Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Il rigetto da parte del P.M. della sollecitazione della persona offesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., non preclude il diritto della medesima persona offesa a presentare il ricorso per cassazione contro il già adottato provvedimento di archiviazione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 409 comma sesto, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la sollecitazione della parte offesa rivolta al P.M. non può essere considerata come rinuncia implicita a far valere eventuali nullità verificatesi nel procedimento che ha portato all'archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44410 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 17/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1510
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 5168/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
TT PE, nato a [...] il [...] quale persona offesa;
nel procedimento a carico di:
NI IN, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 08/09/2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del 08/09/2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani disponeva l'archiviazione del procedimento penale aperto a carico di IN NI in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen., ritenendo di dover condividere le ragioni esposte dal P.M. nella sua richiesta di infondatezza della notitia criminis.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la persona offesa TT PE, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Antonio Florio, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 408 e 409 cod. proc. pen., per avere quel Giudice accolto la richiesta del rappresentante della pubblica accusa senza che gli fosse stato previamente notificato l'avviso di presentazione di quella istanza, benché egli, con l'originaria denuncia, avesse fatto richiesta di essere informato di tale eventualità.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi l'impugnato provvedimento per violazione del diritto al contraddittorio.
4. Con memoria depositata il 26/02/2013 l'avv. Vincenzo Operamolla, difensore della NI, ha domandato dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sia perché la richiesta di archiviazione del P.M. era stata notificata alla persona offesa, sia perché quest'ultima aveva già richiesto la riapertura delle indagini che era stata rigettata con provvedimento oramai passato in giudicato.
5. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
È pacifico che, a mente dell'art. 409 c.p.p., comma 6, le parti interessate possano presentare ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione nei casi previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, tra i quali deve reputarsi compreso quello dell'omessa notificazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione: mancanza che comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 180 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, si è effettivamente verificata e che è stata dedotta tempestivamente. Non sono di ostacolo all'affermazione di tale conclusione ne' il fatto che, in precedenza, il P.M. avesse già notificato l'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. prima di avanzare una prima richiesta di archiviazione, che era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari con l'adozione di una ordinanza con la quale, a mente dell'art. 409 c.p.p., comma 4, era stato ordinato lo svolgimento di ulteriori indagine, poiché è consolidato l'orientamento per il quale è nullo, per difetto di contraddittorio, il provvedimento che accoglie, in difetto di previo avviso alla persona offesa che lo aveva richiesto, la richiesta di archiviazione reiterata all'esito di un precedente rigetto disposto su opposizione della persona offesa (così, da ultimo, Sez. 5, n. 10805 del 29/01/2010, Razzano, Rv. 246362); ne' la circostanza che la persona offesa avrebbe - come sostenuto dalla difesa dell'indagata - avrebbe sollecitato il P.M. a chieder la riapertura delle indagini, istanza poi disattesa dal rappresentante della pubblica accusa, tenuto conto che l'istituto disciplinato dall'art. 414 cod. proc. pen. ha presupposti applicativi del tutto differenti, tant'è che la disposta riapertura impone una nuova iscrizione della notizia di reato e che l'eventuale decisione negativa non può avere alcun effetto preclusivo rispetto alle determinazioni che l'autorità giudiziaria dovesse essere chiamata ad adottare a tutela del diritto della persona offesa al contraddittorio con riferimento alla precedente richiesta di archiviazione del procedimento.
Va, perciò, enunciato il principio di diritto secondo il quale "il rigetto, da parte del P.M., della sollecitazione della persona offesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., non essendo quella sollecitazione qualificabile come rinuncia implicita a fare valere eventuali nullità verificatesi nel precedente procedimento, non preclude il diritto della medesima persona offesa a presentare il ricorso per cassazione contro il già adottato provvedimento di archiviazione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 409 c.p.p., comma 6". Il decreto annullato deve essere, dunque, annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013