Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
In tema di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla verifica dell'astratta possibilità di riferire il fatto attribuito ad un soggetto in una ipotesi di reato, nonché al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti". Tuttavia il controllo al quale è chiamato il giudice del riesame non deve essere puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, limitandosi ad una presa d'atto della tesi accusatoria, ma deve estendersi all'accertamento del "fumus commissi delicti" mediante un esame della fattispecie concreta nei suoi estremi di luogo, tempo ed azione e indicazione della norma che si ritiene violata, e delle ragioni per cui la fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato, con il solo limite che gli elementi rappresentati non possono essere censurati in fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Ed invero, il tribunale del riesame non può fondarsi esclusivamente sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal PM, specie quando quest'ultimo abbia basato la sua richiesta su atti non inviati all'organo giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
1) Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 11.05.1999
2) Dott. PIETRO GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
3) Dott. GUIDO DE MAIO " N. 1792
4) Dott. ALFREDO TERESI " REGISTRO GENERALE
5) Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 3781/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso l'ordinanza del 7.12.1998 del Tribunale del riesame di Roma Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
Con ordinanza del 7.12.1998, il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Roma in data 27.10.1998, nei confronti di AM ER, indagato tra l'altro, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando in relazione alla importazione di motocicli dagli U.S.A. mediante utilizzazione di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti e/o riportanti nomi diversi da quelli veri con contestuali false attestazioni rese a pubblici ufficiali (art.416 e 483 cod.pen., 4 della legge 516 del 1982 e 292, 295 del d.p.r. 43 del 1973). Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto la documentazione inviata al Tribunale, pur nella parte non coperta da "omissis" consentiva l'individuazione dei fatti per cui è procedimento nonché la configurabilità dei reati ipotizzati;
e perché, d'altra parte, il Tribunale del riesame non ne deve verificare anche il fondamento del merito, ma soltanto l'astratta possibilità di sussunzione nell'ipotesi di reato formulata dall'accusa.
Il ricorso è infondato.
È indubbio, infatti, che in sede di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato nonché al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti".
Tale astrattezza, però, non comporta che il giudice del riesame debba esercitare un controllo puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata ne' limita i suoi poteri ad una mera "presa d'atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, poiché proprio alla giurisdizione compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. Il che comporta che l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delict", vada compiuto mediante esame, da un lato della fattispecie concreta nei sui estremi essenziali di luogo, tempo e azione e indicazione della norma che si ritiene violata, e, dall'altro delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui tale fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato: e, quindi, anche sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, con il solo limite che gli stessi non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma devono valutarsi così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
In definitiva, se è incontestabile che il P.M., allorché faccia richiesta al G.I.P. di misura cautelare, abbia il potere di operare una scelta degli atti d'indagine preliminare e di Polizia giudiziaria da trasmettere, il provvedimento del Tribunale del riesame confermativo di tale misura, non può fondarsi, senza con ciò abdicare al proprio indispensabile ruolo di garanzia e violare i diritti della difesa nonché il principio del contraddittorio nel procedimento cautelare, sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal P.M. soprattutto quando questi abbia, a sua volta, basato la propria richiesta su atti non inviati (in tutto o in parte) all'organo giudicante e, quindi, non verificabili da questo e dalla difesa (sent. n. 4112 del 20-01-1997; 2863 del 09-09-1996; 1654 del 05-04-1995, nonché Sez. Un. n. 23 del 29-01-1997). E proprio questa fattispecie si è verificata nel caso concreto in cui il Procuratore della Repubblica ricorrente per un verso non ha indicato (neppure in questa sede) ne' gli elementi in punto di fatto nè tanto meno quelli costitutivi ex art.416 cod.pen., dell'ipotizzato reato di associazione a delinquere anche a carico del AM. E per altro verso ha attribuito all'indagato quello di cui all'art.483 cod.pen. nonché i delitti di contrabbando di motocicli dagli USA ed utilizzazione di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, in base ad alcune proposizioni estrapolate da complesse indagini contenute in un rapporto della Guardia di Finanza, per il resto tutte coperte da "omissis"; in cui - dunque, senza alcun collegamento con quant'altro riferito o accertato (e men che mai documentato) dagli stessi verbalizzanti in precedenza o nel prosieguo - sono semplicemente menzionati altro coindagato quale mittente di veicoli dagli USA in Italia mediante utilizzazione di falsa documentazione commerciale, nonché (in altra parte dello stesso rapporto, pur essa del tutto avulsa da quella restante) della corrispondenza acquisita dalla quale emergerebbe il coinvolgimento del AM in tale asserita attività illecita, ribadito dal software di un personal computer sequestrato nell'abitazione del coindagato suddetto. Sicché detti elementi così come prospettati e trasmessi al giudice del riesame non gli hanno consentito di svolgere non solo il compito che questa Corte reputa indeclinabile, di interpretare gli elementi indiziari a disposizione, di valutarne il contenuto con prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono attendibile il coinvolgimento dell'indagato nella ipotizzata organizzazione o comunque nelle operazioni illecite ritenute dal P.M., ma neppure di conoscere la realtà di fatto sottoposta al suo esame e, quindi, di poterne operare una chiara e completa ricostruzione, indispensabile per compararla successivamente, nei suoi estremi essenziali, con le ipotesi astratte che si assumevano violate (sent. 2784 del 31.7.96;
3653 del 13-09-1994; 581 del 19-04-1993).
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999