Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Nel caso in cui l'estinzione di una società per incorporazione in un'altra, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata ai sensi dell'art.300 cod. proc. civ. dal difensore munito di procura anche per il giudizio di appello, legittimamente questi in forza dell'ultrattività della procura conferitagli da colui che è stato il legale rappresentante della società incorporata, può proporre l'atto di impugnazione in nome della stessa società.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2001, n. 6949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6949 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RICAMIFICIO MALÙ DI ST AN & NE EN SNC, in persona del socio amministratore LE NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIVITELLA D'AGLIANO 3, presso lo studio dell'avvocato INDRI UGO, che la difende unitamente agli avvocati COLOMBANO PIANO, BRONSINO GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAN NICOLÒ SNC, in persona Dell'Amm.re Unico CATTO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato LUDINI ELIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIAIMO FEDERICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 394/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 09/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Ugo INDRI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Elio LUDINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.7.1985 la società Malù S.n.c. conveniva davanti al tribunale di Torino la S.p.A. Pronda deducendo:
di aver acquistato dalla convenuta, con rogito 19.12.83, una porzione di immobile, facente parte di uno stabile costruito dalla medesima;
di averlo destinato all'esercizio della sua attività artigiana di ricamificio;
di aver riscontrato che l'immobile acquistato presentava difformità e vizi consistenti, tra l'altro, in ondulazioni del pavimento, con distacco di piastrelle e infiltrazioni di acqua piovana. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla eliminazione delle difformità e vizi, nonché al risarcimento danni. La convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente la decadenza e la prescrizione della domanda di garanzia;
contestava, nel merito, l'esistenza dei vizi e chiedeva il rigetto delle domande. Espletata l'istruttoria, nel corso della quale veniva eseguita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza 12 marzo 1993, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c., respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate, condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 22.000.000, oltre interessi legali, con rifusione delle spese del giudizio.
Su impugnazione della società Pronda, la corte di appello di Torino, con sentenza 9 aprile 1998 in riforma della decisione impugnata respingeva le domande proposte dalla società Malù compensando fra le parti la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio e ponendo la restante metà a carico della società appellata. Afferma la corte, in ordine all'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello (per essere stata l'impugnazione proposta per conto della S.p.A. Pronda da legale sfornito in tesi i di valida procura) che, trattandosi nella specie di fusione per incorporazione della S.p.A. Pronda nella società incorporante Immobiliare S. Nicolò S.r.l., fenomeno realizzante una situazione giuridica analoga alla successione universale, ed assimilabile, sul piano processuale alla morte della parte, la procura conferita in 1^ grado, ed estesa anche all'appello dall'A.U. della società incorporata, deve ritenersi valida per l'impugnazione, pur dopo l'avvenuta incorporazione, realizzatasi il 23.12.88, con un nuovo A.U.; e ciò in applicazione dell'art. 300 c.p.c., in mancanza di dichiarazione da parte del procuratore in giudizio, dell'avvenuta incorporazione ed in forza del principio dell'ultrattività della procura.
Afferma, inoltre, la corte d'appello che l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. è fondata essendo la domanda introduttiva proposta (il 6.7.85) quando già era decorso il termine annuale di prescrizione stabilito dall'art. 1669, 2^ c. c.c. e decorrente dalla data della denunzia dei vizi risalenti al 5.6.84 data di ricevimento della lettera 7.5.84 con la quale la società Malù evidenziava dettagliatamente tutti i difetti della costruzione, imputandoli a colpa del costruttore, lettera dalla quale si desumeva, quindi, la piena conoscenza da parte dell'appellata dei vizi e della loro causa.
Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la Soc. Malù alla quale resiste con controricorso la San Nicolò S.r.l. quale società incorporante la Immobiliare San Nicolò S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la società Malù ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione degli artt. 82, 83, 84 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 110 c.p.c. nonché l'art. 2384 c. civ. in relazione all'art. 1722 n. 4 c.c. censurabile ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte, nel respingere l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello, tempestivamente sollevata, (per essere stato l'appello proposto da difensore privo di valida procura perché conferita dall'A.U. della S.p.A. Pronda, società incorporata dal 23.12.88 nella Immobiliare S. Nicolò S.r.l., rappresentata dal 10.6.88 da altro A.U.) erroneamente affermato l'ultrattività della procura nonostante con l'estinzione della società incorporata, avvenuta nel corso del 1^ grado di giudizio, a seguito del fenomeno dell'incorporazione, la procura non producesse più effetti (estinguendosi il mandato con la morte del mandante), ed il giudizio potesse proseguire solo attraverso il conferimento di nuova procura da parte dell'A.U. della società incorporante;
2) la violazione dell'art. 1669, lo c. c. civ. in relazione all'art. 2964 c.c. e 113 c.p.c. censurabile ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte erroneamente ritenuto la ricorrente decaduta dall'azione ex art. 1669 c.c., 1 c., facendo decorrere l'anno dalla scoperta dei vizi a partire dalla data di ricevimento della lettera 7.5.84 contenente l'esposizione e descrizione di tutti i difetti riscontrati;
nonostante quella lettera, scritta prima della consegna dei locali, avvenuta a fine luglio 1984, evidenziasse difetti ritenuti tali solo dal punto di vista estetico, pervenendosi, invece, alla certezza della sussistenza di difetti strutturali addebitabili a cattiva esecuzione dell'opera, solo dopo il deposito della C.T.U. avvenuto il 16.10.86, da considerare, quindi, come termine a quo dalla scoperta dei vizi;
3) la violazione degli artt. 1669, 2^ c.c. civ. in relazione all'art. 2946 c.c. e 113 c.p.c., censurabili ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte d'appello, nel ritenere prescritta l'azione ex art. 1669 c.c., erroneamente fatto decorrere il termine annuale di prescrizione dalla supposta denunzia di cui alle lettere 7.5 e 5.6.1984; mentre avendo avuto la ricorrente piena conoscenza dei vizi strutturali dell'immobile solo dalla data di deposito della relazione del consulente tecnico (il 16.10.86) l'azione promossa con la citazione del 6.7.85 risultava tempestivamente esercitata. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, corretta è la decisione della corte di appello che, assimilando il fenomeno estintivo realizzatosi con l'incorporazione della S.p.A. Pronda nella Immobiliare S. Nicolò S.r.l. alla morte della persona fisica, ha ritenuto la fattispecie disciplinata dall'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che, essendosi l'estinzione della società incorporata verificata nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente all'udienza di discussione senza essere mai stata dichiarata dal procuratore della società estinta, munito di procura anche per il grado di appello, legittimamente questi, in forza dell'ultrattività della procura conferitagli da colui che è stato legale rappresentante della società Pronda, ha proposto l'atto di impugnazione in nome della stessa società.
In tal senso è costante la giurisprudenza di questa corte dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi (v. sentt. 6079/87;
S.U. 1231/84). Quanto ai motivi secondo e terzo del ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, le censure proposte vanno disattese.
Premesso, invero, che l'accertamento del momento nel quale sia stata acquisita dal committente la conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, coinvolgendo un accertamento di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato;
nella specie la corte d'appello, nel ribadire, conformemente a quanto affermato dal primo giudice, essere pacifico che la prima denuncia fu effettuata con la lettera del 7 maggio 1984 e nel rilevare che solo con la comparsa conclusionale l'appellata ebbe a sostenere di aver avuto conoscenza dei vizi e della loro imputabilità a difetto di costruzione, in seguito all'accertamento espletato dal consulente tecnico, ha motivato la sua decisione affermando che la tesi dell'appellata era inequivocabilmente smentita dal testo della lettera in data 4 giugno 84 dalla stessa prodotta (e richiamante la precedente lettera del 7 maggio 84) dalla quale risultavano dettagliatamente esposti tutti i difetti e gli inconvenienti (che il consulente ha poi confermato), ivi compreso l'espresso addebito a colpa del costruttore della causa dei vizi rilevati (come la mancanza dei giunti di dilatazione già indicata nella lettera di cui sopra).
Corretta è, pertanto, l'affermata decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, ex art. 1669 c.c. dalla data di ricevimento della citata lettera 4 giugno 84, avvenuta il giorno successivo, e, quindi, l'avvenuta prescrizione dell'azione alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio (il 6 luglio 85). Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente soccombente va condannata al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in L. 254.000, oltre L.
3.000.000 di onorari.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001