CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21151 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito l’Avv. TO RZ, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il 30 aprile 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, in esito al giudizio abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il delitto di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, dalla pregressa relazione affettiva e di stabile convivenza con la persona offesa, dalla presenza al fatto del figlio minore, commesso in danno di XXXXXXXXXXXX a Fasano il 20 ottobre 2023 (capo A), nonché per i delitti di lesioni personali, con le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, Penale Sent. Sez. 1 Num. 21151 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GE TO CO Data Udienza: 10/03/2026 commessi a Fasano il 21 ottobre 2023 (capi B e C), ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa la recidiva qualificata. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla doppia conforme di condanna, il 20 ottobre 2023 XXXXXXXXXXXX, unitamente al figlio minore XXXXXXXXX, si portava presso l’esercizio XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXX, ex convivente, per ricevere una somma di denaro per il mantenimento della prole. Nasceva una discussione, poiché l’uomo non gradiva che la XXXXX frequentasse il nuovo compagno in presenza dei figli. Nel momento in cui la donna si accingeva a ricevere il denaro, l’imputato l’afferrava per il collo, stringendo le mani;
quindi, mollava la presa, facendola rovinare in terra priva di sensi, per poi colpirla con calci all’altezza del busto. Poco dopo l’aggressione subìta, la persona offesa era condotta dall’avventore XXXXXXXXXXX presso il Punto di Primo Intervento di Fasano per farsi medicare le lesioni riportate al capo, dichiarando che erano state causate da una caduta accidentale al suolo. Fatto rientro presso la sua abitazione, il mattino seguente, a causa di forti dolori all’addome accusati durante la notte, si presentava di nuovo al Punto di Primo Intervento di Fasano, rivelando di essere stata aggredita dall’ex convivente. Trasportata d’urgenza all’Ospedale Perrino di Brindisi, erano diagnosticati un trauma toracoaddominale e la rottura della milza con emoperitoneo massivo, che ne determinavano il ricovero in pericolo di vita e la sottoposizione a intervento chirurgico di splenectomia con posizionamento di drenaggio endoaddominale. Il 21 ottobre 2023 XXXXXXXX aggrediva anche il compagno di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, che picchiava all’interno di un bar di Fasano, con un calcio alla testa e pugni alle tempie e al volto, minacciando di "tagliargli la testa" qualora avesse continuato a frequentare i suoi figli.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso l’Avv. TO RZ, difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando sette motivi.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all’omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello tramite ammissione del confronto tra il teste di accusa XXXXXXXXXXX e il teste della difesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, criticando il percorso motivazionale della sentenza della Corte distrettuale per aver ritenuto inattendibile il teste della difesa.
2.2 Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX, all’omessa derubricazione della fattispecie nel meno grave delitto di lesioni personali, alla ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver commesso il fatto in presenza di un minore. Evidenziato che la relazione tra l’imputato e la persona offesa era finita da oltre due anni, il ricorrente individua lo stimolo all’azione violenta nella risposta della donna (“sono fatti 2 miei come gestisco i figli”) alla critica rivoltale poiché aveva lasciato da soli i figli in casa in orario serale, per uscire col nuovo compagno. Deduce che l’imputato, dopo aver afferrato l’ex convivente al collo, aveva volontariamente lasciato la presa quando si era accorto che costei non respirava, tirando un solo calcio per un impulso incontrollato, e rimarca come tale versione dei fatti trovi conforto nelle dichiarazioni del teste XXXXXXXXX, criticando l’attendibilità del teste XXXXX. Riportate le conclusioni del consulente medico legale incaricato dalla difesa, secondo cui a una diagnosi precoce della rottura della milza si accompagna nella maggior parte dei casi una prognosi favorevole con un basso indice di mortalità, ricollega il rischio per la vita corso dalla vittima, in conseguenza dell’emorragia sviluppatasi nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2023, all’omessa segnalazione, in occasione del primo accesso al Punto di Primo Intervento di Fasano, del colpo ricevuto all’addome. Invoca l’esimente della desistenza volontaria o, in subordine, la diminuente del recesso attivo, poiché l’imputato aveva arrestato di propria iniziativa l’azione. Contesta l’aggravante dei futili motivi per quanto esposto in ordine alla causale dell’aggressione, nonché la presenza del figlio minore, negata dalla persona offesa e dal teste XXXXXXXXX.
2.3 Con il quarto e il quinto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo dei delitti di lesioni personali aggravate e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, all’omessa esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestate per il delitto di lesioni. Il ricorrente prospetta una situazione di incertezza sulla genesi dell’incontro e della colluttazione con XXXXXXXXXXXXXXXX, avvenuta il 21 ottobre 2023 all’interno del “XXXXXXXXXXX” di Fasano, rimarcando che la minaccia non era stata avvertita dal teste XXXXXXXXXXXXXX e che XXXXXX aveva inviato messaggi provocatori e di sfida allo XXXXXXXX tramite i social.
2.4 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello immotivatamente svalutato il pentimento manifestato dall’imputato nell’immediatezza dei fatti tramite messaggi di scuse inviati la sera stessa dell’aggressione alla XXXXX.
2.5. Con il settimo motivo censura la dosimetria della pena, dolendosi dell’omessa valutazione del pentimento dell’imputato e della scelta del rito speciale, della mancata esclusione delle aggravanti contestate nei tre capi d’imputazione, dell’omesso riconoscimento del recesso attivo, della provocazione, delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Infondato è il primo motivo di censura. 3 Quando il procedimento è stato definito in primo grado con rito abbreviato, le parti non possono far valere un diritto alla rinnovazione istruttoria, poiché quest’ultima confluisce nel solo disposto di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicché spetta al giudice, d’ufficio o anche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizione della prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203427; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, [...], Rv. 253729; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, [...], Rv. 270069; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, [...], Rv. 276913 - 02). La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria non può pertanto denunciarsi tramite la deduzione dell’omessa ammissione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma la parte interessata può dolersene qualora dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258236; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, [...], Rv. 273577). Nel caso in esame la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante ammissione del confronto tra il teste XXXXXXXXXXX e il teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX, motivando congruamente in ordine all’inattendibilità del XXXXXXXXX, le cui dichiarazioni, assunte in sede di indagini difensive e introdotte nel corso dell’udienza preliminare, erano «caratterizzate da plurime, insanabili e conclamate falsità», che già avevano indotto il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi a disporre la trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 391-ter cod. pen. Il giudice di merito ha fondato la valutazione di inattendibilità del teste della difesa su una pluralità di rilievi: alla presenza nel sito del XXXXXXXXX alcun cenno avevano fatto i protagonisti della vicenda nei contributi resi nel corso delle indagini;
il dichiarante aveva esposto circostanze, quali uno schiaffo al volto inferto dall’imputato alla persona offesa e l’urto della vittima col capo contro un tavolino, mai riferite da alcuno;
aveva ancora affermato che XXXXXXXXXXXX era rimasta vigile e cosciente durante tutta l’aggressione, asserzione smentita dall’escussione della donna;
aveva escluso la presenza ai fatti del teste oculare XXXXXXXXXXX, benché questi avesse prospettato una dinamica dell’aggressione pienamente compatibile con le lesioni riportate dalla vittima, in assenza di alcun motivo plausibile che potesse spingere un soggetto estraneo ai fatti ed equidistante dalle parti a dichiarare il falso. Si tratta di valutazioni congrue, fondate su un analitico vaglio delle informazioni probatorie, congruenti con le risultanze in atti e non adeguatamente contrastate dal ricorrente, che propugna una lettura alternativa, preclusa in questa sede.
3. Passibili di rigetto sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui è censurata la 4 ricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver commesso il fatto in presenza del minore. Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, [...], Rv. 277218; conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). Tanto premesso, dinanzi alla ricostruzione dei fatti risultante dalla doppia pronuncia di merito, l’imputato reitera doglianze già articolate con l’atto di appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado. Sulla dinamica dell’aggressione la Corte di appello, in linea con le conclusioni del giudice di primo grado, ha ritenuto attendibili le narrazioni, concordi e sovrapponibili, della persona offesa e del teste XXXXXXXXXXX. Constatato che la vittima aveva perso conoscenza a causa delle violenze subite, la Corte distrettuale ha attribuito rilievo centrale nel quadro probatorio alle dichiarazioni del XXXXX, teste oculare indifferente alle parti, intervenuto in ausilio della donna, avendo notato che XXXXXXXX, dopo averla afferrata per il collo e scaraventata in terra, continuava a colpirla con calci. Sul punto meramente confutative sono le doglianze del ricorrente, incentrate sulla prospettazione, disattesa in esito al doppio grado del giudizio di merito, di un unico calcio sferrato dall’imputato per stizza, confermata unicamente dal XXXXXXXXX, ritenuto teste mendace. Del tutto logicamente, il giudice di secondo grado ha considerato raggiunta la prova, alla luce della testimonianza del XXXXX e dei postumi riportati dalla donna, della feroce reiterazione di calci all’addome della vittima, che giaceva in terra esanime. La condotta è stata ritenuta concretamente idonea a cagionare l’evento letale, non verificatosi in conseguenza dell’intervento chirurgico di asportazione della milza, che arrestava la massiva emorragia, eseguito d’urgenza allorquando la paziente versava in una condizione di pericolo di vita, di cui danno univocamente conto le dichiarazioni, riportate nella sentenza di primo grado, dei sanitari che le prestarono assistenza presso l’U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Perrino di Brindisi, ove la persona offesa veniva trasportata in codice 5 rosso. Affermato il nesso eziologico tra l’emorragia interna e i calci all’addome, la Corte di appello ha correttamente escluso qualunque interruzione del rapporto causale ascrivibile a un contegno colposo della vittima, la quale in occasione del primo accesso al Punto di Primo Intervento non riferiva del trauma addominale in quanto, esanime in terra mentre l’uomo la prendeva a calci, non si era resa conto dei colpi subiti al ventre. Lo stesso ricorrente, del resto, evidenzia, a pagina 16 dell’atto d’impugnazione, che XXXXXXXXXXXX, nelle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ricordasse unicamente di essere stata presa al collo dall’ex compagno, di aver perso conoscenza pochi secondi dopo e di essersi ritrovata a terra, non facendo menzione dei calci. Nella sentenza impugnata la ricorrenza dell’animus necandi, nella forma del dolo diretto o, quanto meno, del dolo alternativo, è stata enucleata, con argomentazioni congrue ed esenti da fratture logiche, dall’inflizione di più calci, diretti al tronco e all’addome della donna, mentre costei era in terra inerme e in stato di incoscienza, in ossequio al principio di diritto, espressamente richiamato, secondo cui «ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’"animus necandi" assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275012 - 01). La Corte di merito ha altresì valorizzato, quale ulteriore dato indicativo della volontà omicida, il rammarico per non avere ucciso l’ex partner espresso dall’imputato in occasione dell’esecuzione della misura custodiale (“l’avessi sparata in testa”). Evidenziato che, a dispetto della prospettazione del teste inaffidabile XXXXXXXXX, l’azione si interrompeva solo per l’intervento del XXXXX, che allontanava l’imputato dalla vittima in terra in stato di incoscienza, sono state correttamente escluse dai giudici di merito sia la scriminante della desistenza volontaria, non configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, [...], Rv. 252259 - 01), sia la diminuente del cosiddetto recesso attivo, difettando una condotta attiva dell’imputato rivolta a scongiurare l’evento. Con valutazioni prive di aporie, come tali insindacabili in sede di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto integrata l’aggravante dei motivi futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, configurabile, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, [...], Rv. 278082 – 02; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, [...], Rv. 284545 – 02; Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285721 – 01), nel caso in cui, come nella specie, la gelosia si manifesti nell’autore quale abnorme reazione a uno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensione oggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso un 6 terzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà di autodeterminazione. In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminale ed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare il delitto. Il giudice di merito ha individuato il movente dell’aggressione nella gelosia per la nuova relazione intrapresa dalla persona offesa e il rapporto che il compagno stava instaurando con i figli, rimarcandone giustamente la sproporzione a fronte di una relazione sentimentale con l’imputato che si era esaurita da circa due anni. Le censure del ricorrente sul punto sono meramente confutative, specie ove si consideri che il medesimo movente di possesso stimolava il giorno seguente l’aggressione al XXXXXX, al quale l’imputato minacciava di “tagliare la testa”. Parimenti confutativi sono i rilievi difensivi sull’aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio minore, ancora una volta incentrati sulla denunciata inattendibilità del XXXXX e, per converso, sull’attendibilità del XXXXXXXXX. La presenza del piccolo XXXXXXXXXXXXXXXXXX all’aggressione, come evidenziato nella sentenza impugnata, è stata affermata “senza alcun dubbio” dal testimone oculare XXXXXXXXXXX, che ha anche descritto l’atteggiamento del bambino, rimasto attonito e inerte. Le dichiarazioni del XXXXX hanno trovato conforto nella denuncia di XXXXXXXXXXXXXXXX, informato dalla XXXXX che il minore era stato spettatore della violenza. L’affermazione di XXXXXXXXXXXX, nelle s.i.t. in fase d’indagine, in ordine alla presenza del figlioletto all’esterno del locale, non vale a scardinare sul punto la tenuta razionale della decisione impugnata, avendo la Corte di appello, con spiegazione plausibile, collegato la riluttanza su tale profilo della dichiarante alla volontà di risparmiare al minore eventuali testimonianze contro il padre e al timore di reazioni da parte dell’imputato.
4. Infondati sono, del pari, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui è sottoposta a critica la ricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo dei delitti di lesioni personali e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi contestate in relazione al primo reato, ed ancora l’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione. Incontestata l’ascrivibilità alle percosse dell’imputato dei postumi refertati al XXXXXX (“multiple escoriazioni facciali, dolorabilità palpatoria clavicola sx ed emitorace sx, trauma cranio facciale, trauma contusivo clavicola ed emitorace sx”), la Corte ha valorizzato la rappresentazione in denuncia della persona offesa, secondo cui XXXXXXXX spingeva XXXXXX a terra all’interno del bar, assalendolo con calci e pugni;
detta rappresentazione ha trovato conforto nella narrazione del teste oculare XXXXXXXXXXXXXX, titolare dell’esercizio, intervenuto per bloccare l’aggressione mentre l’imputato sovrastava con il proprio corpo la vittima, percuotendola con pugni e inveendole contro. 7 Agli elementi di conoscenza offerti dalle fonti di prova dichiarative il ricorrente oppone prospettazioni ipotetiche circa la genesi del contrasto e un’eventuale provocazione da parte dell’aggredito, ancorata a non meglio esplicitati e non documentati messaggi minatori inviati dalla persona offesa, correttamente disattese dal giudice di merito, che ha rilevato l’assenza del benché minimo elemento concreto per affermare che l’imputato abbia reagito a un altrui comportamento ingiusto. La minaccia grave è stata ritenuta condivisibilmente provata sulla scorta delle dichiarazioni del denunciante, del quale è stata valorizzata l’attendibilità, anche in ragione dell’assenza di pretese economiche veicolate nel processo tramite una costituzione di parte civile, nonché della sovrapponibilità del movente dell’aggressione al XXXXXX a quello della precedente aggressione alla XXXXX, la quale ha riferito che XXXXXXXX pretendeva che il nuovo compagno non incontrasse i figli. A fronte di un lineare costrutto argomentativo, le censure difensive risultano ampiamente rivalutative e versate in fatto. Quanto alle aggravanti contestate per il delitto di lesioni personali, ribadita la sussistenza dei futili motivi, collegati al movente che aveva innescato la violenza del giorno prima, il giudice di merito ha ritenuto integrata la premeditazione in ragione del patente nesso con l’aggressione alla donna, nonché dell’azione risoluta posta in essere dall’imputato, il quale si portava presso il “XXXXXXXXXXX” di Fasano, cogliendo alle spalle XXXXXX, che non esitava a minacciare mentre si allontanava dal locale, mostrando un radicato intento punitivo e intimidatorio.
5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche. La Corte di appello ha negato le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in ragione dell’insussistenza di elementi favorevoli all’imputato, rimarcando la gravità delle modalità del fatto e delle lesioni cagionate, i precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità, nonché l’assenza di un reale pentimento, avuto riguardo al rammarico espresso in occasione dell’arresto per non aver ucciso l’ex compagna e alla minaccia rivolta a XXXXXXXXXXXXXXXX nel corso dell’udienza del 28 marzo 2024 innanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi. È appena il caso di rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, qualora, come nella specie, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]).
6. Privo di pregio giuridico è il motivo di ricorso sulla dosimetria pena. Assodato che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato è già premiata con la riduzione "ex lege" della pena, la doglianza è ancorata nel resto alla generica evocazione dell’ingiustificato diniego di una sanzione più mite. 8 Il ricorrente si duole dell’omessa esclusione delle circostanze aggravanti contestate e del mancato riconoscimento delle attenuanti reclamate, esaltando il pentimento dell’imputato, che il giudice di merito ha motivatamente escluso. La Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice per i reati avvinti dalla continuazione, ha rimarcato la congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce del disvalore dei fatti e della ferocia palesata a più riprese dall’imputato. A fronte di pena per il reato più grave determinata in misura ampiamente al di sotto del valore medio edittale, con contenuti aumenti per la continuazione, le determinazioni del giudice del gravame non si discostano dall’indicazione giurisprudenziale secondo cui, qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, [...], Rv. 288953 - 01).
7. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TO CO GE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito l’Avv. TO RZ, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il 30 aprile 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, in esito al giudizio abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il delitto di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, dalla pregressa relazione affettiva e di stabile convivenza con la persona offesa, dalla presenza al fatto del figlio minore, commesso in danno di XXXXXXXXXXXX a Fasano il 20 ottobre 2023 (capo A), nonché per i delitti di lesioni personali, con le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, Penale Sent. Sez. 1 Num. 21151 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GE TO CO Data Udienza: 10/03/2026 commessi a Fasano il 21 ottobre 2023 (capi B e C), ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa la recidiva qualificata. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla doppia conforme di condanna, il 20 ottobre 2023 XXXXXXXXXXXX, unitamente al figlio minore XXXXXXXXX, si portava presso l’esercizio XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXX, ex convivente, per ricevere una somma di denaro per il mantenimento della prole. Nasceva una discussione, poiché l’uomo non gradiva che la XXXXX frequentasse il nuovo compagno in presenza dei figli. Nel momento in cui la donna si accingeva a ricevere il denaro, l’imputato l’afferrava per il collo, stringendo le mani;
quindi, mollava la presa, facendola rovinare in terra priva di sensi, per poi colpirla con calci all’altezza del busto. Poco dopo l’aggressione subìta, la persona offesa era condotta dall’avventore XXXXXXXXXXX presso il Punto di Primo Intervento di Fasano per farsi medicare le lesioni riportate al capo, dichiarando che erano state causate da una caduta accidentale al suolo. Fatto rientro presso la sua abitazione, il mattino seguente, a causa di forti dolori all’addome accusati durante la notte, si presentava di nuovo al Punto di Primo Intervento di Fasano, rivelando di essere stata aggredita dall’ex convivente. Trasportata d’urgenza all’Ospedale Perrino di Brindisi, erano diagnosticati un trauma toracoaddominale e la rottura della milza con emoperitoneo massivo, che ne determinavano il ricovero in pericolo di vita e la sottoposizione a intervento chirurgico di splenectomia con posizionamento di drenaggio endoaddominale. Il 21 ottobre 2023 XXXXXXXX aggrediva anche il compagno di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, che picchiava all’interno di un bar di Fasano, con un calcio alla testa e pugni alle tempie e al volto, minacciando di "tagliargli la testa" qualora avesse continuato a frequentare i suoi figli.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso l’Avv. TO RZ, difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando sette motivi.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all’omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello tramite ammissione del confronto tra il teste di accusa XXXXXXXXXXX e il teste della difesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, criticando il percorso motivazionale della sentenza della Corte distrettuale per aver ritenuto inattendibile il teste della difesa.
2.2 Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX, all’omessa derubricazione della fattispecie nel meno grave delitto di lesioni personali, alla ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver commesso il fatto in presenza di un minore. Evidenziato che la relazione tra l’imputato e la persona offesa era finita da oltre due anni, il ricorrente individua lo stimolo all’azione violenta nella risposta della donna (“sono fatti 2 miei come gestisco i figli”) alla critica rivoltale poiché aveva lasciato da soli i figli in casa in orario serale, per uscire col nuovo compagno. Deduce che l’imputato, dopo aver afferrato l’ex convivente al collo, aveva volontariamente lasciato la presa quando si era accorto che costei non respirava, tirando un solo calcio per un impulso incontrollato, e rimarca come tale versione dei fatti trovi conforto nelle dichiarazioni del teste XXXXXXXXX, criticando l’attendibilità del teste XXXXX. Riportate le conclusioni del consulente medico legale incaricato dalla difesa, secondo cui a una diagnosi precoce della rottura della milza si accompagna nella maggior parte dei casi una prognosi favorevole con un basso indice di mortalità, ricollega il rischio per la vita corso dalla vittima, in conseguenza dell’emorragia sviluppatasi nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2023, all’omessa segnalazione, in occasione del primo accesso al Punto di Primo Intervento di Fasano, del colpo ricevuto all’addome. Invoca l’esimente della desistenza volontaria o, in subordine, la diminuente del recesso attivo, poiché l’imputato aveva arrestato di propria iniziativa l’azione. Contesta l’aggravante dei futili motivi per quanto esposto in ordine alla causale dell’aggressione, nonché la presenza del figlio minore, negata dalla persona offesa e dal teste XXXXXXXXX.
2.3 Con il quarto e il quinto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo dei delitti di lesioni personali aggravate e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, all’omessa esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestate per il delitto di lesioni. Il ricorrente prospetta una situazione di incertezza sulla genesi dell’incontro e della colluttazione con XXXXXXXXXXXXXXXX, avvenuta il 21 ottobre 2023 all’interno del “XXXXXXXXXXX” di Fasano, rimarcando che la minaccia non era stata avvertita dal teste XXXXXXXXXXXXXX e che XXXXXX aveva inviato messaggi provocatori e di sfida allo XXXXXXXX tramite i social.
2.4 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello immotivatamente svalutato il pentimento manifestato dall’imputato nell’immediatezza dei fatti tramite messaggi di scuse inviati la sera stessa dell’aggressione alla XXXXX.
2.5. Con il settimo motivo censura la dosimetria della pena, dolendosi dell’omessa valutazione del pentimento dell’imputato e della scelta del rito speciale, della mancata esclusione delle aggravanti contestate nei tre capi d’imputazione, dell’omesso riconoscimento del recesso attivo, della provocazione, delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Infondato è il primo motivo di censura. 3 Quando il procedimento è stato definito in primo grado con rito abbreviato, le parti non possono far valere un diritto alla rinnovazione istruttoria, poiché quest’ultima confluisce nel solo disposto di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicché spetta al giudice, d’ufficio o anche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizione della prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, [...], Rv. 203427; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, [...], Rv. 253729; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, [...], Rv. 270069; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, [...], Rv. 276913 - 02). La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria non può pertanto denunciarsi tramite la deduzione dell’omessa ammissione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma la parte interessata può dolersene qualora dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258236; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, [...], Rv. 273577). Nel caso in esame la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante ammissione del confronto tra il teste XXXXXXXXXXX e il teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX, motivando congruamente in ordine all’inattendibilità del XXXXXXXXX, le cui dichiarazioni, assunte in sede di indagini difensive e introdotte nel corso dell’udienza preliminare, erano «caratterizzate da plurime, insanabili e conclamate falsità», che già avevano indotto il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi a disporre la trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 391-ter cod. pen. Il giudice di merito ha fondato la valutazione di inattendibilità del teste della difesa su una pluralità di rilievi: alla presenza nel sito del XXXXXXXXX alcun cenno avevano fatto i protagonisti della vicenda nei contributi resi nel corso delle indagini;
il dichiarante aveva esposto circostanze, quali uno schiaffo al volto inferto dall’imputato alla persona offesa e l’urto della vittima col capo contro un tavolino, mai riferite da alcuno;
aveva ancora affermato che XXXXXXXXXXXX era rimasta vigile e cosciente durante tutta l’aggressione, asserzione smentita dall’escussione della donna;
aveva escluso la presenza ai fatti del teste oculare XXXXXXXXXXX, benché questi avesse prospettato una dinamica dell’aggressione pienamente compatibile con le lesioni riportate dalla vittima, in assenza di alcun motivo plausibile che potesse spingere un soggetto estraneo ai fatti ed equidistante dalle parti a dichiarare il falso. Si tratta di valutazioni congrue, fondate su un analitico vaglio delle informazioni probatorie, congruenti con le risultanze in atti e non adeguatamente contrastate dal ricorrente, che propugna una lettura alternativa, preclusa in questa sede.
3. Passibili di rigetto sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui è censurata la 4 ricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver commesso il fatto in presenza del minore. Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, [...], Rv. 277218; conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). Tanto premesso, dinanzi alla ricostruzione dei fatti risultante dalla doppia pronuncia di merito, l’imputato reitera doglianze già articolate con l’atto di appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado. Sulla dinamica dell’aggressione la Corte di appello, in linea con le conclusioni del giudice di primo grado, ha ritenuto attendibili le narrazioni, concordi e sovrapponibili, della persona offesa e del teste XXXXXXXXXXX. Constatato che la vittima aveva perso conoscenza a causa delle violenze subite, la Corte distrettuale ha attribuito rilievo centrale nel quadro probatorio alle dichiarazioni del XXXXX, teste oculare indifferente alle parti, intervenuto in ausilio della donna, avendo notato che XXXXXXXX, dopo averla afferrata per il collo e scaraventata in terra, continuava a colpirla con calci. Sul punto meramente confutative sono le doglianze del ricorrente, incentrate sulla prospettazione, disattesa in esito al doppio grado del giudizio di merito, di un unico calcio sferrato dall’imputato per stizza, confermata unicamente dal XXXXXXXXX, ritenuto teste mendace. Del tutto logicamente, il giudice di secondo grado ha considerato raggiunta la prova, alla luce della testimonianza del XXXXX e dei postumi riportati dalla donna, della feroce reiterazione di calci all’addome della vittima, che giaceva in terra esanime. La condotta è stata ritenuta concretamente idonea a cagionare l’evento letale, non verificatosi in conseguenza dell’intervento chirurgico di asportazione della milza, che arrestava la massiva emorragia, eseguito d’urgenza allorquando la paziente versava in una condizione di pericolo di vita, di cui danno univocamente conto le dichiarazioni, riportate nella sentenza di primo grado, dei sanitari che le prestarono assistenza presso l’U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Perrino di Brindisi, ove la persona offesa veniva trasportata in codice 5 rosso. Affermato il nesso eziologico tra l’emorragia interna e i calci all’addome, la Corte di appello ha correttamente escluso qualunque interruzione del rapporto causale ascrivibile a un contegno colposo della vittima, la quale in occasione del primo accesso al Punto di Primo Intervento non riferiva del trauma addominale in quanto, esanime in terra mentre l’uomo la prendeva a calci, non si era resa conto dei colpi subiti al ventre. Lo stesso ricorrente, del resto, evidenzia, a pagina 16 dell’atto d’impugnazione, che XXXXXXXXXXXX, nelle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ricordasse unicamente di essere stata presa al collo dall’ex compagno, di aver perso conoscenza pochi secondi dopo e di essersi ritrovata a terra, non facendo menzione dei calci. Nella sentenza impugnata la ricorrenza dell’animus necandi, nella forma del dolo diretto o, quanto meno, del dolo alternativo, è stata enucleata, con argomentazioni congrue ed esenti da fratture logiche, dall’inflizione di più calci, diretti al tronco e all’addome della donna, mentre costei era in terra inerme e in stato di incoscienza, in ossequio al principio di diritto, espressamente richiamato, secondo cui «ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’"animus necandi" assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275012 - 01). La Corte di merito ha altresì valorizzato, quale ulteriore dato indicativo della volontà omicida, il rammarico per non avere ucciso l’ex partner espresso dall’imputato in occasione dell’esecuzione della misura custodiale (“l’avessi sparata in testa”). Evidenziato che, a dispetto della prospettazione del teste inaffidabile XXXXXXXXX, l’azione si interrompeva solo per l’intervento del XXXXX, che allontanava l’imputato dalla vittima in terra in stato di incoscienza, sono state correttamente escluse dai giudici di merito sia la scriminante della desistenza volontaria, non configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, [...], Rv. 252259 - 01), sia la diminuente del cosiddetto recesso attivo, difettando una condotta attiva dell’imputato rivolta a scongiurare l’evento. Con valutazioni prive di aporie, come tali insindacabili in sede di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto integrata l’aggravante dei motivi futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, configurabile, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, [...], Rv. 278082 – 02; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, [...], Rv. 284545 – 02; Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285721 – 01), nel caso in cui, come nella specie, la gelosia si manifesti nell’autore quale abnorme reazione a uno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensione oggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso un 6 terzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà di autodeterminazione. In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminale ed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare il delitto. Il giudice di merito ha individuato il movente dell’aggressione nella gelosia per la nuova relazione intrapresa dalla persona offesa e il rapporto che il compagno stava instaurando con i figli, rimarcandone giustamente la sproporzione a fronte di una relazione sentimentale con l’imputato che si era esaurita da circa due anni. Le censure del ricorrente sul punto sono meramente confutative, specie ove si consideri che il medesimo movente di possesso stimolava il giorno seguente l’aggressione al XXXXXX, al quale l’imputato minacciava di “tagliare la testa”. Parimenti confutativi sono i rilievi difensivi sull’aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio minore, ancora una volta incentrati sulla denunciata inattendibilità del XXXXX e, per converso, sull’attendibilità del XXXXXXXXX. La presenza del piccolo XXXXXXXXXXXXXXXXXX all’aggressione, come evidenziato nella sentenza impugnata, è stata affermata “senza alcun dubbio” dal testimone oculare XXXXXXXXXXX, che ha anche descritto l’atteggiamento del bambino, rimasto attonito e inerte. Le dichiarazioni del XXXXX hanno trovato conforto nella denuncia di XXXXXXXXXXXXXXXX, informato dalla XXXXX che il minore era stato spettatore della violenza. L’affermazione di XXXXXXXXXXXX, nelle s.i.t. in fase d’indagine, in ordine alla presenza del figlioletto all’esterno del locale, non vale a scardinare sul punto la tenuta razionale della decisione impugnata, avendo la Corte di appello, con spiegazione plausibile, collegato la riluttanza su tale profilo della dichiarante alla volontà di risparmiare al minore eventuali testimonianze contro il padre e al timore di reazioni da parte dell’imputato.
4. Infondati sono, del pari, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui è sottoposta a critica la ricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo dei delitti di lesioni personali e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi contestate in relazione al primo reato, ed ancora l’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione. Incontestata l’ascrivibilità alle percosse dell’imputato dei postumi refertati al XXXXXX (“multiple escoriazioni facciali, dolorabilità palpatoria clavicola sx ed emitorace sx, trauma cranio facciale, trauma contusivo clavicola ed emitorace sx”), la Corte ha valorizzato la rappresentazione in denuncia della persona offesa, secondo cui XXXXXXXX spingeva XXXXXX a terra all’interno del bar, assalendolo con calci e pugni;
detta rappresentazione ha trovato conforto nella narrazione del teste oculare XXXXXXXXXXXXXX, titolare dell’esercizio, intervenuto per bloccare l’aggressione mentre l’imputato sovrastava con il proprio corpo la vittima, percuotendola con pugni e inveendole contro. 7 Agli elementi di conoscenza offerti dalle fonti di prova dichiarative il ricorrente oppone prospettazioni ipotetiche circa la genesi del contrasto e un’eventuale provocazione da parte dell’aggredito, ancorata a non meglio esplicitati e non documentati messaggi minatori inviati dalla persona offesa, correttamente disattese dal giudice di merito, che ha rilevato l’assenza del benché minimo elemento concreto per affermare che l’imputato abbia reagito a un altrui comportamento ingiusto. La minaccia grave è stata ritenuta condivisibilmente provata sulla scorta delle dichiarazioni del denunciante, del quale è stata valorizzata l’attendibilità, anche in ragione dell’assenza di pretese economiche veicolate nel processo tramite una costituzione di parte civile, nonché della sovrapponibilità del movente dell’aggressione al XXXXXX a quello della precedente aggressione alla XXXXX, la quale ha riferito che XXXXXXXX pretendeva che il nuovo compagno non incontrasse i figli. A fronte di un lineare costrutto argomentativo, le censure difensive risultano ampiamente rivalutative e versate in fatto. Quanto alle aggravanti contestate per il delitto di lesioni personali, ribadita la sussistenza dei futili motivi, collegati al movente che aveva innescato la violenza del giorno prima, il giudice di merito ha ritenuto integrata la premeditazione in ragione del patente nesso con l’aggressione alla donna, nonché dell’azione risoluta posta in essere dall’imputato, il quale si portava presso il “XXXXXXXXXXX” di Fasano, cogliendo alle spalle XXXXXX, che non esitava a minacciare mentre si allontanava dal locale, mostrando un radicato intento punitivo e intimidatorio.
5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche. La Corte di appello ha negato le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in ragione dell’insussistenza di elementi favorevoli all’imputato, rimarcando la gravità delle modalità del fatto e delle lesioni cagionate, i precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità, nonché l’assenza di un reale pentimento, avuto riguardo al rammarico espresso in occasione dell’arresto per non aver ucciso l’ex compagna e alla minaccia rivolta a XXXXXXXXXXXXXXXX nel corso dell’udienza del 28 marzo 2024 innanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi. È appena il caso di rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, qualora, come nella specie, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]).
6. Privo di pregio giuridico è il motivo di ricorso sulla dosimetria pena. Assodato che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato è già premiata con la riduzione "ex lege" della pena, la doglianza è ancorata nel resto alla generica evocazione dell’ingiustificato diniego di una sanzione più mite. 8 Il ricorrente si duole dell’omessa esclusione delle circostanze aggravanti contestate e del mancato riconoscimento delle attenuanti reclamate, esaltando il pentimento dell’imputato, che il giudice di merito ha motivatamente escluso. La Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice per i reati avvinti dalla continuazione, ha rimarcato la congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce del disvalore dei fatti e della ferocia palesata a più riprese dall’imputato. A fronte di pena per il reato più grave determinata in misura ampiamente al di sotto del valore medio edittale, con contenuti aumenti per la continuazione, le determinazioni del giudice del gravame non si discostano dall’indicazione giurisprudenziale secondo cui, qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, [...], Rv. 288953 - 01).
7. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TO CO GE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9