Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
È configurabile il tentativo di rapina impropria, per il caso in cui al mancato impossessamento del bene faccia seguito l'esplicazione di violenza o minacce finalizzate al conseguimento dell'impunità per quanto commesso, in quanto la norma incriminatrice di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., deve necessariamente integrarsi con la norma generale sul delitto tentato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2008, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 16/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2078
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 35675/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LI ME AN;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 5.9.2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Bronzini Giuseppe;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 25.8.2008 dispose la custodia cautelare in carcere di LI ME AN, indagato per il reato di tentativo di rapina impropria.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Lecce con ordinanza del 5.9.2008 la respinse. Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di rapina impropria alla stregua delle dichiarazioni rese dalla p.o. querelante che dopo aver causato la fuga di due persone che stavano appropriandosi del furgone dello zio, aveva poi fermato un signore che era tornato sul luogo per riprendere la propria auto parcheggiata ricevendone però un pugno in faccia (con lesioni di 15 gg.). Il Tribunale motivava richiamando anche la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria e sulle esigenze cautelari menzionava i precedenti penali dell'indagato.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo: con il primo motivo la violazione di legge in quanto le lesioni provocate alla parte lesa sarebbero state determinate non dalla volontà di procurarsi l'impunità, ma dato il lasso di tempo intercorso tra il tentato furto e l'episodio in questione, solo dalla necessità di proteggersi dalla forza soverchiante della parte offesa. Inoltre si contestava la sussistenza del reato di cui alla rubrica in quanto non vi era stata sottrazione del bene.
Con il secondo motivo si deduceva la mancanza delle esigenze cautelari vista la confessione resa e il carattere non recente dei precedenti penali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa richiama l'indirizzo giurisprudenziale per cui il tentativo di rapina impropria non è configurabile nel sistema penale vigente, in quanto la norma richiede l'avvenuta sottrazione della cosa, così che, se la violenza (o la minaccia) precede la sottrazione della cosa e ne costituisce una modalità, si configura il delitto di rapina propria, mentre se è immediatamente successiva e ne costituisce il mantenimento o l'impunità si configura la rapina impropria. Se però la sottrazione non avviene, la violenza, o minaccia, costituisce un autonomo reato, concorrente eventualmente con il furto tentato. Non si ritiene di condividere tale indirizzo alla luce degli orientamenti di questa sezione " in quanto il capoverso dell'art. 628 c.p., dove è descritta la fattispecie del reato consumato, si integra necessariamente con la norma generale di cui all'art. 56 c.p., così che non può escludersi che l'una o l'altra delle due figure criminose unificate nella norma (il furto e la violenza o minaccia: Cass. 5189/96, Semeraro ed altro, rv 204666) possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo, e che non sia correlabile al fine specifico di assicurare al reo, o ad altri, se non il possesso della cosa, l'impunità della condotta. In altri termini, la condotta diretta alla sottrazione del bene, anche se incompiuta, assorbe, come nel reato compiuto, l'azione violenta, strumentale all'azione sottrattiva in sè stessa, ma non all'evento dell'impossessamento, perché questo è previsto in alternativa, nella norma, al fine dell'impunità (Cass. 49213/2003, cfr. anche Cass. n. 47086/2003; n. 32445/2001). Nella seconda parte del motivo si deduce invece alla luce delle circostanze riportate nell'ordinanza impugnata che non vi è ragione per escludere che l'indagato abbia colpito la p.o. per difendersi da questa (e non già per assicurarsi l'impunità come contestato). Sul punto si deve sottolineare che nonostante il tentativo di appropriazione del bene non fosse più in corso durante l'episodio delle lesioni, l'indagato era sul luogo dei fatti per recuperare la vettura e quindi al fine di non essere identificato come l'autore dell'appena sventato tentativo di impossessamento del furgone dello zio della p.o..
Va invero richiamato il principio già menzionato nella ordinanza impugnata della Suprema Corte secondo cui "è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso di violenza o minaccia che non faccia seguito al conseguito impossessamento della res, atteso che nella fattispecie complessa della rapina impropria la violenza o minaccia può essere alternativamente finalizzata o all'assicurazione del profitto o al conseguimento dell'impunità per quanto già commesso, di tal che, una volta ammesso il tentativo con riguardo alla fase dell'impossessamento, ne deriva che la successiva condotta violenta o minacciosa resta strumentale all'azione sottrattiva e in essa assorbita, sì da dar luogo al tentativo di rapina impropria (cfr. Cass. sez. 2^, n. 40156/2006). La Suprema Corte ha specificato altresì che la violenza debba avvenire "immediatamente dopo l'azione" (Cass. n. 17264/2004) ma tale avverbio " immediatamente" - ha sottolineato la Suprema Corte - "non va inteso in senso rigorosamente letterale, ma va posto in relazione al fine perseguito, si che solo quando tale fine sia stato - sia di fatto che sul piano psicologico - conseguito, può ritenersi scisso il legame di continuità dell'azione della violenza con quello dell'impossessamento" (Cass. n. 0 2501/1987). Non vi è dubbio che alla luce di tali principi il lasso di tempo "minimo" tra il tentativo di impossessamento della res e l'episodio delle lesioni appare non significativo per escludere la fattispecie criminosa in parola, posto che l'indagato necessariamente doveva ritornare sul luogo dei fatti per recuperare la propria vettura per non essere identificato e che la violenza esercitata nel confronti della p.o. rispondeva alla evidente necessità di assicurarsi l'impunità e che, infine, è avvenuta subito dopo l'azione finalizzata alla sottrazione del furgone senza una apprezzabile soluzione di continuità nell'azione dell'indagato che appare unitariamente svolta in rapida successione temporale.
Sul secondo motivo concernente la sussistenza delle esigenze cautelari l'ordinanza appare correttamente ed adeguatamente motivata alla luce della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'indagato (numerosi e specifici). Nella giurisprudenza di questa Corte è peraltro pacifico che: "In tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto. "(Sez. 6, Sentenza n. 12404 del 17/02/2005 Cc. (dep. 04/04/2005) Rv. 231323; conf. Sez. 3, Sentenza n. 48502 del 13/11/2003 Cc. (dep. 08/12/2003) Rv. 227039;
Sez. 6, Sentenza n. 22121 del 20/02/2002 Cc. (dep. 06/06/2002) Rv. 222242). Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009