Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 1
Integra la fattispecie di tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che fa uso della violenza o della minaccia per assicurarsi l'impunità, immediatamente dopo il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2008, n. 29477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29477 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 29/02/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 228
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 041199/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL RI, N. IL 17/10/1975;
avverso SENTENZA del 14/07/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI SECONDO LIBERO;
udito il P.G. Dr. Tindari Baglione, sost., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza del 14.7.2003 oggetto della presente impugnazione, ha confermato la condanna inflitta, in data 5.8.2000, a UL IC dal GUP del locale tribunale, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina. Il difensore dell'imputato ricorre per Cassazione, deducendo due motivi: 1) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 628 c.p., comma 2; 2) violazione del disposto dell'art. 56 c.p., comma 2,
ed illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Si deve subito osservare che la ricostruzione dei fatti è del tutto pacifica, oltre che inoppugnabile: il CH, dopo essere stato sorpreso nel tentativo di aprire il furgone per rubare la merce ivi contenuta e dopo essere stato bloccato dalla persona offesa, GA GA, minacciò quest'ultimo di far intervenire il proprio padre. È altrettanto inoppugnabile che la minaccia profferita ("vado a chiamare mio padre che è calabrese e che te la farà pagare") conteneva la prospettazione di un danno considerevole per la vittima ed era finalizzata ad indurla a consentire all'imputato di allontanarsi impunemente.
Ciò posto la difesa sostiene che la fattispecie - caratterizzata dal fatto che l'impossessamento della refurtiva non si era ancora realizzato al momento della condotta minatoria - dovrebbe comportare una diversa qualificazione giuridica dell'imputazione; sostiene, infatti, che ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 2, la sottrazione della cosa precede l'applicazione della violenza (adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per ...) con la conseguenza che il mancato impossessamento della cosa altrui, seguito da minaccia, imporrebbe di ravvisare un concorso fra un tentato furto aggravato ed il reato di minacce (reato quest'ultimo non perseguibile per mancanza di querela).
La tesi difensiva non appare fondata.
Non ignora il Collegio che talune sentenze della Quinta Sezione penale di questa Corte siano orientate nel senso indicato dal ricorrente (v. sent. 1999/0 3796 rv. 215102; 2007/ 32551 rv 236969);
ritiene, tuttavia, di dovere confermare la giurisprudenza di gran lunga prevalente, soprattutto di questa Seconda Sezione, di segno opposto (2001/ 32445 rv 219719; 2003/ 41671 rv 227368; 2003/ 47086 rv 227763; 2003/ 49213 rv 227507; 2004/0 9262 rv 230067; 2004/ 17264 rv 229700; 2006/ 40156 rv 235448); neppure ritiene di dovere rimettere la decisione alle Sezioni Unite.
In buona sostanza deve ribadirsi il seguente principio: si configura il tentativo di rapina impropria anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi, senza che si sia realizzato l'impossessamento della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa.
A tale conclusione deve giungersi attraverso una lettura logico- sistematica e non meramente letterale del dato normativo. L'art. 628 c.p., comma 2, invero, delinea la condotta tipica della rapina impropria (ovviamente consumata); la condotta configurante il tentativo di un qualsiasi delitto non può, di necessità, essere rilevata dalla descrizione contenuta nella norma incriminatrice, ma deve essere ricavata dal sistema. Al riguardo si deve tenere presente che il delitto tentato costituisce una fattispecie criminosa a sè stante, ossia una figura autonoma di delitto risultante dalla combinazione di una norma principale (c.d. norma incriminatrice speciale) e di una norma secondaria con effetto estensivo (quella contenuta nell'art. 56 c.p.); ne consegue che, ai fini dell'inquadramento giuridico di un determinato fatto storico, ogni valutazione deve essere compiuta al termine dell'operato del reo e che, quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica, è al tratto di condotta messo in atto fino all'intervento dei fattori esterni interruttivi che deve aversi riguardo con una visione unitaria.
Nel caso in cui un tentativo di furto sfocia, coma nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate all'impunità non può dividersi l'azione in due tronconi, l'uno configurante un delitto consumato contro la persona (lesioni, minaccia o altro) e l'altro un delitto tentato contro il patrimonio (furto), tanto più quando ci si trovi davanti ad un reato complesso come la rapina, ma deve pervenirsi ad una valutazione organica, la quale non può non portare a concludere che è stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria, anche se non si era conseguita la sottrazione del bene altrui.
Con queste considerazioni deve disattendersi il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia un erroneo trattamento sanzionatorio. Egli premette che il GUP, dopo avere ritenuto configurata la contestata ipotesi di tentata rapina impropria, nel determinare la pena così testualmente si espresse: "In ragione della natura non particolarmente inquietante delle minacce e della scarsa abilità dimostrata dal UL si ritiene equo comminare (recte:
infliggere) una pena attestata nel minimo edittale, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dalla pena base di anni 3 recl. e L.
1.200.000 di multa, si perviene ad anni.....";
il ricorrente rileva quindi che il minimo edittale fissato dal GUP corrisponde al delitto consumato e non a quello tentato. Lo stesso ricorrente sottolinea, però, che tale doglianza non fu espressa nei motivi di appello, ma sostiene che si tratta di violazione di legge rilevabile in ogni stato e grado del processo. In realtà, comunque il primo giudice abbia determinato la pena base, si tratta di un ammontare che rientra ampiamente nei limiti minimi e massimi previsti per il delitto di rapina tentata e pertanto il risultato finale, ritenuto congruo in sede di merito, non configura una pena illegale, con la conseguenza che la mancata sottoposizione della questione alla Corte di appello preclude ogni possibile valutazione nella sede successiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008