Sentenza 21 giugno 2010
Massime • 1
Il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2010, n. 33610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33610 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 21/06/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI VA - Consigliere - N. 1331
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12375/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RV VA, n. a Grottaminarda il 7 maggio 1956;
nei confronti della sentenza in data 14 dicembre 2007 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato Aufiero Carmine.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava, in punto di responsabilità, quella in data 13 gennaio 2006 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, appellata da RV VA, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di peculato perché, quale incaricato di pubblico servizio, in quanto impiegato presso l'ufficio postale di Pila ai Piani di Frigento, avendo il possesso della somma di 3.500, consegnatagli da AL LL perché la depositasse sul conto corrente n. 29639473, dopo avere fatto allontanare con una scusa il LL dicendogli di ritornare di lì a poco per ritirare la documentazione della operazione richiesta, non eseguiva tale operazione ne' riconsegnava la somma lasciatagli dal LL, somma di cui si appropriava. (In Frigento il giorno 8 ottobre 2002).
2. La sentenza ricostruisce il fatto nel senso che il LL intendeva depositare 3.500 Euro su un suo libretto postale. Poiché aveva presso quell'ufficio anche un conto corrente postale, dietro richiesta dello stesso LL, su consiglio dell'imputato, il quale gli aveva detto che si potevano lucrare maggiori interessi sul libretto che non sul conto corrente, il depositante aveva deciso di trasferire sul libretto tutti i denari esistenti sul conto. L'imputato aveva però precisato che per eseguire tale operazione era necessaria la carta Postamat che in quel momento il LL non aveva con sè. Questi aveva allora ritenuto di andarla a prendere a casa, lasciando denaro e libretto all'impiegato. Ritornato il LL presso l'Ufficio, il RV gli faceva notare che, disponendo di una certa somma fra libretto e conto (circa 60.000 Euro), gli sarebbe ancor più convenuto sottoscrivere un prestito obbligazionario di 20.000 Euro. La persona offesa aveva aderito a tale proposta, ma poiché nel frattempo si era formata una lunga fila di utenti, il RV aveva convinto il LL a tornare verso le ore 13: a quell'ora gli avrebbe fatto trovare tutti i documenti pronti da sottoscrivere. Tornato il LL alle 13,30, il RV aveva fatto sottoscrivere tutti i documenti del prestito e aveva anche consegnato la ricevuta di Euro 16.544,34 da stornare dal conto corrente per raggiungere la cifra necessaria per l'acquisto di obbligazioni per la somma stabilita. Il RV aveva quindi restituito libretto e carta Postamat, ma a quel punto il LL si era accorto che sul libretto l'operazione dei 3.500 Euro di deposito era stata depennata. Aveva quindi chiesto spiegazioni al RV che aveva risposto di non avere mai ricevuto quei 3.500 Euro.
3. I giudici di merito davano pieno credito alla versione dell'imputato esponendo numerosi argomenti che facevano ritenere attendibile che i fatti si fossero svolti nel modo riferito dal denunciante, principalmente sulla scorta del fatto che il versamento dei 3.500 Euro era stato annotato con a fianco la nuova cifra del saldo relativo ( 20. 444, 34). Tutta la riga di tale operazione risultava cancellata permettendo, tuttavia, di leggere quanto v'era scritto. Appariva poco credibile che il RV avesse fatto l'annotazione senza avere effettivamente ricevuto i 3.500 Euro. La sentenza dedica poi una buona parte a contrastare una serie di argomentazioni della difesa sulla scarsa attendibilità del LL, in relazione ad alcune presunte contraddizioni e illogicità del suo racconto evidenziate dalla difesa.
4. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il RV il quale, con un primo motivo, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alle incongruenze segnalate nell'atto di appello e illogicità della motivazione della sentenza impugnata (inverosimiglianza del racconto della persona offesa e della sua versione dei fatti;
illogicità della spiegazione delle operazioni bancarie eseguite il giorno del fatto, come riferite dal LL;
denuncia presentata dopo tre mesi dai fatti;
mancanza, nel sistema informatico, di alcuna traccia delle operazioni di versamento di Euro 3.500; correttezza dell'operazione di cancellazione di cancellazione sul libretto da parte dell'imputato; logicità delle dichiarazioni dell'imputato, maggiormente convincenti di quelle del LL). Prospetta un'alternativa ricostruzione dei fatti. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine all'art. 314 c.p. sostenendo che la norma richiederebbe che la cosa di cui avvenga la sottrazione o la appropriazione sia di proprietà della pubblica amministrazione e che nella specie sarebbe mancata in capo all'imputato la qualifica necessaria per il reato proprio in quanto a seguito della privatizzazione delle Poste, che oggi svolgerebbero in pratica un'attività bancaria, gli impiegati non sono più pubblici ufficiali.
5. Osserva la Corte che appare necessario esaminare il secondo motivo di ricorso che si presenta come pregiudiziale rispetto al primo, in quanto se si dovesse ritenere che all'imputato non competeva la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, il primo motivo resterebbe assorbito.
6. Il motivo è infondato. Manifestamente infondata, e non sono necessarie parole per smentirla, risulta l'affermazione secondo cui il peculato presuppone che la cosa sia di "proprietà" dell'amministrazione.
7. Quanto all'ulteriore questione della qualifica per il reato proprio, in linea generale vanno preliminarmente richiamati i seguenti principi legislativi e giurisprudenziali su alcuni profili essenziali concernenti il tema evidenziato dall'imputato.
7.1. A seguito della riforma della normativa sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attuata con la L. 26 aprile 1990, n. 86, sono pubblici ufficiali, agli effetti della legge penale, coloro che svolgono una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p., comma 1). La funzione amministrativa è definita "pubblica" quando sia "disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". (Art. 357 c.p., comma 2).
7.2. La giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito di interventi delle sezioni unite (Cass., S.U. 27 marzo 1992 - 11 luglio 1992, n. 7958), ha chiarito che, con riferimento alla funzione amministrativa, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti quei soggetti, dipendenti pubblici o semplici privati, che nell'ambito di una normativa regolata dal diritto pubblico (non importa se si tratti di norme primarie o sub-primarie) possono formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare - indipendentemente da formali investiture - poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, ancorché disgiuntamente considerati.
7.3. La qualifica di incaricato di pubblico servizio si ricava, invece, in via residuale, nell'ambito di soggetti che svolgono pubbliche funzioni: essa è attribuita dall'art. 358 c.p. a coloro che, pur non svolgendo pubbliche funzioni, prestino un pubblico servizio, sempre che non esercitino mansioni di ordine o non prestino opera meramente materiale (Cass., sez. 6, 6 aprile 2004 - 11 marzo 2003, n. 11417; Cass., 2 dicembre 2003 - 24 gennaio 2004, n. 2549).
7.4. Da tale normativa e dai relativi principi generali fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, appaiono quindi del tutto irrilevanti, ai fini della attribuzione delle qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, le circostanze, di per se sole, che un determinato organismo sia costituito attraverso norme di diritto pubblico o di diritto privato;
che l'attività della pubblica amministrazione si svolga o meno in regime di monopolio;
che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente sia disciplinato dalle norme sul pubblico impiego ovvero da norme di diritto privato.
8. Venendo allo specifico argomento, va detto che l'amministrazione postale era organizzata in un primo tempo in seno alla amministrazione dello Stato, e poi ha assunto la forma di autonomo ente pubblico. Successivamente ha assunto la forma giuridica delle società per azioni (L. 23 novembre 1996, n. 662, art. 27). Tuttavia, questa Corte ha affermato che anche dopo la trasformazione in società per azioni non è venuta meno la natura pubblicistica dei servizi resi (Cass., 7 febbraio 2002 - 23 luglio 2002, n. 28101;
Cass., 8 marzo 2001 - 17 maggio 2001, n. 20118).
9. Specialmente l'ultima delle citate sentenze contiene un'accurata ricostruzione della evoluzione normativa che ha riguardato l'amministrazione postale per effetto di vari recenti provvedimenti normativi, con particolare riguardo ai servizi postali in senso stretto e a quelli della raccolta del risparmio.
10. I passaggi normativi essenziali e rilevanti in materia, anche alla luce di detta sentenza, possono così sintetizzarsi. 10.1. Come già accennato, con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, veniva disposta la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico denominato "Poste Italiane" (concretamente attuatasi con i decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati con D.P.R. 23 dicembre 1993, pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 1993). L'art. 1, comma 2, prevedeva già che l'ente Poste Italiane sarebbe stato trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 1996. L'art. 2 del D.L. citato stabiliva che, fino all'adozione dello statuto e del contratto di programma, continuavano ad essere espletati dall'ente "Poste Italiane" tutte le attività e i servizi già di pertinenza della detta Amministrazione postale. Il testo confermava le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e manteneva (art. 11) al Ministero delle Poste la sovraintendenza sui servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo. 10.2. Nel contratto di programma stipulato nel gennaio 1995 fra il Ministero delle Poste e il nuovo ente Poste Italiane, le attività e i servizi che quest'ultimo si impegnava a esercitare venivano suddivisi in universali riservati, universali non riservati e non universali e non riservati (da esercitare in regime di libera concorrenza), e fra i servizi universali (da garantire cioè necessariamente su tutto il territorio nazionale) non riservati venivano ricompresi anche quelli di raccolta del risparmio postale in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti.
10.3. Successivamente, il già richiamato L. 23 dicembre 1966, n.662, art. 2, comma 27, ha operato la trasformazione dell'ente Poste
Italiane in Società per azioni (mutamento avvenuto in concreto a seguito della Delib. CIPE 18 dicembre 1997 pubblicata nella G.U. n. 197 del 25 agosto 1998). 10.4. Con la L. 27 dicembre 1997, n. 447 si è collegata espressamente la raccolta del "risparmio postale" con la finalità di "generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato" (art. 53, comma 5). Con la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art.40, comma 4, il Governo era autorizzato a emanare apposito provvedimento di modifica del T.U. approvato con D.P.R. n. 156 del 1973 e a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico sull'intermediazione finanziaria), "fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche".
10.5. Quindi, con il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 si è ridisciplinata funditus, e con una impronta (ancora) chiaramente pubblicistica, l'attività inerente ai servizi postali, inclusi nel cd. servizio postale universale (art. 3), distinguendosi fra servizi riservati e servizi non riservati (art. 4) e stabilendosi la regola della contabilità separata fra i medesimi e fra le prestazioni del servizio universale e quelle nello stesso non comprese (art. 7). Nello stesso decreto si prevede fra l'altro espressamente (art. 18) che le persone addette ai servizi postali "da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale" (previsione che ovviamente non preclude, sussistendone i relativi presupposti, la riconoscibilità della qualifica di pubblico ufficiale).
10.6. Con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, veniva disciplinato il riordino della Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata di propria personalità giuridica, sottolineandosi, fra l'altro, che rientravano nelle sue risorse "i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari,
assistiti dalla garanzia dello Stato" (art. 2, comma 1, lett. B); che con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni ... dei libretti di risparmio postale, dei buoni postali fruttiferi e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lett. B, (art. 2, comma 2); che la Cassa depositi e prestiti "si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi" (art. 2, comma 3); che la Corte dei conti delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento della sua gestione (art. 6); che solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi sono abrogate le disposizioni recate dai capi 5 e 6, titolo 1^, Libro 3 del D.Lgs. n. 156 del 1973 e relative norme di esecuzione (art. 7, comma 3).
10.7. Con il contratto di programma pubblicato nella G.U. 21 settembre 2000, n. 221, stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e le Poste Italiane S.p.A. si definiscono le attività e i servizi svolti dalla Società (art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7), precisandosi che gli stessi sono esercitati "alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari nonché dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi nazionali ed internazionali competenti in materia (art. 3, comma 2), ribadendosi che sono effettuati "in regime di concorrenza servizi di tipo non universale e universale non riservato" (art. 2, comma 9), e richiamandosi il principio della separazione contabile sancito dal D.Lgs. n. 261 del 1999, (art. 10). 10.8. La disciplina sopra descritta del risparmio postale - e in particolare quella della raccolta in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti p.a. - non è sostanzialmente mutata per effetto dei provvedimenti normativi successivamente emanati. In particolare, per effetto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5 convenite con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con cui la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in società per azioni, nonché del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze di attuazione della normativa anzidetta. Infatti, per effetto dell'art. 3, comma 4, del citato D.M. (in esecuzione della L. n. 326 del 2003, art. 5, comma 3), il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accesori, derivanti - tra l'altro - da: c) buoni fruttiferi postali ... di cui all'allegato 2, e da: f) servizio dei conti correnti postali (istituito con D.L.Lgt. n. 1451 del 1917). Per effetto, invece, dell'art. 5, comma 2, dello stesso D.M. (in esecuzione della L. n. 326 del 2003, art. 5, comma 8), la Cassa depositi e prestiti s.p.a. subentra nei rapporti derivanti - tra gli altri - da: e) libretti di risparmio postale, e da: d) buoni fruttiferi postali indicati nell'elenco allegato 4. Con la precisazione di cui all'art. 5, comma 3, secondo la quale i rapporti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e convenzioni applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a., la quale esercita la funzione di finanziamento e degli enti pubblici e delle opere previsti dalla L. n. 269 del 2003, art. 5, comma 7, lett. a) e b) gli enti pubblici e le opere pubbliche ivi previste.
11. Da quanto sopra emerge con chiarezza che le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale delle poste non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti (quali previsti e ridisciplinati dal D.Lgs. n. 261 del 1999) ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale (soggetta al quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 284 del 1999, alla L. n. 326 del 2003 e relativo decreto di attuazione).
13. Ne consegue che per l'attività svolta dal ricorrente anche nel settore del risparmio deve riconoscersi in capo al medesimo quanto meno la qualità di incaricato di pubblico servizio agli effetti delle contestata previsione di cui all'art. 314 c.p.. 14. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso lo stesso deve essere dichiarato inammissibile concernendo la valutazione delle prove ai fini della ricostruzione dei fatti, profili del giudizio sottratti al sindacato della Corte di cassazione alla quale non può chiedersi una nuova e alternativa ricostruzione a fronte di una motivazione del giudice di merito congrua e sorretta da manifestazione non manifestamente illogica.
15. Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010