Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
Il sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi, quando ne sia certa la "pertinenza" al reato di bancarotta fraudolenta per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione e della effettiva riconducibilità degli stessi all'indagato, non è impedito dal fatto che il giudice delegato al fallimento, accogliendo la domanda di rivendicazione, ne abbia disposto la restituzione al formale intestatario, attesa la reciproca autonomia fra procedura fallimentare e procedimento penale, sul quale incidono con efficacia di giudicato le sole sentenze civili che abbiano deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/11/2023, (ud. 17/11/2023, dep. 20/12/2023), n.50797 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità …
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2015, n. 19078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19078 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/01/2015
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 84
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 46054/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA RO N. IL 22/08/1967;
ZZ CL SO N. IL 03/05/1969;
avverso l'ordinanza n. 252/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 06/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Pinelli Mario, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- Udito, per i ricorrenti, l'avv. Leone Gennaro, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 6/10/2014, ha disposto il sequestro preventivo di numerosi autocarri di proprietà della Eurolinea srl, con sede in Roma, che questa società aveva acquistato dalla Eurolinea srl, con sede in Rho. Quest'ultima società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 5/11/2013.
Secondo la ricostruzione operata dalla pubblica accusa, e condivisa dal Tribunale, la Eurolinea di Rho, di cui era amministratore AR DR, quando era già in conclamato stato di insolvenza vendette, per un prezzo inadeguato e senza garanzie di pagamento, dopo il mese di febbraio 2013, l'azienda - composta di numerosi autocarri - alla Eurolinea srl di Roma e alla Interpharma srl;
società entrambe riconducibili a AR DR, che ne era l'amministratore occulto, e amministrate formalmente da ZO LA SO, moglie di AR. Il sequestro è stato disposto - su impugnazione del Pubblico Ministero - per evitare la dispersione della garanzia patrimoniale dei creditori, dopo che il Giudice delle indagini preliminari aveva ordinato la restituzione degli automezzi alla Eurolinea srl di Roma e alla Interpharma srl, in ragione del fatto che il Giudice delegato al fallimento aveva, all'udienza del 10/7/2014, fissata per l'esame dello stato passivo, accolto la domanda di rivendicazione dei beni mobili suddetti.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo degli avvocati Gian Clemente Benenti ed Enrico Allegro, AR DR e ZO LA SO, entrambi indagati per bancarotta fraudolenta, denunciando:
a) l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., non essendo stato esplicitato quale sia il periculum in mora posto a giustificazione del provvedimento impugnato;
b) ancora, violazione dell'art. 321 c.p.p. con specifico riferimento all'oggetto del sequestro preventivo, che ha colpito beni di una società terza, acquistati al loro reale valore, con atti regolarmente registrati, prima della dichiarazione di fallimento;
c) l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p.p., in quanto sulla questione della appartenenza dei beni si era formato il giudicato, non avendo il curatore impugnato il provvedimento di restituzione del giudice delegato del 10/7/2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il pericolo creato dalla libera disponibilità in capo agli indagati dei beni sequestrati è stato ampiamente illustrato nel provvedimento genetico, cui ha fatto seguito la restituzione dei beni sul presupposto - inconferente, per quel che si dirà - della acquiescenza del curatore al provvedimento emesso, all'esito dell'udienza di verifica dei crediti, dal giudice delegato al fallimento ai sensi della L. Fall., art. 96. Legittimamente, pertanto, il provvedimento impugnato si è soffermato sulla questione di diritto risolta, in senso positivo per gli indagati, dal Giudice delle indagini preliminari (nell'esame dell'istanza di restituzione da questi avanzata).
2. Nessuna violazione di legge è ricollegabile alla sottoposizione a sequestro preventivo di beni di proprietà di terzi, quando sia certa la loro "pertinenza" al reato. Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso (ex multis, Cass., n. 5657 del 28/1/2014). Nella specie, la pertinenza al reato dei beni sequestrati è stata chiaramente individuata - senza sostanziale contestazione - nella provenienza degli stessi dalla società fallita, alle condizioni esposte nell'ordinanza genetica, che li rende oggetto materiale del reato di bancarotta.
3. Non è di ostacolo alla sottoposizione dei beni - pertinenti al reato - a sequestro preventivo il fatto che il giudice delegato al fallimento ne abbia disposto la restituzione all'acquirente, stante l'autonomia delle procedure fallimentare e penale e perché l'efficacia di giudicato, nel procedimento penale, è limitata alle sentenze del giudice civile che abbia deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (art. 3 c.p.p.). Del resto, proprio il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 96, invocato dal ricorrente, precisa che "il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso", escludendo, pertanto, che possano influenzare il procedimento penale relativo agli stessi beni. D'altra parte, va rilevato che la decisione del Giudice delegato è stata condizionata - stante la posizione di terzietà attribuita al Giudice delegato dalla riforma della legge fallimentare attuata con D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.
5 - dalle richieste e dalle conclusioni del curatore, per cui sarebbe singolare - perché contrastante i principi della stessa legge fallimentare - che l'esistenza del reato, e la connessa possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i beni che costituiscono l'oggetto materiale della distrazione, dipendano dalle decisioni, o dagli errori, del curatore fallimentare, che non ha la disponibilità dei diritti compresi nel fallimento, ma solo la loro gestione nell'interesse della massa.
Consegue a tanto che il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015