Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 1792
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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In tema di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla verifica dell'astratta possibilità di riferire il fatto attribuito ad un soggetto in una ipotesi di reato, nonché al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti". Tuttavia il controllo al quale è chiamato il giudice del riesame non deve essere puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, limitandosi ad una presa d'atto della tesi accusatoria, ma deve estendersi all'accertamento del "fumus commissi delicti" mediante un esame della fattispecie concreta nei suoi estremi di luogo, tempo ed azione e indicazione della norma che si ritiene violata, e delle ragioni per cui la fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato, con il solo limite che gli elementi rappresentati non possono essere censurati in fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Ed invero, il tribunale del riesame non può fondarsi esclusivamente sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal PM, specie quando quest'ultimo abbia basato la sua richiesta su atti non inviati all'organo giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 1792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1792
    Data del deposito : 11 maggio 1999

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