Sentenza 2 gennaio 2001
Massime • 4
Il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che il testimone non deve dare un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta delle circostanze di fatto ed esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici su di esso, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e le sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione, ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti. (Fattispecie relativa a deposizione sulla sussistenza o meno di una riorganizzazione dell'attività lavorativa, e in particolare della distribuzione tra le varie posizione di lavoro delle fasi produttive, in una piccola impresa, in controversia relativa a licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Nel caso in cui il datore di lavoro, adducendo una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ponga in essere alcuni licenziamenti senza superare la soglia quantitativa (di cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni) prevista dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991, gli stessi devono essere qualificati alla stregua di licenziamenti plurimi per ragioni obiettive dell'azienda, disciplinati dalle regole sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (non potendosi configurare un ulteriore tipo di licenziamento), e quindi la loro legittimità resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica.
Il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che il testimone non deve dare un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta delle circostanze di fatto ed esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici su di esso, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e le sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione, ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti. (Fattispecie relativa a deposizione sulla sussistenza o meno di una riorganizzazione dell'attività lavorativa, e in particolare della distribuzione tra le varie posizione di lavoro delle fasi produttive, in una piccola impresa, in controversia relativa a licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Nel caso in cui il datore di lavoro, adducendo una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ponga in essere alcuni licenziamenti senza superare la soglia quantitativa (di cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni) prevista dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991, gli stessi devono essere qualificati alla stregua di licenziamenti plurimi per ragioni obiettive dell'azienda, disciplinati dalle regole sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (non potendosi configurare un ulteriore tipo di licenziamento), e quindi la loro legittimità resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
S E T I V 7 5 9 0005 /01 2 1 1 - Aula A 9 - 4 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N ' SEZIONE LAVORO S S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oggetto: lavoro Dott. Rosario De Musis Presidente R.G.N.549/2000 " Alberto Spanò Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Cron. 324 " Corrado Guglielmucci " Rep. " Ud.C.C./11/2000Pasquale Picone ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da EN LO,elett, dom.in Roma,via Fogliano n.35, presso la dott.DR GH, rappresentato e difeso dagli avv.Marina Caiazzi e Giacomo Saccomanno,per procura speciale a margine del ricorso;
(ricorrente che ha omesso di depositare il ricorso ner RICORRENTE Termini d Legge);
CONTRO
S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante n.61/63,presso pro-tempore, elett.dom.in Roma, via Bruxelles l'avv.Roberto Pessi che insieme all'avv. Luigi Fiorillo la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE in data 16 giugno 1999,n.538; UFFICIO COPIE 2 copia legale Rilasciata PESSI H al Sig. 153 per diritti L. 1 # 19 FEB 2001- IL CANCELLIERE udita, nella Camera di Consiglio tenutasi il giorno 9/10/2000 la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Martone che ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Ritenuto che il ricorso proposto da EN UO nei confronti della s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in data 16 giugno 1999, n.538,non è stato depositato nel termine prescritto dall'art.369 c.p.c., come emerge dal certificato della Cancelleria in atti%;B rilevato che il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
considerato che
le spese di questa fase del giudizio seguono vanno poste a carico delil criterio della soccombenza e ricorrente;
letto l'art.375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la improcedibilità del ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 28.000, oltre lire unmilionecinquecentomila per onorari. Di Roma, 9 novembre 2000 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Cancelleria Il Presidente -9 GEN. 2001 beГорио ве щинь ocal, LABORATORE CANCELLERIA 2