Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
In materia di sequestro probatorio, non comporta alcuna nullità del provvedimento la mancanza, nel decreto emesso dall'A.G., di una delega formale all'ufficiale di P.G. incaricato di procedere all'esecuzione dell'atto ai sensi dell'art. 253, comma terzo, cod. proc. pen., potendo la delega risultare anche per "facta concludentia".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 41629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41629 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/10/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1628
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24993/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO FF, nato il marzo 1971;
contro l'ordinanza 21 aprile 2009 del Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'impugnazione contro il decreto di sequestro probatorio del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro in data 5 marzo 2009. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. PROTO che si è richiamato ai motivi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
FF AN ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 21 aprile 2009 del Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'impugnazione contro il decreto di sequestro probatorio del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro in data 5 marzo 2009. 1) la provvisoria incolpazione ed il provvedimento impugnato. Sulla base delle risultanze investigative, indicate nell' informativa 11 febbraio 2009 dei Carabinieri di Catanzaro, relativa ad ulteriori ipotesi di corruzione e falso, gia emerse nel corso del più ampio e generale contesto investigativo sui corsi di laurea dell'area giuridica dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, il 5 marzo 2009, il PM presso il Tribunale di Catanzaro ravvisava il fumus dei reati di cui ai capi: F13) artt. 81 cpv., 319 e 321 c.p.: G13) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 476 c.p., commi 1 e 2; H13) artt. 81 cpv., 110 e 477 c.p.; I13) artt. 110, 48, 479 e 476 c.p.; L13) artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 490 c.p. in relazione all'art. 476 c.p., e adottava nei confronti, tra gli altri dell'attuale istante, decreto di sequestro probatorio di documentazione afferente ai corsi di laurea dell'area giuridica dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Il P.M. giustificava l'apprensione di detti beni in quanto costituenti corpi di reato e/o cose pertinenti ai reati per cui è procedimento, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., e segg., ed in particolare poiché trattavasi di documentazione che, oltre a costituire corpo di reato, concretizzando atti falsi (sotto il profilo materiale e/o ideologico: la dimostrazione investigativa e processuale è di natura documentale, desumibile per tabulas col raffronto tra le veline a ricalco di colore giallo di ciascun verbale d'esame e i verbali degli esami di cui trattasi in originale), e risultava indispensabile, in chiave dimostrativa investigativa e dibattimentale, per la compiuta ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle singole responsabilità penali, con conseguente necessità di costituire il vincolo cautelare reale a fini probatori per la prosecuzione delle investigazioni.
In esecuzione di detto decreto, personale della Sezione della Polizia giudiziaria dei Carabinieri procedeva al sequestro: dei verbali d'esame in originale;
del fascicolo personale;
del processo verbale di laurea;
del diploma di laurea, rilasciati dalla struttura universitaria in favore dell'attuale istante.
Su ricorso dell'indagato il Tribunale del riesame con 1 l'ordinanza impugnata confermava il decreto del P.M., rigettando l'eccezione di nullità e/o illegittimità del decreto e del relativo verbale, nonché le censure attinenti l'ammissibilità del sequestro del diploma di laurea e quelle concernenti la pretesa assenza di indizi di colpevolezza.
Quanto al "fumus commissi delicti" l'ordinanza censurata rileva che la Polizia giudiziaria ha effettuato il controllo mediante la comparazione tra la documentazione contenuta nel fascicolo personale, riguardante la carriera scolastica del ricorrente, acquisita presso la segreteria studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro ed in particolare del certificato di esami e l'attestazione originale di superamento del singolo esame.
È così risultato che sul certificato di laurea risultavano come sostenuti e superati esami in tre materie (Procedura Penale, Storia del diritto italiano, Economia politica) che non trovavano assolutamente riscontro nelle verbalizzazioni esistenti sul registro di esame originale, con la conseguenza che "le verbalizzazioni esistenti sul registro di esame originale non sono mai state effettuate perché lo studente non aveva mai superato gli esami" (capi di imputazione G13, H13, I13).
L'ordinanza, in merito a tale fatto, ha pure valorizzato le dichiarazioni dell'impiegata della segreteria studenti IL NA, la quale, nel verbale di sommarie informazioni in data 1.04.2008 con riferimento ad analoga situazione verificatasi per la studentessa DE IT LU (all. N. 315) ha spiegato il tipico modus operandi dell'amministrazione per l'ammissione alla seduta di laurea. Quanto alla pertinenzialità del diploma di laurea l'ordinanza motiva sulla circostanza che detto documento deriva da un atto amministrativo adottato all'esito di una serie procedimentale in cui si inseriscono, "necessariamente come atti-presupposti", i verbali di esame di cui si contesta la falsità, di modo che sarebbe del tutto evidente la sua pertinenzialità agli illeciti prospettati, sia quale corpo di reato del delitto di falso per induzione, sia quale atto amministrativo conclusivo di un procedimento inficiato da precedenti falsificazioni.
Quanto alle esigenze probatorie, il Tribunale del riesame si è richiamato alla motivazione di pag. 102 del provvedimento impugnato, ribadendo la "lapalissiana la strumentalità del vincolo in atto e la necessità del suo mantenimento sugli atti appresi, al fine di accertare illeciti che si esauriscono o comunque, presuppongono falsificazioni documentali".
2) I motivi di ricorso e la decisione di rigetto della Corte. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce "violazione di legge, ai sensi dell'art. 11 Cost. e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 253 c.p.p., comma 1 e art. 325 c.p.p., comma 1,
nullità per mancanza assoluta di motivazione dell' ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio e dell'originario decreto di sequestro probatorio di cose, qualificate come corpo del reato e/o cose pertinenti allo stesso, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti".
Rileva il ricorso che il decreto con cui il P.M. ha disposto il sequestro del Diploma originale di Laurea e dei certificati di Laurea, processo verbale di Laurea, verbali di esame, fascicolo personale (in quanto corpo di reato e/o cose pertinenti ai reati per cui è procedimento, ai sensi dell'art. 253 c.p.p. e segg., ed in particolare trattandosi di documentazione, che oltre a costituire corpo di reato concretizza atti falsi, sotto il profilo materiale e/o ideologico), risulta testualmente motivato nel senso che detto sequestro è "indispensabile in chiave dimostrativa, investigativa e dibattimentale per la compiuta ricostruzione dei fatti". Sullo stesso punto, il provvedimento del tribunale si è così espresso: "Nessun dubbio sussiste in ordine al rapporto di pertinenzialità dei beni in sequestro con le prefigurate fattispecie criminose, trattandosi dei corpi dei prospettati illeciti atti falsamente formati - o in ogni caso strettamente necessari ai fini della verifica investigativa e dibattimentale dei reati di cui all'editto imputativo, ancora in corso di accertamento". Per il difensore sarebbe di tutta evidenza che tali due affermazioni, ben lungi dall'integrare quelle motivazioni idonee, adeguate, puntuali e diffuse circa il nesso strumentale con riferimento alla finalità probatoria, come richieste dalla legge (art. 253 c.p.p.), si risolvono in apodittiche espressioni, in una tautologia, in una mera ripetizione e parafrasi della formula legislativa: trattasi di motivazioni meramente apparenti, equiparate a quelle radicalmente omesse tenuto in particolare conto della totale diversità della posizione del ricorrente rispetto a tutte le altre posizioni relative agli altri 91 indagati.
In ogni caso sia il diploma di laurea che i relativi certificati di laurea sarebbero privi di qualsivoglia idoneità probatoria in relazione ai delitti di falso ed altro per cui si procede. Il motivo è infondato.
Sulla finalità probatoria, funzionale al provvedimento emesso, va ribadito che in tema di falsità ideologica in atti pubblici, poiché, tanto il verbale di seduta di laurea, quanto lo stesso diploma di laurea sono atti finali dispositivi, che tuttavia fanno riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, gli stessi devono ritenersi attestanti l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il compimento dell'atto stesso. Pertanto, nel caso in cui essi siano stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica (in quanto relativi a prove di esame mai sostenute), gli stessi vanno definiti ideologicamente falsi (Cass. Pen. Sez. 5, 4386/1999 Rv. 213107, Mazzieri;
precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1827 del 1995 Rv. 200117), e la loro fisiologica e non frazionabile connessione, ne giustifica la risolutiva apprensione a fini probatori all'effetto di una completa cognizione del complessivo quadro di illiceità.
Invero, altro è sotto il profilo della gravita penale una falsità ideologica limitata alla formazione di documenti, attestanti il positivo superamento di uno o più esami del corso di laurea, altro è l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea che su tali falsità abbia tratto necessario ed ineliminabile fondamento. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 253 c.p.p., comma 1 e art. 325 c.p.p., comma 1,
nullità per mancanza assoluta, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo dell'ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio in ordine al fumus dei delitti di falso. Travisamento del fatto ex art. 606 c.p.p., lett. b), e). In particolare si lamenta che il Procuratore della Repubblica abbia omesso di trasmettere al giudice del riesame gli unici e soli atti su cui fonda il fumus dei reati di falso nei confronti del ricorrente e cioè i verbali originali degli esami che si assumono non essere stati sostenuti.
L'omesso deposito di tali atti da parte del P.M. è stato formalmente dedotto nel verbale di udienza del 21-4-2009, senza che il tribunale si sia curato dell'incidenza di tale mancanza sulle valutazioni, anzi richiamando tali verbali in motivazione, benché inesistenti. Ne conseguirebbe che detti elementi, così come prospettati e trasmessi al giudice del riesame, non hanno consentito al giudice cautelare di svolgere correttamente, non solo il compito indeclinabile, di interpretare gli elementi indiziari a disposizione, di valutarne il contenuto con prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono attendibile il coinvolgimento nei reati ipotizzati, ma neppure di conoscere la realtà di fatto sottoposta al suo esame e, quindi, di poterne operare una chiara e completa ricostruzione, indispensabile per compararla successivamente, nei suoi estremi essenziali, con le ipotesi astratte che si assumevano violate (sent. 2784 del 31.7.96;
3653 del 13.09.1994; 581 del 19.04.1993, Sez. 3, Sentenza n. 1792 del 11/05/1999). In buona sostanza ed in altre parole la mancata trasmissione dei verbali originali, unici elementi a carico dei ricorrente, avrebbe impedito di fatto al Tribunale del riesame il sindacato sulla sussistenza o meno del "fumus commissi delicti" ed il richiamo contenuto nel provvedimento alle "verbalizzazioni esistenti sul registro di esame originale" (pag. 6 ultime righe dell'ordinanza) è frutto di un evidente travisamento del fatto.
Il motivo non è accoglibile.
In materia di misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralrtà, in quanto, al contrario, il P.M. è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e dunque per ogni atto dal quale tali elementi possano trarsi (Cass. pen. sez. Sez. 2,. 12080/2008 Rv. 239739 Capri. Massime precedenti Conformi: N. 3995 del 2004 Rv. 229896).
Nella specie la documentazione prodotta è apparsa più che idonea a garantire all'indagato la più ampia delle difese in relazione al dato oggettivo, emerso e valorizzato dai giudici cautelari, che sul certificato di laurea di FF AN risultavano come sostenuti e superati esami in tre materie (Procedura Penale, Storia del diritto italiano, Economia politica) che non trovavano assolutamente riscontro nelle verbalizzazioni esistenti sul registro di esame originale, con la conseguenza, logica inappuntabile, che "le verbalizzazioni non sono mai state effettuate perché lo studente non aveva mai superato gli esami" (capi di imputazione G13, H13, I13). Quanto alle dichiarazioni di IL NA, impiegata della segreteria studenti, che riguardano la posizione "analoga" della studentessa De VI LU, ed il patteggiamento sulla pena effettuato da SC LL, le stesse - contrariamente all'assunto difensivo - risultano proposte nell'economia complessiva della motivazione come circostanze "ad colorandum", e non come elementi qualificanti il "fumus commissi delicti", la cui fondatezza riposa invece sia sul mancato rinvenimento di tre statini, sia sull'assente verbalizzazione dei tre corrispondenti esami di Procedura Penale, Storia del diritto italiano, Economia politica. Con un terzo motivo il difensore deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 253 c.p.p., comma 3 dato che il decreto di sequestro - datato 5.3.2009 - impugnato davanti il Tribunale del Riesame di Catanzaro, risulta eseguito dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Vibo Valentia, che ne hanno redatto verbale in data 23.3.2009, in una realtà nella quale ne' il decreto di sequestro, nè il verbale ad esso inerente, ne' alcuno degli atti notificati all'indagato, contengono e/o solamente indicano l'atto di delega che l'Ufficio procedente avrebbe dovuto conferire agli Ufficiali di P.G. che hanno realmente proceduto all'esecuzione del provvedimento cautelare de quo.
La delega infatti si riferirebbe inequivocabilmente all'Autorità di P.G. di Catanzaro sede del P.M. procedente.
Nè, secondo il ricorrente, il predetto provvedimento di sequestro ha attribuito all'Autorità di P.G. delegata (i Carabinieri di - Catanzaro) la facoltà di sub-delegare altri Ufficiali di P.G. (Reparto Operativo dei Carabinieri di Vibo Valentia). Precisa ancora il ricorso che il Tribunale di Catanzaro - enucleando secondo il difensore una sottile ed inusitata distinzione tra esecuzione come "materiale apprensione ed imposizione del vincolo di indisponibilità sulle res" e "operazioni inerenti il sequestro e all'esecuzione della notifica di detto provvedimento" - ha rigettato l'eccezione di nullità ritenendo il sequestro eseguito dalla sezione di PG all'uopo delegata, ovvero, i Carabinieri di Catanzaro, peraltro tale distinzione, priva di supporto normativo, non salverebbe l'illegittimità del provvedimento per violazione del disposto dell'art. 253 c.p.p., comma 3. Con un quarto motivo il difensore prospetta violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., n. 3 in relazione all'art. 324 c.p.p. e art. 309 c.p.p. commi 9 e 10 e vizio di motivazione per incongruità e/o insufficienza della stessa.
Sul punto la difesa lamenta la mancata indicazione degli atti compiuti dalla sezione di Polizia giudiziaria di Catanzaro e di quelli posti in essere dai Carabinieri di Vibo Valentia, in un quadro connotato da assente attribuzioni di deleghe e sub-deleghe e fondato in motivazione sull'inaccettabile distinzione tra "materiale apprensione ed imposizione vincolo di indisponibilità" sulle cose ed "operazioni inerenti al sequestro ed alla esecuzione e notifica del provvedimento".
I due motivi, per la loro specifica connessione, vanno congiuntamente trattati.
Entrambi peraltro sono privi di fondamento.
Già nella vigenza del codice Rocco, in tema di istruzione preliminare, caratterizzata dal compimento, da parte del procuratore della Repubblica, direttamente o mediante delega ad ufficiali di polizia giudiziaria, di atti ritenuti necessari, per stabilire o meno il promovimento dell'azione penale ed aventi il carattere di sommarie indagini, con finalità meramente conservative ed informative, si era affermato il principio che gli atti da compiersi (nella specie fuori del comune di residenza) ben potevano essere compiuti anche per subdelega da altri organi periferici della stessa polizia giudiziaria già delegata (Cass. pen. sez. 2 3082/1983 Rv. 158378 Azzi). Con il nuovo codice di rito, ed in materia di sequestro probatorio, si è ulteriormente ribadito:
a) che non comporta alcuna nullità del provvedimento la mancanza, nel decreto emesso dall'A.G., di una delega formale all'Ufficiale di P.G. incaricato di procedere ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., comma 3: la delega infatti può risultare anche per "facta concludentia" che nella specie era stata desunta dalla formula "il P.M. manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza" (Cass. pen. sez. 4, 48627/2003 Rv. 227792, Mennillo Massime precedenti Vedi:
N. 3556 del 1993 Rv. 193624);
b) che l'art. 253 c.p.p., comma 3, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario con il singolo ufficiale, caratterizzato da una valutazione di capacità o affidabilità personale, ma ha semplicemente voluto consentire al magistrato di non eseguire personalmente il sequestro e di delegare per tale incombenza un ufficiale della polizia giudiziaria, in quanto istituzionalmente destinata ad assolvere la propria attività "alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria" (art. 56 cod. proc. pen.):
da ciò la regola della ammissibilità della subdelega da parte dell'ufficiale delegato, sempreché questi deleghi a sua volta altro ufficiale di Polizia giudiziaria. (Cass. pen. sez. 6, 3556/1993 Rv. 193624 Zoccatelli Massime precedenti Vedi: Rv. 118947 Rv. 158378). Orbene, nella specie, tali regole risultano rigorosamente osservate tenuto in particolare conto che la delega che l'autorità giudiziaria realizza (quando non procede personalmente ex art. 253 c.p.p., comma 3, prima parte) nei confronti dell'ufficiale di Polizia giudiziaria,
e, per esso alla ripartizione della Istituzione, cui l'ufficiale stesso appartiene, non comporta alcuna "personalizzazione" od "attribuzione intuito personae" non solo al singolo soggetto operante, ma neppure alla singola ripartizione (articolazione logistica e/o territoriale) dell'istituzione stessa, fermo restando il principio del compimento dell'atto delegato da parte di soggetto qualificabile ex art. 57 c.p.p. come ufficiale di Polizia giudiziaria.
Nè miglior sorte, per la sua palese irrilevanza, ha la doglianza circa l'assenza di una esatta precisazione dell'appartenenza dei Carabinieri pubblici ufficiali operanti alla sezione di Polizia giudiziaria di Catanzaro o ai Carabinieri di Vibo Valentia, posto che ciò che rileva è la qualità di ufficiale di Polizia nella persona di quei carabinieri che, con tale qualità, hanno materialmente provveduto alla esecuzione della materiale apprensione dei documenti. Il ricorso è quindi infondato ed il suo rigetto comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009