Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, per l'attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio occorre che l'attività concretamente esercitata dal soggetto sia disciplinata da norme di diritto pubblico ovvero, con atto normativo anche di rango inferiore, deve essere assunta come propria dallo Stato o da altro ente pubblico, sicché deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse inquadrabile nell'ambito delle attività pubblicistiche la selezione delle voci nuove per la manifestazione "Accademia della canzone di Sanremo" affidata ad una società privata e funzionale alla cernita delle proposte canore tra cui la Rai avrebbe poi prescelto quelle aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo, ne' che tale attività potesse dirsi rivolta, in via diretta ed immediata, a realizzare un pubblico servizio indirizzato alla generalità dei cittadini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1947
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 028658/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Sanremo;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova del 30.6.2003 con la quale era stata annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Sanremo il 9.6.2003 nei confronti di AR RE BE.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. MONETTI V. che ha concluso per : Annullamento con rinvio.
Letta la memoria difensiva ex art. 127 co. 2^ c.p.p. depositata in atti;
udito il difensore Avv. A. MARONI che ha concluso per: Rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta dalla difesa di AR EN RI avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Sanremo del 9.6.2003, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della predetta richiedente, indagata del reato continuato di cui agli artt. 319, 320 e 321 c.p., commesso in Sanremo tra l'ottobre ed il dicembre 2002, per avere, in concorso con terzi, tra cui PO AN, incaricato di pubblico servizio, in quanto legale rappresentante della "Publimod S.r.l." formalmente aggiudicataria della organizzazione e gestione dell'edizione 2002 del concorso canoro "Accademia della Canzone", agendo nella qualità di componente delle giurie deputate alla selezione dei cantanti, compiendo atti contrari ai doveri dei pubblico servizio, adoperandosi per condizionare la selezione in favore di taluni cantanti "portati", ricevuto somme di denaro ed accettato la promessa di dazione di ulteriori utilità da parte di tale Andreoli, il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 30.6.2003, annullava, per difetto di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di concorso in corruzioni propria, "l'ordinanza cautelare intramuraria, ordinando, per l'effetto, l'immediata liberazione, della predetta indagata se non detenuta per altra causa.
In sintesi, il Tribunale del riesame deduceva che "l'attività di organizzazione di manifestazioni canore ha natura privatistica ed è promossa da privati per scopi privati", sicché il contratto di appalto che ha affidato ad AN PO la gestione e l'organizzazione dell'edizione 2002 del concorso "Accademia della canzone", con sfruttamento, in ambito privatistico, del marchio di tale Accademia, in cambio dell'importo di euro 36.000 versato dalla Publimod S.r.l. al Comune di Sanremo, va inquadrato in una attività "imprenditoriale" che non rientra tra i fini istituzionali di tale Ente pubblico.
In sostanza, ad avviso dei giudici del riesame, "la stipula di tale convenzione non può conferire qualifica pubblicistica ad un'attività privatistica, come la selezione di cantanti emergenti, non direttamente collegata alle finalità dell'Ente". Del resto, secondo il Tribunale, in aderenza allo stesso indirizzo del giudice di legittimità, non può costituire "pubblico servizio la selezione di cantanti che non ha contenuto ne oggetto di connotazione pubblicistica e che non è disciplinata da norme pubblicistiche...ma da convenzioni stipulate dall'Ente" iure privatorum" (anche se, come è dovuto, in conformità ai propri atti deliberativi che autorizzano la stipula della convenzione)". In conclusione, si è ritenuto che i fatti attribuiti alla AR esulassero dalla fattispecie di cui all'art. 320 c.p., in difetto di ragionevole attribuibilità alla predetta della qualità soggettiva di incaricato di pubblico servizio, in uno ai suoi concorrenti. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Sanremo, deducendo l'erronea qualificazione del rapporto nell'ambito privatistico, assumendo, invece, palese connotazione pubblicistica l'attività in esame, avuto riguardo alla stessa normativa regolante la materia (art. 6 R.D. 2440/1923 e 827/24), senza contare la chiara finalizzazione alla realizzazione degli scopi dell'Ente nell'organizzazione e gestione "di una manifestazione di indiscutibile valore artistico ed importanza a livello nazionale, recante, oltretutto, il marchio del Comune di Sanremo". Di qui la corretta qualificazione degli indagati quali persone incaricate di pubblico servizio, nell'esatta lettura che di tale figura è dato desumere dall'art. 358 c.p., con la conseguente corretta qualificazione giuridica del fatto-reato contestato, in ordine al quale era dato rilevare, a carico degli indagati, tra cui la AR, gravità indiziaria ed esigenze cautelari, legittimanti la disposta misura cautelare intramuraria, erroneamente annullata dai giudici del Tribunale del riesame genovese.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, come esattamente argomentato e rilevato dai giudici del riesame, con motivazione puntuale ed immune da illogicità manifesta ed aderente ad una valutazione logico-giuridica della vicenda esente da censure rilevanti in questa sede di legittimità, punto nodale di tutto il discorso è rappresentato da un corretto inquadramento del disposto di cui all'art. 358 c.p. nella fattispecie in esame. Mettendo doverosamente da parte scelte interpretative meramente discrezionali e, come tali, possibile fonte di inaccettabili violazioni di legge, occorre ribadire che, per l'attribuzione alla persona della qualità di incaricato di pubblico servizio, onde potersi configurare l'ipotesi di cui all'art. 320 c.p., figura autonoma di reato, l'attività concretamente esercitata dal soggetto, purché disciplinata da norme di diritto pubblico, ovvero con atto normativo anche "di rango inferiore", deve essere assunta come propria dallo Stato o/e da altro Ente pubblico" e, come ribadito da questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite ed in tempi recenti, "ciò che importa è, pertanto, la presenza di una disciplina, non importa di quale rango, purché - naturalmente - generale ed astratta ed un'attività obiettivamente di natura pubblicistica, siccome diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'Ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. Unite, 13.7.1998, n. 10086; sez. 6^, 21.02.2003, n. 11417). Orbene, come esattamente rilevato dai giudici del riesame e ribadito dalla difesa della AR con la memoria difensiva in atti, non è dato inquadrare in ambito pubblicistico l'attività di selezione delle voci nuove svolta nell'ambito della manifestazione "Accademia della Canzone di Sanremo", funzionale alla cernita di otto proposte canore tra cui la RAI avrebbe, poi, prescelto, nella serata conclusiva, le quattro aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo, ne' tale attività può ragionevolmente dirsi rivolta in via diretta ed immediata a realizzare un pubblico servizio, indirizzato alla generalità dei cittadini.
Del resto, è noto che le manifestazioni canore si svolgono ordinariamente in ambito privatistico e non trovano alcuna regolamentazione normativa di natura pubblicistica. Nè, invero, come opina il P.M. in ricorso, tale attività sarebbe disciplinata da una procedura all'evidenza pubblica ex artt. 6 R.D. 2440/23 e 41 co. 6^ R.D. 827/24, cui la delibera di affidamento della manifestazione si sarebbe ispirata (cfr. delibera C.C. n. 32/02), sia pure nella eccezionale forma di trattativa privata, stante la natura di tale attività, il mercato in cui va collocata e la rilevanza e modalità di svolgimento di essa. In realtà, però, come acutamente rileva la difesa della AR nella memoria prodotta in atti, l'Ufficio ricorrente sembra confondere l'esigenza per la P.A. di stipulare in modo trasparente contratti da cui derivi, una spesa o un'entrata per l'Ente (aspetti di cui si occupano le cennate normative) nell'ambito di negozi giuridici stipulati dalla P.A., anche per rapporti certamente di natura privatistica (come la fornitura di beni e servizi) e "la natura asseritamente pubblicistica dell'attività svolta che invece attiene all'essenza di essa ed alle finalità direttamente perseguite (e non solo strumentalmente o funzionalmente legate ad essa)".
Ne il pur attento richiamo dell'Ufficio ricorrente all'inquadramento del contratto de quo nello ambito del Comune di Sanremo, per il competente servizio Turismo e Manifestazioni, consente di ritenere l'"Accademia della canzone" fra le finalità istituzionali dell'Ente, perché, a prescindere dalla natura ordinariamente non di stampo pubblicistico di attività ludiche e di intrattenimento in sè considerate, tali attività non incombono quali fini istituzionali sugli Enti territoriali che si limitano a promuovere ed agevolare il turismo e le relative manifestazioni e non costituiscono un servizio reso alla generalità dei cittadini.
In conclusione, l'essenza obiettiva dell'attività svolta non può integrare l'ipotesi di pubblico servizio, se non per gli aspetti di tale attività tradizionalmente e funzionalmente disciplinati nell'alveo pubblicistico, perché naturalmente ricompresi tra i compiti precipui della P.A.
Incensurabile, pertanto, la conclusione cui sono pervenuti i giudici del Tribunale del riesame genovese, escludendo che, nella specie, potesse correttamente configurarsi la contestata ipotesi di cui all'art. 320 c.p. nei confronti della AR, con la conseguente, altrettanto incensurabile decisione di annullamento della misura cautelare intramuraria e conseguente ripristino dello status libertatis della indagata, nei cui confronti, peraltro, non può escludersi che, in competente sede e sempre che ne ricorrano i necessari elementi costitutivi, possono utilmente essere configurate altre ipotesi di reati, diversi da quelli contro la P.A.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004