Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21151
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Mancata rinnovazione istruttoria dibattimentale in appello

    La Corte ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, motivando congruamente sull'inattendibilità del teste della difesa, le cui dichiarazioni erano ritenute false e smentite da altre risultanze probatorie. La mancata rinnovazione in appello non può essere denunciata come omessa ammissione di prova decisiva se non si dimostra l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e le lacune o illogicità della motivazione.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del tentato omicidio

    La Corte ha ritenuto provata la condotta aggressiva reiterata, idonea a cagionare l'evento letale, non verificatosi per l'intervento chirurgico. Ha escluso la desistenza volontaria e il recesso attivo, poiché l'azione si era interrotta solo per l'intervento di terzi. La condotta è stata ritenuta concretamente idonea a cagionare l'evento letale e l'animus necandi è stato desunto dall'inflizione di più calci alla vittima inerme e incosciente, nonché da espressioni di rammarico per non aver ucciso l'ex partner.

  • Rigettato
    Ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi e della presenza di minore

    La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante dei motivi futili, collegati alla gelosia per la nuova relazione della persona offesa e il rapporto con i figli, giudicando sproporzionata tale reazione. Ha altresì ritenuto provata la presenza del figlio minore, basandosi sulle dichiarazioni di un teste oculare e sulla denuncia della persona offesa, spiegando la riluttanza della dichiarante a confermare tale circostanza.

  • Rigettato
    Sussistenza elemento oggettivo e soggettivo dei delitti di lesioni personali e minaccia grave

    La Corte ha ritenuto provata l'ascrivibilità delle lesioni alle percosse dell'imputato, confortata dalle dichiarazioni della persona offesa e di un teste oculare. Ha escluso l'attenuante della provocazione per assenza di elementi concreti. La minaccia grave è stata ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni del denunciante e della sovrapponibilità del movente con l'aggressione precedente. La premeditazione è stata ritenuta integrata per il nesso con l'aggressione alla donna e l'azione risoluta dell'imputato.

  • Rigettato
    Diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha negato le attenuanti generiche in ragione dell'insussistenza di elementi favorevoli, rimarcando la gravità dei fatti, le lesioni, i precedenti penali, il giudizio negativo sulla personalità e l'assenza di un reale pentimento, evidenziato da espressioni di rammarico per non aver ucciso l'ex compagna e da minacce rivolte ad altri.

  • Rigettato
    Dosimetria della pena

    La Corte ha ritenuto la pena congrua, considerando il disvalore dei fatti e la ferocia palesata dall'imputato. La pena è stata determinata al di sotto della media edittale per il reato più grave, con aumenti per la continuazione, senza necessità di specifica motivazione dettagliata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21151
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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