Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 5
CASS
Sentenza 2 gennaio 2001

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Il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che il testimone non deve dare un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta delle circostanze di fatto ed esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici su di esso, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e le sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione, ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti. (Fattispecie relativa a deposizione sulla sussistenza o meno di una riorganizzazione dell'attività lavorativa, e in particolare della distribuzione tra le varie posizione di lavoro delle fasi produttive, in una piccola impresa, in controversia relativa a licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Nel caso in cui il datore di lavoro, adducendo una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ponga in essere alcuni licenziamenti senza superare la soglia quantitativa (di cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni) prevista dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991, gli stessi devono essere qualificati alla stregua di licenziamenti plurimi per ragioni obiettive dell'azienda, disciplinati dalle regole sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (non potendosi configurare un ulteriore tipo di licenziamento), e quindi la loro legittimità resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica.

Il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che il testimone non deve dare un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta delle circostanze di fatto ed esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici su di esso, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e le sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione, ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti. (Fattispecie relativa a deposizione sulla sussistenza o meno di una riorganizzazione dell'attività lavorativa, e in particolare della distribuzione tra le varie posizione di lavoro delle fasi produttive, in una piccola impresa, in controversia relativa a licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Nel caso in cui il datore di lavoro, adducendo una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ponga in essere alcuni licenziamenti senza superare la soglia quantitativa (di cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni) prevista dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991, gli stessi devono essere qualificati alla stregua di licenziamenti plurimi per ragioni obiettive dell'azienda, disciplinati dalle regole sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (non potendosi configurare un ulteriore tipo di licenziamento), e quindi la loro legittimità resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 5
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2001

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