Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
Alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori,non è prevista deroga par il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 14/7/1998
2. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
3. Dott. Olindo Schettino Consigliere N. 2233
4. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 13833/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso - erroneamente qualificato come appello - proposto da RE ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 29 maggio 1997 dal pretore di Torino;
nella udienza in camera di consiglio in data 14 luglio 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perché l'impugnazione è stata sottoscritta da un avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.;
ritenuto che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione - erroneamente qualificato come appello - avverso la sentenza emessa il 29 maggio 1997 dal pretore di Torino, che lo dichiarò colpevole del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n.319, e lo condannò alla pena di venticinque milioni di ammenda,
oltre pene accessorie;
che il 17 giugno 1998 ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con la quale sostiene l'ammissibilità del ricorso dal momento che egli aveva proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione;
considerato che il ricorso ed i motivi sono stati sottoscritti, per conto dell'imputato, dall'avv. Guido Conte, e cioè da un difensore che non è iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione;
che, di conseguenza, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;
che non assume rilievo la circostanza che l'imputato abbia erroneamente qualificato l'impugnazione come appello, pur trattandosi si sentenza inappellabile;
che, invero, alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. Invero, il principio introdotto dall'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. secondo il quale la qualificazione data dalla parte all'impugnazione e l'errata individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. Pertanto, poiché l'art. 613, primo comma, cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, tale condizione dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché in caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. I, 6 luglio 1995, Pensa, m. 203.649; Sez. VI, 29 marzo 1995, De Faveri, m. 201.685; Sez. I, 5 luglio 1994, Plini, m. 199.740);
che, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, si ritiene congruo fissare in lire un milione;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 1998