Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1998, n. 1110
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Sentenza 15 dicembre 1998

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Il principio secondo cui il beneficio della liberaZione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, non va inteso con valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Pertanto, è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un notevole periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena residua.

Il reato di diserzione di cui all'art.148 cod. proc. mil. pen. ha natura permanente sicché il protrarsi dell'assenza ingiustificata dal servizio successivamente al fatto interruttivo della permanenza,rappresentato dalla sentenza di condanna,da`luogo alla commissione di un nuovo ed autonomo reato di diserzione, distinto dal primo ed a questo unificabile in virtù del vincolo della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1998, n. 1110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1110
    Data del deposito : 15 dicembre 1998

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