Sentenza 26 marzo 2008
Massime • 1
Integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trarne ingiusto profitto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4527 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9128/2017 R.G. proposto da: EDIL C. S.N.C. DI A. E L.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto in Roma, Via Arno n. 6. – ricorrente – contro G.M., rappresentato e difeso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2008, n. 20258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20258 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 456
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 000318/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UD DJ N. IL 08/11/1971;
avverso ORDINANZA del 22/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5.11.2007 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZD JA, siccome indagato dei reati di tentata rapina impropria nei confronti di TR SA e di lesioni aggravate nei confronti di CH RA. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame ZD JA contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 22.11.2007 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto ZD JA lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 c.p.p. in relazione agli artt. 292, 273 e 274 c.p.p. ed agli artt. 56, 628 e 49 c.p.. In particolare osserva la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto corretta la qualificazione dei fatti quale violazione dell'art. 56 c.p., art. 628 c.p., comma 2, rilevando che la configurabilità del tentativo di rapina impropria allorché la sottrazione del bene non si sia realizzata contrasta con il dato letterale della norma che presuppone inderogabilmente l'avvenuta sottrazione del bene;
quindi, nel caso di specie, il fatto doveva essere qualificato come tentato furto e lesioni.
E rileva altresì l'insussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., sia in relazione allo svolgimento delle indagini ed alla relativa acquisizione della prova, sia in relazione al concreto pericolo di fuga, sia in relazione al pericolo di reiterazione del reato.
Il motivo non è fondato.
Ed invero la prima questione sollevata coinvolge, per come rilevato da questa Sezione nella pronuncia n. 9262 del 30.1.2004, una delle problematiche nelle quali è più evidente lo iato che separa, da un lato, gli approdi ermeneutici cui è pervenuta, consolidandosi, la giurisprudenza di legittimità, e, dall'altro, l'orientamento che invece contraddistingue sul tema la posizione da tempo assunta dalla dottrina, pressoché unanime: ci si riferisce alla questione della configurabilità del tentativo nel delitto di rapina impropria. Come è noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in numerosissime occasioni ha avuto modo di affermare che sussiste il tentativo di rapina impropria quando l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dal proprio volere, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., fra le tante, Cass. sez. 2^, 4.3.2003, L;
Cass. sez. 5^, 30.5.2001, p.m. in proc. B.; Cass. sez. 2^, 16.5.2001, R.;
Cass. sez. 2^, 19.9.1990, M.). Isolata, in tale coeso panorama, si presenta la diversa tesi secondo la quale, invece, si ritiene che la configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628 c.p., comma 2) presupponga inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa.
Mancando, quindi, tale presupposto - come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità - il fatto, si afferma, non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria, dandosi luogo, invece, alla configurabilità, del tentato furto ed inoltre dell'ulteriore autonomo reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (Cass. sez. 5^, 12.7 /3.11.1999 n. 3796). Posto ciò osserva il Collegio che il rilievo sollevato dal ricorrente non è fondato, apparendo coerente al nostro sistema normativo la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui che si sono arrestati in itinere per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di confermare la propria adesione all'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che "il delitto di rapina impropria, infatti, si configura come fattispecie autonoma rispetto al modello descritto nell'art. 628 c.p., comma 1 pur se di esso mantiene, attraverso la relatio al tipo ivi indicato, l'intera gamma degli elementi che valgono a qualificare ed integrare lo schema astratto delineato dal legislatore.
Ciò significa che l'impossessamento, il fine di profitto e la violenza o minaccia caratterizzano entrambe le figure, variando solo la consecutio finalistica che deve legare le due condotte prese in considerazione dalla norma come elementi che indefettibilmente devono concorrere per integrare la fattispecie: l'impossessamento, da un lato, e la violenza o minaccia, dall'altro.
La violenza successiva all'impossessamento non sta dunque a rappresentare, in questa prospettiva, un concetto di esaurimento "consumativo" del primo momento in cui si articola la condotta criminosa, ma intende normativamente sottolineare esclusivamente il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come un prius rispetto all'altra, lasciando ovviamente inalterata l'applicabilità, a quella stessa condotta, degli ordinari principi in tema di tentativo.
Ammessa, dunque, concettualmente, la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase dell'impossessamento, ne deriva, a parere di questo Collegio, che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resti avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628 c.p., comma 2 ma ad esso si coniughi a perfezione, dando così vita alla figura tentata (come è noto, a sua volta autonoma) di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia, per il sol fatto che una delle due condotte tipiche è rimasta allo stadio del tentativo" (Cass. sez. 2^, 30.1.2004, n. 9262). Alla stregua di siffatte argomentazioni, dalle quali questo Collegio non ritiene di doversi discostare, il proposto gravame sul punto non può trovare accoglimento.
In ordine all'ulteriore versante della proposta impugnazione, concernente l'insussistenza delle dedotte esigenze cautelari, osserva il Collegio che i giudici del riesame hanno posto chiaramente in rilievo quegli elementi, correlati alla gravità della condotta posta in essere, alla personalità che se ne desume, alla esistenza di condanne antecedenti per reati della stessa specie, alla commissione di un ulteriore episodio delittuoso (tentativo di furto) solo pochi giorni dopo la verificazione dei fatti per cui è processo, che rendono attuale e concreto il pericolo di reiterazione criminosa, pericolo che appare fronteggiabile, avuto riguardo alla proclività a delinquere del ricorrente ed alla inaffidabilità dello stesso insofferente al rispetto delle regole, solo con la misura della custodia cautelare in carcere.
E pertanto anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato si sottrae ai rilievi ed alle censure sollevate con il proposto ricorso. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 c.p.p. in relazione alla novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame era incorso in un "travisamento della prova" stante la discordanza esistente tra le dichiarazioni del TR, il quale aveva riferito che l'indagato, allontanandosi dal luogo ove si erano svolti i fatti, aveva profferito all'indirizzo del CH delle frasi di inequivoco contenuto minatorio, e le dichiarazioni del CH il quale aveva invece fatto riferimento ad un atteggiamento beffardo del Boudegzgame;
e pertanto erroneamente il GIP ed il Tribunale del riesame, pur in presenza di siffatta diversa ricostruzione dei fatti, avevano fatto riferimento ad un atteggiamento di scherno e di minaccia, considerandolo un chiaro indice di pericolosità e di possibile reiterazione del reato.
Il rilievo è manifestamente infondato.
Ed invero il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione deve riguardare un punto decisivo sottoposto al giudice di merito, circostanza che non ricorre nel caso di specie atteso che la discordanza fra le dichiarazioni del TR, che ha fatto riferimento ad un atteggiamento minaccioso dell'indagato, successivo alla verificazione dei fatti, e quelle del CH che ha fatto invece riferimento ad un atteggiamento beffardo dello stesso, appare assolutamente marginale ma soprattutto irrilevante in relazione all'apparato motivazionale di cui all'impugnata ordinanza, avendo i giudici di merito ritenuto la pericolosità dell'indagato non in considerazione del suddetto post factum, bensì in considerazione, per come detto, della gravità della condotta, dalle condanne precedenti, dalla reiterazione di reati contro il patrimonio, ritenendo tali elementi indici inequivoci di una personalità proclive al delitto.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al
Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008