Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2013, n. 48492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48492 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 13/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 3242
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 31921/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC CE N. IL 10/10/1954;
avverso la sentenza n. 240/2010 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 21/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 21.12.2010, ha condannato RA SC alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma 4, (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034),
per avere installato presso la sede della "T.V.S. Trasporti Voluminosi s.a.s.", della quale è legale rappresentante, un impianto di distribuzione di carburante in assenza del prescritto titolo abilitativo (in Barcellona P.G. 15.12.2008).
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, rilevando che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare che il fatto non costituisce più reato in quanto il regime concessorio sarebbe ora sostituito, per effetto del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 2, dal regime autorizzatorio comunale, con la conseguente inoperatività della norma che contempla il difetto di concessione, avendo invece il giudice del merito disatteso tale deduzione difensiva erroneamente interpretando le richiamate decisioni.
Lamenta, altresì, la eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il difensore dell'imputato ha proposto "appello" e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema ex art. 568 c.p.p., u.c.. Il gravame è stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to SAPORITA Andrea, il quale non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Osserva il Collegio che, in tali ipotesi, non è prevista alcuna deroga, neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 5^ n. 23697, 29 maggio 2003;
Sez. MI n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.) 3. Il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., comma 1 e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013