Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44410
CASS
Sentenza 17 ottobre 2013

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Il rigetto da parte del P.M. della sollecitazione della persona offesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., non preclude il diritto della medesima persona offesa a presentare il ricorso per cassazione contro il già adottato provvedimento di archiviazione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 409 comma sesto, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la sollecitazione della parte offesa rivolta al P.M. non può essere considerata come rinuncia implicita a far valere eventuali nullità verificatesi nel procedimento che ha portato all'archiviazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44410
    Data del deposito : 17 ottobre 2013

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