Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
Deve intendersi proposto personalmente dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia a margine l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 28961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28961 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 06/06/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1578
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 44007/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IU, n. a Messina il 12/05/1961;
LE IC, n. a Messina il 27/05/1957;
LE VA, n. a Alì Terme il 15/09/1952;
avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 19/03/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/03/2010, il Tribunale di Messina ha condannato LE IU, LE IC e LE VA alla pena di Euro 300,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. per la realizzazione, senza autorizzazione della Capitaneria di porto, di un prefabbricato destinato ad uso ufficio di mq. 20 circa in zona demaniale marittima mentre dichiarava prescritti gli ulteriori reati edilizio (del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)) e paesaggistico (della L. n. 42 del 2004, art. 181).
2. Ha interposto appello il Difensore degli imputati. Con un primo motivo deduce che il manufatto in oggetto non doveva considerarsi costruzione edilizia necessitante dei permesso a costruire, trattandosi di un prefabbricato su ruote che, per tipologia e dimensioni, richiede solo l'autorizzazione amministrativa della L.R. Sicilia n. 35 del 1985, ex art. 5; con un secondo motivo invoca la prescrizione anche relativamente al reato per cui è intervenuta la condanna posto che nel caso di esecuzione di un'opera la condotta vietata si perfeziona e si esaurisce con la materiale attuazione della stessa. Con un terzo motivo invoca una più mite pena in relazione alla scarsa rilevanza penale dell'illecito. In data 06/07/2011 la Corte d'Appello di Messina ha convertito l'appello in ricorso per cassazione in relazione alla intervenuta condanna, per reato contravvenzionale, alla sola pena pecuniaria, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che il ricorso, originariamente proposto nelle forme dell'appello e sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti, è ugualmente ammissibile recando, a margine, l'atto di nomina conferito personalmente dagli imputati. È già stato affermato, infatti, che deve intendersi proposto personalmente dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente, valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi fatti propri dall'imputato, il quale se ne assume la paternità (Sez. U., n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241355); e non vi è motivo, evidentemente, per cui tale principio non debba applicarsi anche laddove, appunto, come nella specie, l'atto di nomina sia conferito a margine e non in calce all'atto di impugnazione.
4. Ciò posto, il ricorso è tuttavia inammissibile per altre ragioni, ricollegabili alla originaria impostazione dell'impugnazione come atto di appello. Il primo motivo propone, infatti, censure che, oltre ad essere manifestamente ininfluenti (e ciò, in particolare, per quanto concernente l'assunto volto a ritenere nella specie non necessario il permesso a costruire a fronte del reato di occupazione demaniale), appaiono comportare, ove pretendono di escludere sia stata tenuta, nella specie, una condotta di alterazione dello stato dei luoghi, valutazioni in fatto, improponibili in questa sede.
5. Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo: questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale decorre dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (ex plunmis, Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 1950 del 16/01/1998, Reale, Rv. 210134). Nella specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che l'opera in oggetto era in loco alla data del 22/01/2008, di accertamento da parte del personale della Polizia Municipale, sicché, non risultando che concessione o sgombero vi siano stati, il termine di prescrizione, pari ad anni cinque ex art. 157 c.p., ha preso a decorrere dalla stessa data della sentenza impugnata. 6 Il terzo motivo si limita, infine, ad invocare, anche in tal caso, inammissibilmente, in fatto, una pena più mite a fronte della scarsa rilevanza penale dell'illecito.
7. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012