Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico attuata con il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71 e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 284. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale all'addetto ai servizi postali in relazione all'attività di contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, per i poteri certificatori esercitati).
Commentario • 1
- 1. L’operatore Poste Italiane è incaricato di pubblico servizio?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2001, n. 20118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20118 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 983
3. " FRANCESCO PI " REGISTRO GENERALE
4. " ARTURO CORTESE " N. 38046/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di AR BE, n. 30.07.1949
avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.08.2000 dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti Carlo Maria e Oreste Romeo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 09.08.2000 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Di AR BE avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Locri le aveva in data 21.07.2000 applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 81 e 314 cp. (capo A) e 61 n. 2 e 476 cp. (capo B), commessi in relazione a una finta rapina perpetrata nell'Ufficio postale di cui la stessa era direttore reggente e in relazione a operazioni varie da lei compiute in diversi uffici postali a danno di titolari di pensioni, buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio.
Propone ricorso l'indagata, deducendo, col primo motivo, che il Tribunale non ha dato rilievo ne' posto rimedio alla eccepita nullità del titolo custodiale rappresentata, a norma dell'art. 292, comma 2/ter, cpp., dalla omessa valutazione, anche ai fini delle esigenze di cautela, di circostanze favorevoli ad essa indagata, costituite dall'ordinanza del Tribunale di Locri del 19.06.1999, che aveva disposto la riassunzione in servizio della Di AR, sia pure con facoltà di trasferirla e adibirla ad altre mansioni, non senza dare atto, fra l'altro, della possibilità che la lavoratrice non si fosse resa colpevole di tutti i gravi addebiti mossile, e ciò anche alla luce della singolarità dell'iter" procedimentale seguito dall'Ispettore postale Lucifero.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta che sono state illegittimamente disattese le doglianze difensive miranti a negare la sua qualifica di pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio, per effetto della legge di privatizzazione dell'ente Poste, in relazione, in particolare, allo svolgimento concreto delle mansioni di contabile da parte della donna con riferimento al settore risparmio.
Col terzo motivo si denuncia che il quadro indiziario a carico dell'indagata è stato delineato esclusivamente in forza delle varie relazioni dell'Ispettore Lucifero, corredate da verbali di dichiarazioni dallo stesso acquisite presso clienti delle Poste Italiane S.p.A. in totale autonomia ossia in assenza di specifica delega del P.M. procedente.
Col quarto e ultimo motivo si rileva che le esigenze cautelari ex lettere a) e c) dell'art. 274 cpp. sono state riconosciute nonostante, da un lato, i provvedimenti civilistici di ripristino del rapporto di lavoro con limitazioni escludenti la possibilità di reiterare le condotte incriminate e, dall'altro, la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari sin dal 22.02.1998, con conseguente inutilizzabilità di qualunque attività investigativa successiva.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha infatti valutato l'ordinanza del Tribunale di Locri del 19.06.1999, che dispose la riassunzione in servizio della Di AR, correttamente escludendo che le considerazioni operate in quella sede in ordine agli addebiti mossi alla donna, ancorate ovviamente a presupposti, anche di ordine formale, diversi da quelli rilevanti per il giudice della cautela penale, potessero esplicare una diretta influenza sulla autonoma decisione di quest'ultimo. La valutazione delle conseguenze civilistiche della citata ordinanza è stata operata dal Tribunale del riesame anche ai fini delle esigenze cautelari, sia pure con conclusioni opposte a quelle sperate dalla Di AR, come più innanzi si vedrà.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente assume in sostanza che, per effetto della trasformazione dell'assetto giuridico e organizzativo dell'Amministrazione delle Poste, divenuta prima ente pubblico economico e poi società per azioni, l'attività di contabile da lei svolta, in riferimento in particolare al settore del risparmio (privato in via generale da tempo di ogni connotazione pubblicistica), non può essere considerata - neppure, in forza dell'art. 2 cp., per il periodo anteriore alla detta trasformazione - attività di pubblica funzione o pubblico servizio.
Il motivo involge la delicata problematica della determinazione dello statuto penale degli addetti alle attività già di pertinenza della Amministrazione postale, a seguito delle trasformazioni menzionate, avviate a far tempo dal dicembre 1993.
Che tali addetti, nel regime degli artt. 357 e 358 cp. anteriore alla legge 86/90, fossero pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a seconda della natura delle mansioni, non è dubitabile, ed era del resto consacrato dalla specifica previsione di cui all'art. 12 del dpr 29 marzo 1973, n. 156 (Cass. 19.05.1980, Gioncada).
Mette qui conto sottolineare che tale disposto del codice postale accomunava senza distinzioni gli "addetti ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni", in conformità al regime pubblicistico cui tutti tali servizi, e quindi anche quelli di "bancoposta", comprensivi dei servizi di emissione e pagamento vaglia, riscossione di crediti, conti correnti, libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi (disciplinati nel libro terzo del detto codice e poi, dettagliatamente, nel D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256), erano all'epoca sottoposti. Confermative e interessanti al riguardo sono le sentenze della Cassazione 15.06.1984, Enotera, e 24.10.1984, Casi, ricognitive della qualifica pubblicistica in capo all'addetto a operazioni inerenti a buoni postali fruttiferi. I conti correnti postali e la Cassa Depositi e Prestiti, nella quale confluiva il risparmio postale, erano del resto formalmente esclusi dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 77/780, che attribuiva carattere di impresa all'attività di raccolta del risparmio sotto ogni forma e di esercizio del credito, direttiva a cui dette attuazione il nostro legislatore col dpr 27 giugno 1985, n.350. Dopo la novella 86/90 e l'avvio, in forme e cadenze varie, della c.d. "privatizzazione" di attività già svolte da Amministrazioni statali, si è avuto modo di rimarcare che l'aspetto pubblicistico, rilevante ai fini penali, lungi dall'esser venuto automaticamente meno, si è incentrato in modo pregnante ed esclusivo sulla oggettiva natura dell'attività svolta (v., fra le altre, Cass. 19.08.1993, Pancheri;
23.09.1993, Brigati).
Tale orientamento è stato affermato anche in riferimento al settore postale (Cass. 23.11.1995, Diana;
04.07.1997, Dezzutti;
09.07.1998, Volpi;
13.01.1999, Mascia;
10.06.1999, Billè;
14.12.1999, Di Popolo), interessato, a partire dal 1993, da importanti interventi legislativi nella suindicata direzione di "privatizzazione".
La ricorrente contesta però che tale orientamento possa seguirsi con riferimento all'attività di contabile da lei svolta nel settore del risparmio, posto che, una volta realizzata, in correlazione con la trasformazione dell'ente poste in S.p.A., la piena liberalizzazione di tale attività, con assimilazione completa della stessa a quella svolta dalle banche e conseguente esclusione di ogni profilo pubblicistico, si sarebbe determinata per i dipendenti della nuova S.p.A. addetti a tale settore una situazione analoga a quella a suo tempo ravvisata per i dipendenti degli enti pubblici svolgenti attività bancaria ordinaria a seguito dell'emanazione del dpr 27 giugno 1985, n. 350. Si ritenne, invero, allora (SS.UU. 23.05.1987, Tuzet, ripresa poi da SS.UU. 28.02.1989, Vita) che l'evoluzione legislativa (destinata peraltro a proseguire, fino all'approvazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lvo 1 settembre 1993, n. 385, poi ulteriormente aggiornato con i DD. Lggss. 415/96, 659/96, 58/98, 333/99 e 342/99) che aveva portato ad escludere la natura di pubblico servizio per l'attività bancaria ordinaria svolta imprenditorialmente, indipendentemente dalla natura, privata o pubblica, del soggetto cui faceva capo, con conseguente non riconoscibilità, agli addetti all'attività stessa, della qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, conduceva necessariamente, per il principio della legge più favorevole di cui all'art. 2 c.p., riferibile anche alle norme extrapenali integratrici del precetto penale, ad escludere tale presupposto normativo dei reati contro la P.A. anche per i fatti anteriori al prodursi della detta "novatio legis".
Allo stesso modo, secondo la ricorrente, per i fatti ascrittile, pur anteriori alla intervenuta trasformazione dell'ente poste in S.p.A. e connessa progressiva piena liberalizzazione dell'attività dalla stessa svolta in ordine alla raccolta del risparmio, sarebbe venuta meno, per il ricordato principio di cui all'art. 2 c.p., la punibilità a sensi degli art. 314 e 476 cp. La tesi è infondata nel suo presupposto di base (con conseguente assorbimento della problematica involgente, in ipotesi, l'applicabilità del principio di cui all'art. 2 cp.). Per comprendere bene i termini della questione e giungere a una sua corretta soluzione, è necessario dare una rapida scorsa alle innovazioni intervenute nell'ambito dell'attività dell'ex Amministrazione postale negli ultimi sette anni.
Con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, fu statuita la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (concretamente verificatasi con i decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati con dpr 23.12.1993, pubbl. nella G.U del 31.12.1993) e, successivamente (v. art. 2, comma 27, L. 23 dicembre 1966, n. 662) in Società per azioni (mutamento avvenuto in concreto a seguito della delibera del CIPE del 18.12.1997, pubbl. nella G.U. n. 197 del 25.08.1998). L'art. 2 del D.L. cit. stabiliva che fino all'adozione dello statuto e del contratto di programma continuavano ad essere espletati tutte le attività e i servizi già di pertinenza della detta Amministrazione, l'art. e confermava le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e l'art. 10 manteneva al Ministero delle Poste pregnanti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo. Nel contratto di programma stipulato nel gennaio 1995 fra il ministro delle Poste e il nuovo Ente Poste Italiane le attività e i servizi che quest'ultimo si impegna a esercitare vengono suddivisi in universali riservati, universali non riservati e non universali e non riservati (da esercitare in regime di libera concorrenza), e fra i servizi universali (da garantire cioè necessariamente su tutto il territorio nazionale) non riservati vengono ricompresi anche quelli di raccolta del risparmio postale in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti.
Con la L. 662/96 (art. 2, comma 19) si prevede che per i "servizi postali e di pagamento" non riservati al monopolio legale si segue il regime della libera concorrenza, e si fissa il principio della contabilità separata fra le due classi di servizi. Con la legge 27 dicembre 1997, n. 447 si collega espressamente la raccolta del "risparmio postale" con la finalità di "generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato" (art. 53, comma 5).
Con l'art. 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 il Governo era autorizzato a emanare apposito provvedimento di modifica del T.U. approvato con d.p.r. 156/73 e a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico sull'intermediazione finanziaria), "fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche".
Con il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 si ridisciplina "funditus", e con una impronta (ancora) chiaramente pubblicistica, l'attività inerente ai servizi postali, inclusi nel c.d. servizio postale universale (art. 3), distinguendosi fra servizi riservati e servizi non riservati (art. 4) e stabilendosi la regola della contabilità separata fra i medesimi e fra le prestazioni del servizio universale e quelle nello stesso non comprese (art. 7). Nello stesso decreto si prevede fra l'altro espressamente (art. 18) che le persone addette ai servizi postali "da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale" (previsione che ovviamente non preclude, sussistendone i relativi presupposti, la riconoscibilità della qualifica di pubblico ufficiale).
Con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, veniva disciplinato il riordino della Cassa depositi e prestiti, Amministrazione dello Stato dotata di propria personalità giuridica, sottolineandosi, fra l'altro, che rientravano nelle sue risorse "i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato" (art. 2^, comma 1^, lett. B), che con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni ... dei libretti di risparmio postale, dei buoni postali fruttiferi e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1^, lettera B (art. 2^, comma 2^), che la Cassa depositi e prestiti "si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi" (art. 2^, comma 3^), che la Corte dei conti delibera sul rediconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce annualmente al parlamento sull'andamento della sua gestione (art. 6^), che solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi sono abrogate le disposizioni recate dai capi 5^ e 6^, titolo 1^, Libro 3^ del D.Lgs. 156/1973 e relative norme di esecuzione (art. 7^, comma 3^).
Con il contratto di programma pubblicato nella G.U. 21.09.2000, n. 221, stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e le Poste Italiane S.p.A. si definiscono le attività e i servizi svolti dalla Società (art. 3^, commi 3^, 4^, 5^, 6^ e 7^), precisandosi che gli stessi sono esercitati "alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari nonché dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi nazionali ed internazionali competenti in materia (art. 3^, comma 2^), ribadendosi che sono effettuati "in regime di concorrenza servizi di tipo non universale e universale non riservato" (art. 2^, comma 9^), e richiamandosi il principio della separazione contabile sancito dal D.Lvo 261/99 (art. 10). Da quanto sopra emerge con chiarezza che fino alla data di emanazione della presente decisione, le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale delle Poste non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti (quali previsti e ridisciplinati dal D.Lgs. 261/99) ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale (soggetta allo stato al quadro normativo quale puntualizzato nel D.Lgs. 284/99, al di là della previsione degli ulteriori interventi annunciati in tale fonte e nell'art. 40 della L. 448/98). Ne consegue che per l'attività svolta dalla ricorrente anche nel settore del risparmio deve riconoscersi in capo alla medesima la qualità di pubblico ufficiale (per i poteri certificatori esercitati), agli effetti delle contestate previsioni di cui agli artt. 314 e 476 cp. Passando all'esame delle censure mosse avverso la motivazione resa dal Tribunale in ordine al grave quadro indiziario a carico della Di AR, va puntualizzato che non si ravvisano ragioni normative per ritenere "ex se" inutilizzabili in questa fase le relazioni ispettive dell'ente poste con i relativi allegati delle dichiarazioni degli utenti, trattandosi comunque di documentazione rappresentativa di fatti, che si integra e inquadra in un contesto indiziario già per sè significativo e articolato.
Deve però escludersi, ex artt. 406 e 407 cpp l'utilizzabilità delle relazioni informative successive al termine di scadenza delle indagini preliminari, vale a dire quelle in data 08.06.1998 e 25.01.1999. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullato con riferimento agli episodi per i quali sono state utilizzate tali informative, con rinvio al giudice del merito, che dovrà riesaminare il quadro indiziario agli stessi relativo, prescindendo dalle dette informative.
In ordine infine alle esigenze cautelari, rilevasi che il Tribunale ha reso sul punto idonea motivazione, valorizzando correttamente, ai fini del pericolo di cui alla lett. a) dell'art.274 cpp. (che non si esaurisce certo con la scadenza del termine per le indagini preliminari), i tentativi di inquinamento concretamente perpetrati dalla Li AR, e rilevando ineccepibilmente, in ordine al pericolo di cui alla lett. c) del cit. art. 274 cpp., che la sua sussistenza è dimostrata dalle modalità e dal numero degli accadimenti delittuosi, oltre che dalla pendenza di altri procedimenti per reati del medesimo tenore, in una alla circostanza che la ricorrente continua a prestare servizio presso le Poste S.p.A., ragionevolmente ritenuta peggiorativa del pericolo "de quo", indipendentemente dall'assegnazione di diverse mansioni (che comunque non tolgono la dipendente dal "contesto" in cui ha "coltivato" a lungo la sua esperienza criminosa).
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata limitatamente agli episodi in ordine ai quali sono state utilizzate le informative dell'ente poste in data 08.06.1998 e 25.01.1999 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001