Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 2
Il principio secondo cui il beneficio della liberaZione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, non va inteso con valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Pertanto, è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un notevole periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena residua.
Il reato di diserzione di cui all'art.148 cod. proc. mil. pen. ha natura permanente sicché il protrarsi dell'assenza ingiustificata dal servizio successivamente al fatto interruttivo della permanenza,rappresentato dalla sentenza di condanna,da`luogo alla commissione di un nuovo ed autonomo reato di diserzione, distinto dal primo ed a questo unificabile in virtù del vincolo della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1998, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.12.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 1413
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 31743/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ON ER n. il 25.05.1970
avverso sentenza del 01.04.1998 C.MIL.APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. TARDINO VINCENZO LUIGI
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gino Gentile che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla denegata applicazione della pena sostitutiva Svolgimento in fatto
La Corte Militare di Appello, con sentenza del 14.5.1998 confermava la decisione del Tribunale Militare di Napoli che, per il reato di diserzione, aveva condannato AL IG alla pena, in continuazione, di giorni venti di reclusione militare, sostituita con quella della reclusione per uguale durata.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore, che eccepiva la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ,nonché la Inosservanza della legge penale, anche con riferimento all'art.53 della L.689/81. Osservava che la Corte, illogicamente e incongruamente, aveva equiparato al reato di diserzione, per il quale il CI era stato condannato, anche la condotta successiva caratterizzabile come assenza arbitraria ,e consistente nella mancata presentazione al Reparto di appartenenza.. nei cinque giorni successivi alla data della sentenza di primo grado...: fatto ,questo, che avrebbe dovuto avere efficacia interruttiva della permanenza del reato già commesso, e per il quale aveva già subito una prima condanna;
che il sistema penale militare non consentiva condanne in successione per assenze arbitrarie non cessate;
che, comunque, se nella condotta del AL doveva essere ravvisabile un reato permanente, di conseguenza, stante l'unicità dello stesso, non avrebbe potuto essere applicato l'istituto della continuazione;
che, ancora, la Corte non avrebbe valorizzato la dedotta circostanza dell'insussistenza dell'elemento psicologico necessario per integrare il reato ascritto al AL, proprio in considerazione del fatto che l'imputato era stato esonerato dal servizio militare...,perché affetto da disturbi psicologici( ... nel cuì contesto era, pertanto, discutibile l'elemento intenzionale del reato di diserzione). Si doleva, altresì, il difensore dell'inosservanza o dell'erronea applicazione dell'art.53 della l.689/81 sotto il profilo che il Giudice avrebbe dovuto operare una frammentazione della pena complessiva, determinando specificamente la parte di essa per cui era applicabile la sostituzione: essendo pacifico che per il caso di più reati unificati dal vincolo della continuazione, quando l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è ammissibile solo per alcuni reati, il giudice deve limitarla a questi e indicare la parte di pena relativa alle violazioni per cui essa opera.
In diritto
Nonostante la complessità del problema relativo alla qualificazione giuridica della prosecuzione di un'assenza arbitraria successivamente ad una sentenza di condanna per il reato di diserzione, questa Corte, mentre ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità(Cass.pen.Sez.1^,21.5.1997 e 14.7.1997,De Lucia e Gallo),secondo il quale deve dichiararsi la natura permanente e non istantanea dei reati di assenza dal servizio, considera giuridicamente corretta quell'impostazione concettuale che vede nella condanna sopravvenuta in corso di assenza un'interruzione giudiziale della permanenza del reato, e nella prosecuzione dell'assenza stessa un nuovo reato di diserzione, distinto dal primo ma a questo unificabile ai fini della continuazione: con il conseguente rigetto della tesi dedotta, secondo la quale sarebbe configurabile una mera assenza di per sè insufficiente ad integrare i presupposti della diserzione;
e di quell'altra, ancora, volta ad affermare la non configurabilità nel sistema penale militare, di condanne in successione per assenze arbitrarie non cessate. Non si tratterebbe, infatti, di condanne in successione per la stessa assenza arbitraria non cessata, ma di una condotta per un fatto analogo ma distinto in quanto riferibile alla successiva ingiunzione di presentarsi al Corpo: circostanza, questa, che, sebbene autonoma rispetto alla prima - che permane sino al fatto interruttivo dell'intervenuta condanna in corso di assenza -,è astrattamente considerabile sotto il profilo della continuazione in relazione all'unificabilità della pena. Anche le altre doglianze vanno rigettate: quella relativa alla sussistenza del giusto motivo di cui all'art.148 n.2 c.p.m.p., in ragione della considerazione argomentata dai precedenti giudici, che hanno rilevato solo un semplice disagio psicologico afferente ad una ordinaria difficoltà di adattamento alla vita militare, e quindi una patologia non stabilizzata che avrebbe potuto consentire la incidentale e provvisoria messa a disposizione delle autorità militari ... un'argomentazione del tutto ragionevole nella prospettazione di fatto recepita dai giudici di merito e perfettamente compatibile con il successivo riconoscimento della non idoneità al servizio militare;
e, comunque, insuscettibile d'inficiare la ragionevolezza della precedente motivazione, trattandosi di valutazioni diverse aventi ciascuna una plausibile valenza;
quella relativa all'applicabilità della pena sostitutiva, sulla base della considerazione, già espressa dai precedenti giudici, che la possibilità di procedere ad un aumento proporzionato della pena stabilito per il reato più grave, nel caso di continuazione, presuppone l'omologia delle pene individuate per i singoli reati: nel senso che, non potendosi, nella specie, sostituire l'intera pena determinata ai sensi dell'art.81 C.P. e dovendosi, invece, stabilire solo una misura di essa in aumento, a ciò non potrebbe procedersi se la pena da aumentare non sia della stessa specie di quella di base.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999