Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della "res" altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 38586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38586 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 25/09/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 893
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 019905/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC ZI, N. IL 28/03/1974;
avverso SENTENZA del 14/02/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10.6.2004 il GIP del Tribunale di Trapani, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava AN RI colpevole dei reati di rapina impropria continuata aggravata (art. 81 cpv. c.p. e art. 628 c.p., commi 1 e 2), tentato furto aggravato (artt. 56, 624 bis c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 2) e simulazione di reato aggravata dal nesso teleologico (art. 367 c.p. e art. 61 c.p., n. 2) e, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condannava alla pena, ridotta per il rito, di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa. In particolare risultava che il AN si era impossessato di diversi oggetti che sottraeva da due autovetture parcheggiate all'interno di un'area condominiale, ed aveva tentato di impossessarsi di altri oggetti contenuti all'interno di una ulteriore vettura, e si era quindi dato alla fuga adoperando violenza nei confronti di uno dei condomini dello stabile, tale IR RC, intervenuto per fermarne la fuga;
quindi, al fine di assicurasi l'impunità dei reati predetti, aveva falsamente attestato in una denuncia sporta ai Carabinieri di aver subito il furto della propria Motoape mod. 50 rimasta all'interno dell'area condominiale dove i reati in questione erano stati commessi.
Con sentenza del 14.2.2005 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato AN RI propone, personalmente e per mezzo del difensore, distinti ricorsi per cassazione, di contenuto analogo, lamentando la violazione di legge sotto il profilo della illogicità della motivazione. Rileva parte ricorrente che erroneamente i giudici di merito, in relazione ai fatti concernenti il tentativo di impossessamento di oggetti posti all'interno della terza autovettura, avevano ritenuto la sussistenza del diverso reato di furto tentato, mentre in realtà, essendo stata la violenza esercitata dal AN volta ad assicurarsi l'impunità per tutte le condotte poste in essere precedentemente e non solo per i furti consumati, il disvalore penale di tali condotte era per intero assorbito dal reato di rapina;
pertanto tutti gli episodi andavano ricompresi nel reato di rapina impropria, con conseguente esclusione dell'aumento di pena per la continuazione con il ritenuto reato di furto tentato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero il suddetto motivo di ricorso, per come rilevato da questa Sezione nella pronuncia n. 9262 del 30.1.2004, coinvolge una delle problematiche nelle quali è più evidente lo iato che separa, da un lato, gli approdi ermeneutici cui è pervenuta, consolidandosi, la giurisprudenza di legittimità, e, dall'altro, l'orientamento che invece contraddistingue sul tema la posizione da tempo assunta dalla dottrina, pressoché unanime: ci si riferisce alla questione della configurabilità del tentativo nel delitto di rapina impropria. Come è noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in numerosissime occasioni ha avuto modo di affermare che sussiste il tentativo di rapina impropria quando l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dal proprio volere, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr, fra le tante, Cass. Sez. 2^, 4.3.2003, L.; Cass. Sez. 5^, 30.5.2001, p.m. in proc. B.; Cass. Sez. 2^, 16.5.2001, R.;
Cass. Sez. 2^, 19.9.1990, M.). Isolata, in tale coeso panorama, si presenta la diversa tesi secondo la quale, invece, si ritiene che la configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628 c.p., comma 2) presupponga inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa. Mancando, quindi, tale presupposto - come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità - il fatto, si afferma, non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria, dandosi luogo, invece, alla configurabilità, del tentato furto ed inoltre dell'ulteriore autonomo reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (Cass. Sez. 5^, 12.7/3.11.1999 n. 3796). A quest'ultima impostazione (rispetto alla quale non mancano pronunce conformi di merito: v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 21.11.2006, GM 2003, 2^, 944) aderisce quasi tutta la dottrina che si è espressa sull'argomento, sottolineandosi, pur con notevole varietà di accenti, non soltanto la struttura della fattispecie ed i correlativi argomenti testuali che è possibile desumerne, ma anche spunti ermeneutici desumibili da considerazioni di politica criminale. Ed a tale orientamento aderisce evidentemente la Corte di Appello di Palermo che, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto che il tentativo di furto concorresse con la rapina impropria (relativa agli ulteriori episodi di impossessamento consumati).
Posto ciò ritiene questo Collegio che in punto di diritto possono parzialmente condividersi i rilievi sollevati da parte ricorrente, apparendo coerente al nostro sistema normativo la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui che si sono arrestati in itinere per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurasi l'impunità. Sul punto questa Corte ha già avuto modo di confermare la propria adesione all'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che il delitto di rapina impropria, infatti, si configura come fattispecie autonoma rispetto al modello descritto nell'art. 628 cod. pen., comma 1 pur se di esso mantiene, attraverso la relatio al tipo ivi indicato, l'intera gamma degli elementi che valgono a qualificare ed integrare lo schema astratto delineato dal legislatore. Ciò significa che l'impossessamento, il fine di profitto e la violenza o minaccia caratterizzano entrambe le figure, variando solo la consecutio finalistica che deve legare le due condotte prese in considerazione dalla norma come elementi che indefettibilmente devono concorrere per integrare la fattispecie:
l'impossessamento, da un lato, e la violenza o minaccia, dall'altro. La violenza successiva all'impossessamento non sta dunque a rappresentare, in questa prospettiva, un concetto di esaurimento "consumativo" del primo momento in cui si articola la condotta criminosa, ma intende normativamente sottolineare esclusivamente il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come un prius rispetto all'altra, lasciando ovviamente inalterata l'applicabilità, a quella stessa condotta, degli ordinari principi in tema di tentativo. Ammessa, dunque, concettualmente, la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase dell'impossessamento, ne deriva, a parere di questo Collegio, che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resti avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628 cod. pen., comma 2 ma ad esso si coniughi a perfezione, dando così vita alla figura tentata (come è noto, a sua volta autonoma) di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia, per il sol fatto che una delle due condotte tipiche è rimasta allo stadio del tentativo" (Cass. Sez. 2^, 30.1.2004, n. 9262). Cionondimeno il ricorso non può trovare accoglimento per carenza di interesse, atteso che, alla stregua dell'orientamento sopra esposto, il tentativo di impossessamento da parte del AN di oggetti posti nella terza autovettura, stante la violenza successivamente adoperata, dovrebbe essere qualificato come tentativo di rapina impropria e non come tentativo di furto, e - contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente - dovrebbe andare comunque in continuazione, trattandosi di azioni differenti, con il più grave reato di rapina impropria consumata (di talché non potrebbe trovare accoglimento la richiesta di esclusione dell'aumento di pena per la continuazione);
con la ulteriore conseguenza di un ipotizzabile maggiore aumento di pena a titolo di continuazione, stante la maggiore severità della pena edittale stabilita per la rapina (impropria) tentata rispetto a quella prevista per il furto tentato.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 25 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007