) ND GIANCA C/ N. IL 06.02.1968
4) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 25.02.1999 CORTE DI APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO lette le conclusioni del P.G.
Fatto e Diritto
1. ES ND venne sottoposto a custodia cautelare dal 21-12 1996 al 24-4-1997; il GIP, nella relativa ordinanza, osservava che a suo avviso non era concedibile la sospensione condizionale della pena.
In sede dibattimentale, il ND concordava la pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P., con intesa anche sulla concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.
2. Il ND, quindi, chiedeva l'indennizzo ex art. 314 C.P.P.; nel corso del procedimento il predetto decedeva, per cui si costituivano i genitori ed il fratello ribadendo l'istanza.
Peraltro, la domanda veniva rigettata dalla Corte di Appello di Bologna, sul presupposto che non erano applicabili ne' il primo ne' il secondo comma dell'art. 314 C.P.P.; in specie, non era stata emessa alcuna sentenza irrevocabile (ex art. 314 - 2^ comma) attestante l'insussistenza dei requisiti ex artt. 273 - 280 C.P.P. all'epoca di emissione della censura cautelare.
3. I congiunti del ND proponevano ricorso per cassazione avverso detta decisione.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, ed un risarcimento ex art. 96 C.P.C. in suo favore di Lire 100 milioni per la temerarietà della pretesa.
4. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalle parti interessate e non da difensore munito di procura speciale.
Il Collegio è dell'avviso tenendo anche presenti le argomentazioni contenute nella decisione delle Sezione Unite 16-12-1998 - ES (in tema di ricorso per cassazione della parte offesa), che, in mancanza di una norma espressa, la parte processuale, diversa dall'imputato, non abbia diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto. In tal senso depongono l'art. 571 1^ comma C.P.P., che conferisce al solo imputato, tra le parti private, il potere di proporre impugnazione personalmente;
l'art. 613 1^ comma che ribadisce detto principio per il ricorso per cassazione;
nonché, l'art. 568 3^ comma che afferma il principio di tassatività delle impugnazioni con valenza non soltanto oggettiva ma anche soggettiva nel senso che "il diritto di impugnazione spetta a colui al quale la legge espressamente lo conferisce".
Parimenti, siffatta impostazione è condivisa da ripetute decisioni di questa Corte di Cassazione (v. Cass. 18-12-1993 - Ferrari;
Cass.12-4-1995 - Ferro;
Cass. 20-2-1997 - Tamburrini).
D'altro canto, nessuna disposizione, nell'ambito degli artt. 314 - 315 C.P.P. e delle norme richiamate in tema di riparazione dell'errore giudiziario, appaiono autorizzare una deroga all'art. 571 C.P.P. come sopra menzionato.
5. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 C.P.P. Le spese, nei rapporti tra i ricorrenti ed il Ministero del Tesoro, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale dichiara inammissibili i ricorsi, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di Lire 500.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 17 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000