Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 1
È configurabile il tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo avere compiuto atti idonei all'impossessamento del bene altrui non realizzatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l'impunità per quanto commesso.
Commentario • 1
- 1. Il concorso esterno nei reati associativi: una proposta de iure condendohttps://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2012
Sommario Premessa Leipotesi di legge Assistenza alle associazioni a delinquere di stampo mafioso anche straniere La scelta del nomen iuris e della sua collocazione topografica all'interno del codice penale Il bene giuridico tutelato La condotta tipizzata La natura del reato Le circostanze Causa di non punibilità Assistenza all'associazione a delinquere Assistenza all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope Modifica dell'art. 418 c.p. Brevi riflessioni conclusive Premessa Scopo del presente saggio è quello di superare l'annosa polemica inerente il concorso c.d. “esterno” (la quale non riguarda solo le associazioni a delinquere di stampo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2010, n. 23610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23610 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 12/03/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1120
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 39878/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 7 luglio 2009 dalla Corte di appello di Brescia nell'interesse di:
RU LA n. Monza il 13 gennaio 1973;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 7 luglio 2009 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa il 12 marzo 2009 dal Tribunale di Brescia con la quale SO LA era stata dichiarata colpevole, unitamente ai coimputati Stan Ionut Daniel e Stan Leonard, dei reati, commessi in Capriolo il 21 febbraio 2009, di concorso in tentata rapina impropria aggravata (artt. 110, 56 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 2 e comma 3, n. 1), porto ingiustificato di due cacciavite e furto aggravato di un autocarro ed era stata condannata, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la diminuente per il rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito la SO avrebbe fatto da "palo" rimanendo in compagnia del coimputato JO AC a bordo di un'autovettura parcheggiata a breve distanza dalla villa della famiglia ON verso la quale si erano diretti i complici, con i quali aveva trascorso la serata compiendo anche dei giri di perlustrazione attorno alla villa. Costoro, una volta entrati nel giardino, erano stati bloccati dai Carabinieri che si trovavano appostati nella villa avendo ricevuto in via confidenziale notizia della progettata rapina, avevano reagito con violenza nei confronti dei militari e due di loro erano riusciti a fuggire mentre gli altri tre erano stati arrestati. Avverso la predetta sentenza l'imputata ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione deducendo:
1) la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in quanto la versione difensiva (l'essere stata cioè la SO inconsapevole delle intenzioni dei coimputati, essendosi limitata ad accettare la proposta del fidanzato JO AC di fargli compagnia mentre "accompagnava" gli amici, solo perché questo era l'unico modo per ottenere in tempo utile la restituzione della propria autovettura che le serviva per recarsi al lavoro, la mattina successiva alle cinque) non sarebbe stata nemmeno presa in considerazione dal giudice di primo grado, mentre la Corte di appello ne aveva affermato l'inconsistenza sul rilievo che la presenza di una persona ignara sarebbe stata solo rischiosa per coimputati;
tuttavia detta argomentazione sarebbe basata sull'errato presupposto che il fidanzato avesse insistito per farsi accompagnare, mentre era stata proprio l'imputata a imporre la sua presenza;
questa ricostruzione sarebbe avvalorata dal mancato rinvenimento sull'autovettura di oggetti collegabili all'azione criminosa e dalla mancanza nei tabulati telefonici di contatti precedenti con i coimputati;
le urla della ricorrente alla vista dei Carabinieri con le armi spianate sarebbero state poi erroneamente interpretate come un avvertimento per i complici, mentre erano state solo una reazione istintiva della donna messa in atto quando si trovava ancora all'interno dell'autovettura che era parcheggiata a distanza dall'ingresso della villa;
inoltre secondo la fonte confidenziale che aveva preannunciato la rapina l'azione criminosa sarebbe stata messa in atto da una banda di rumeni, e non anche da una donna italiana;
la ricorrente contesta, infine, l'affermata responsabilità in ordine al furto del furgone utilizzato dai coimputati, furgone al quale non si era mai nemmeno avvicinata;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come tentata rapina impropria anziché come tentato furto nel caso in cui la violenza o la minaccia siano esercitate, come nel caso in esame, per assicurarsi l'impunità immediatamente dopo l'azione diretta alla sottrazione del bene che non si sia tuttavia ancora realizzata;
la ricorrente richiama la giurisprudenza, minoritaria, secondo la quale il tentativo di rapina impropria sarebbe configurabile allorché la violenza o minaccia si inseriscano in un iter criminoso ancora in corso finalizzato, dopo la sottrazione, all'impossessamento del bene altrui che non si realizzi per la reazione della persona offesa o per fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa;
detta interpretazione sarebbe confermata dal dato letterale dell'art. 628 c.p., comma 2 che si riferisce a chi adopera violenza o minaccia
"dopo la sottrazione"; la Corte territoriale, senza affrontare la questione giuridica, si sarebbe limitata, attraverso un metodo induttivo, a ritenere sussistente il tentativo di rapina tenendo conto del numero delle persone penetrate nel giardino della villa che i Carabinieri appostati avevano fatto apparire abitata, del loro travisamento, dei cacciavite trovati in loro possesso e dei bastoni e dell'ascia rinvenuti il giorno dopo nel giardino e non appartenenti ai proprietari della villa).
3) la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. e al mancato giudizio di prevalenza di detta attenuante, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rispetto alle aggravanti;
4) la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 116 c.p., comma 2. Il ricorso va rigettato.
Le doglianze formulate con il primo motivo riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nell'appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva dell'inconsapevolezza dell'imputata di quanto le persone che avevano trascorso con lei la serata si accingevano a compiere ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che l'imputata non aveva necessità di trascorrere la serata con il JO per ottenere la restituzione della propria autovettura che le serviva per recarsi al lavoro la mattina successiva, avendo anche altre volte prestato il veicolo al fidanzato, e che la sua presenza, a dire della stessa SO richiesta con insistenza dal JO (come specificato nella motivazione della sentenza, dichiarazione a f. 60 delle trascrizioni), sarebbe stata solo rischiosa e controproducente se ella fosse stata effettivamente ignara dell'azione criminosa che il JO e i connazionali avevano progettato. La Corte territoriale ha inoltre opportunamente sottolineato, con argomenti immuni da vizi logici, l'irrilevanza del contenuto della fonte confidenziale, di cui ovviamente non si sarebbe potuto tener conto, e del mancato rinvenimento a bordo dell'autovettura di oggetti collegabili all'azione criminosa, rivestendo invece una particolare importanza ai fini della commissione della rapina quegli oggetti che avevano portato con sè i complici penetrati nel giardino della villa. Infine, relativamente alle "urla sguaiate" della SO e del JO al momento dell'intervento dei Carabinieri, i giudici di appello hanno evidenziato da un lato che l'inusitata reazione, intervenuta quando i due erano ignari che contemporaneamente altri militari erano entrati nel giardino in cui erano penetrati i complici, costituiva una conferma del ruolo di "palo" svolto dalla donna e dal suo compagno. Il riferimento alla condivisione, da parte della ricorrente, dei movimenti dei coimputati nelle ore precedenti a quelle del loro ingresso nel giardino della villa presa di mira, in coincidenza quindi anche con il furto dell'autocarro avvenuto mentre il gruppo veniva seguito a distanza dai Carabinieri, costituisce un ulteriore elemento che, nella scrupolosa ricostruzione dei fatti del giudice di merito, contribuisce a rendere inverosimile la tesi difensiva della SO.
Tale specifica e dettagliata motivazione la ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. Le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano invece adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Le doglianze difensive si risolvono invece sostanzialmente in una serie di censure in fatto, inammissibili in questa sede, essendosi la ricorrente limitata ad offrire interpretazioni diverse di alcuni fatti e circostanze rappresentati quali elementi di responsabilità nella sentenza impugnata, senza tenere peraltro conto che il giudice di merito aveva già fornito risposte complete, argomentate e logiche con le quali era stata motivatamente esclusa la verosimiglianza delle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa.
Il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa sezione è costante nel ritenere la possibilità di configurare il tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo aver compiuto (come nel caso in esame) atti idonei all'impossessamento della cosa altrui non realizzati per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Cass. sez. 2, 16 dicembre 2008 n. 3769, Solimeo;
sez. 2, 8 aprile 2008 n. 19645, Pitocchi;
sez. 2, 26 marzo n. 20258, Boudegzdame;
sez. 2, 29 febbraio 2008 n. 29477, Chirullo;
sez. 2, 25 settembre 2007 n. 38586, Mancuso;
sez. 2, 10 novembre 2006 n. 40156, Taroni), ciò anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia realizzata la sottrazione della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa. Una lettura logico-sistematica e non meramente letterale dell'art. 628 c.p., comma 2, che descrive la condotta tipica della rapina impropria, permette infatti di individuare la condotta che configura la forma tentata del reato in questione ogni qual volta l'azione tipica non si compia o l'evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei,diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere. Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi. Pertanto allorché un tentativo di furto sfoci, come nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l'impunità una valutazione sistematica impone di concludere che, anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria. Il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivatamente ritenuto che, dovendosi attribuire il ruolo di "palo" alla ricorrente la cui presenza a bordo dell'autovettura in compagnia del JO era destinata a non creare sospetti negli eventuali passanti ai quali i due occupanti del veicolo sarebbero apparsi come una coppia appartata in un luogo poco frequentato, non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'attenuante richiesta. Va a questo riguardo rilevato che l'art.114 c.p., dettato in tema di concorso di persone nel reato, configura come circostanza attenuante l'"opera" del concorrente che "abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato" e si riferisce ad una condotta che abbia obbiettivamente avuto un valore marginale rispetto all'opera dei concorrenti (Cass. sez. 2, 24 novembre 1998 n. 201, Stigliano) e che sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sì da avere esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale e pressoché irrilevante nella produzione dell'evento (tra le più recenti cfr. Cass. sez. 1, 10 marzo 2004 n. 19069, Procopio;
sez. 6, 30 novembre 2005 n. 45248, Cirillo;
sez. 6, 4 maggio 2006 n. 33435, Battistella;
sez. 4, 8 febbraio 2007 n. 12811, Muggeri). Peraltro il contributo meno rilevante della ricorrente all'esecuzione dell'azione criminosa, pur non essendo stato riconosciuto come significativo ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., risulta essere stato preso in adeguata considerazione ai fini della pena.
Il quarto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 116 c.p., comma 2, è del pari manifestamente infondato perché la motivazione è proporzionata alla genericità del relativo motivo di appello (la Corte ha evidenziato, correttamente, che la richiesta non era sorretta da alcuna argomentazione) ed è del tutto logica, avendo la Corte osservato che la ricostruzione della vicenda consentiva di escludere che la ricorrente, la quale peraltro non aveva nemmeno reso dichiarazioni in tal senso, fosse inconsapevole del tipo di reato che i complici stavano materialmente tentando di mettere in atto.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010